Art. 3 
 
                              Diagnosi 
 
  1. La diagnosi dei DSA e' effettuata  nell'ambito  dei  trattamenti
specialistici gia' assicurati  dal  Servizio  sanitario  nazionale  a
legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla  scuola  di
appartenenza dello studente. Le regioni nel cui  territorio  non  sia
possibile  effettuare  la  diagnosi   nell'ambito   dei   trattamenti
specialistici  erogati  dal  Servizio  sanitario  nazionale   possono
prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente,  che  la  medesima  diagnosi  sia
effettuata da specialisti o strutture accreditate. 
  2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attivita' di  recupero
didattico  mirato,  presentano  persistenti  difficolta',  la  scuola
trasmette apposita comunicazione alla famiglia. 
  3. E' compito delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  comprese  le
scuole dell'infanzia, attivare, previa  apposita  comunicazione  alle
famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare  i
casi sospetti di  DSA  degli  studenti,  sulla  base  dei  protocolli
regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di  tali  attivita'
non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.