Art. 3 Abrogazioni e termini di attuazione 1. Sono abrogati: a) gli articoli 40, 41 e 42 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, del medesimo decreto legislativo, la parola "restante" e' soppressa; b) l'articolo 38, primo, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e conseguentemente, al terzo comma dell' articolo 38 del medesimo decreto le parole: "Nello stesso caso" sono sostituite dalle seguenti "In caso di rimborso anticipato". 2. Le autorita' creditizie adottano le disposizioni di attuazione del presente titolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 43, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), citato nelle note all'art. 2, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 43 (Rinvio al testo unico bancario). - 1. Per la disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonche' agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.» - Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950 n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1950, n. 99, S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 38 ( Estinzione anticipata di cessione). - In caso di rimborso anticipato il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e' tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera b) dell'art. 27, in relazione all'entita' della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia.».