Art. 3


                 Abrogazioni e termini di attuazione

  1. Sono abrogati:
  a)  gli  articoli  40,  41 e 42 del decreto legislativo 6 settembre
2005,  n.  206  (Codice del consumo) e conseguentemente, all'articolo
43,  comma  1, del medesimo decreto legislativo, la parola "restante"
e' soppressa;
  b)  l'articolo  38,  primo, secondo e quarto comma, del testo unico
delle  leggi  concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
degli  stipendi,  salari  e  pensioni  dei dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni,  di  cui  al  d.P.R.  5  gennaio  1950,  n.  180,  e
conseguentemente,  al  terzo  comma  dell'  articolo  38 del medesimo
decreto le parole: "Nello stesso caso" sono sostituite dalle seguenti
"In caso di rimborso anticipato".
  2.  Le  autorita' creditizie adottano le disposizioni di attuazione
del  presente titolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  3.  I  finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle
disposizioni  del presente decreto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione.
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art.  43,  del  decreto  legislativo  6
          settembre  2005,  n.  206  (Codice  del  consumo,  a  norma
          dell'art. 7 della legge 29 luglio  2003,  n.  229),  citato
          nelle note all'art. 2, cosi' come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 43 (Rinvio al testo unico bancario). - 1. Per  la
          disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e
          III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del
          1993, e successive modificazioni, nonche' agli articoli 144
          e 145 del medesimo testo  unico  per  l'applicazione  delle
          relative sanzioni.» 
              - Il testo dell'art.  38  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1950 n.  180  (Approvazione  del
          testo  unico  delle  leggi  concernenti  il  sequestro,  il
          pignoramento  e  la  cessione  degli  stipendi,  salari   e
          pensioni dei dipendenti dalle  Pubbliche  Amministrazioni),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1950, n.  99,
          S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 38 ( Estinzione anticipata  di  cessione).  -  In
          caso di rimborso anticipato il  Fondo  per  il  credito  ai
          dipendenti dello Stato e' tenuto a restituire una quota del
          premio di  garanzia  riscosso  a  norma  della  lettera  b)
          dell'art. 27, in relazione all'entita' della  somma  pagata
          in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia.».