Art. 3
                        Componenti di diritto

1.  Il  Consiglio e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e'
composto:
a)  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  funzioni di
vice-presidente;
b) dal Ministro degli affari esteri;
c) dal Ministro dell'interno;
d) dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) dal Ministro della difesa;
f) dal Ministro dello sviluppo economico;
g) dal Capo di stato maggiore della difesa.
2.  Il  segretario  del  Consiglio,  nominato  dal Consiglio stesso e
scelto al di fuori dei suoi componenti, partecipa alle sedute.