Art. 3.
             (Disposizioni in materia di accesso a dati
           per finalita' di rilevante interesse pubblico)
1.  Fermo  restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di
cui  e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si
considera  operata  per  finalita' di rilevante interesse pubblico ai
fini  di  quanto  previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135,   la   consultazione   diretta,   da   parte   di  una  pubblica
amministrazione  o  di un gestore di pubblico servizio, degli archivi
dell'amministrazione   certificante,   finalizzata   all'accertamento
d'ufficio  di  stati,  qualita'  e  fatti  ovvero  al controllo sulle
dichiarazioni  sostitutive  presentate  dai  cittadini. Per l'accesso
diretto  ai  propri  archivi  l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono
indicati  i  limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la
riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
 
          Note all'articolo 3.
              -  Il  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  135,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113,
          reca:  "Disposizioni  integrative  della  legge 31 dicembre
          1996,  n.  675,  sul trattamento di dati sensibili da parte
          dei soggetti pubblici".