Art. 3.
               (Tracciabilita' dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata
a    prevenire    infiltrazioni   criminali,   gli   appaltatori,   i
subappaltatori  e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche'
i  concessionari  di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi
titolo  interessati  ai  lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi
presso  banche  o  presso  la  societa' Poste italiane Spa, dedicati,
anche  non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma
5,  alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai
lavori,  ai  servizi  e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
dei  finanziamenti  di  cui al primo periodo devono essere registrati
sui  conti  correnti  dedicati  e,  salvo quanto previsto al comma 3,
devono  essere  effettuati  esclusivamente  tramite  lo strumento del
bonifico bancario o postale.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni
e  servizi  rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati
all'acquisto  di  immobilizzazioni  tecniche  devono  essere eseguiti
tramite  conto  corrente  dedicato  di  cui al comma 1, per il totale
dovuto,  anche  se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3.  I  pagamenti  in  favore  di  enti  previdenziali, assicurativi e
istituzionali,  nonche'  quelli  in  favore di gestori e fornitori di
pubblici  servizi,  ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale,
fermo  restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere,  di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli
interventi  di  cui  al  comma  1,  possono essere utilizzati sistemi
diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di
impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4.  Ove  per  il  pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e
alle  forniture  di  cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme
provenienti  da  conti  correnti dedicati di cui al medesimo comma 1,
questi  ultimi  possono  essere  successivamente reintegrati mediante
bonifico bancario o postale.
5.  Ai  fini  della tracciabilita' dei flussi finanziari, il bonifico
bancario   o   postale   deve  riportare,  in  relazione  a  ciascuna
transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice
unico   di   progetto   (CUP)   relativo   all'investimento  pubblico
sottostante.  Il  CUP,  ove  non  noto,  deve  essere  richiesto alla
stazione appaltante.
6.  La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto
CUP,  operativa  presso  il  Dipartimento  per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
7.  I  soggetti  economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione
appaltante  gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di
cui  al  medesimo  comma  1 entro sette giorni dalla loro accensione,
nonche',  nello  stesso  termine, le generalita' e il codice fi-scale
delle persone delegate ad operare su di essi.
8.  La  stazione  appaltante,  nei  contratti  sottoscritti  con  gli
appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con  la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari  di  cui  alla  presente  legge.  Il contratto deve essere
munito,  altresi', della clausola risolutiva espressa da attivarsi in
tutti  i  casi  in  cui  le  transazioni  sono  state  eseguite senza
avvalersi   di   banche   o   della   societa'  Poste  italiane  Spa.
L'appaltatore,  il  subappaltatore  o il subcontraente che ha notizia
dell'inadempimento   della   propria  controparte  agli  obblighi  di
tracciabilita'  finanziaria  di  cui  al  presente  articolo  procede
all'immediata  risoluzione  del  rapporto  contrattuale, informandone
contestualmente   la  stazione  appaltante  e  la  prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con
i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della filiera delle imprese a
qualsiasi  titolo  interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture
di  cui  al  comma  1  sia  inserita,  a  pena  di nullita' assoluta,
un'apposita  clausola  con  la  quale  ciascuno  di  essi  assume gli
obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.