Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,  pari
a euro 440.000 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 13 maggio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Frattini,   Ministro   degli   affari
                                esteri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano