Art. 3.

      (Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping
       e per la tutela della salute nelle attivita' sportive)

  1.  All'articolo  3  della  legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente:
  "2-bis.  I  componenti della Commissione sono designati tra persone
di  comprovata esperienza professionale nelle materie di cui al comma
1, secondo le seguenti modalita':
    a)  cinque  componenti  designati dal Ministro della salute o suo
delegato, di cui uno con funzioni di presidente;
    b)   cinque   componenti   designati   dal  Sottosegretario  alla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui
uno con funzioni di vice presidente;
    c) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
    d) un componente designato dal CONI;
    e) un componente designato dall'Istituto superiore di sanita';
    f)  un  ufficiale  del  Comando  carabinieri  per la tutela della
salute designato dal Comandante".
  2. Il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, e' abrogato.
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 3, della legge 14  dicembre  2000,
          n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria  delle  attivita'
          sportive e della lotta contro il doping),  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 3 (Commissione per la vigilanza ed  il  controllo
          sul doping e per la tutela  della  salute  nelle  attivita'
          sportive). - 1. E'  istituita  presso  il  Ministero  della
          sanita' la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
          doping  e  per  la  tutela  della  salute  nelle  attivita'
          sportive, di seguito denominata "Commissione",  che  svolge
          le seguenti attivita': 
                a) predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e
          procede alla revisione delle stesse, secondo  le  modalita'
          di cui all'art. 2, comma 3; 
                b) determina, anche in conformita'  alle  indicazioni
          del CIO e di altri organismi ed istituzioni  competenti,  i
          casi, i criteri e le metodologie dei controlli  anti-doping
          ed individua le competizioni e le attivita' sportive per le
          quali il controllo sanitario e' effettuato  dai  laboratori
          di  cui  all'art.  4,   comma   1,   tenuto   conto   delle
          caratteristiche  delle  competizioni  e   delle   attivita'
          sportive stesse; 
                c) effettua, tramite i laboratori di cui all'art.  4,
          anche avvalendosi di medici specialisti di  medicina  dello
          sport, i controlli anti-doping e  quelli  di  tutela  della
          salute, in gara e fuori gara;  predispone  i  programmi  di
          ricerca  sui  farmaci,  sulle  sostanze  e  sulle  pratiche
          mediche utilizzabili  a  fini  di  doping  nelle  attivita'
          sportive; 
                d) individua le forme di collaborazione in materia di
          controlli  anti-doping  con  le  strutture   del   Servizio
          sanitario nazionale; 
                e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea
          e  con  gli   organismi   internazionali,   garantendo   la
          partecipazione a programmi di interventi contro il doping; 
                f) puo' promuovere campagne di  informazione  per  la
          tutela  della  salute  nelle  attivita'   sportive   e   di
          prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le
          scuole statali e non statali di ogni  ordine  e  grado,  in
          collaborazione  con  le   amministrazioni   pubbliche,   il
          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni
          sportive nazionali, le  societa'  affiliate,  gli  enti  di
          promozione sportiva pubblici e privati,  anche  avvalendosi
          delle attivita' dei medici specialisti  di  medicina  dello
          sport. 
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con regolamento adottato con  decreto
          del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro  per
          i beni  e  le  attivita'  culturali,  previo  parere  delle
          competenti  commissioni  parlamentari,  sono  stabilite  le
          modalita'  di  organizzazione  e  di  funzionamento   della
          Commissione. 
              2-bis. I componenti della  Commissione  sono  designati
          tra persone di comprovata  esperienza  professionale  nelle
          materie di cui al comma 1, secondo le seguenti modalita': 
                a) cinque componenti  designati  dal  Ministro  della
          salute  o  suo  delegato,  di  cui  uno  con  funzioni   di
          presidente; 
                b) cinque componenti  designati  dal  Sottosegretario
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega  allo
          sport, di cui uno con funzioni di vice presidente; 
                c) tre  componenti  designati  dalla  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
                d) un componente designato dal CONI; 
                e) un componente designato dall'Istituto superiore di
          sanita'; 
                f) un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela
          della salute designato dal Comandante. 
              3. 
              4. 
              5. 
              6. Il  compenso  dei  componenti  e  le  spese  per  il
          funzionamento e  per  l'attivita'  della  Commissione  sono
          determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il
          limite massimo di lire 2 miliardi annue.». 
              - Il testo dell'art.  2,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86 (Regolamento per  il
          riordino degli organismi operanti presso il Ministero della
          salute, a norma dell'art. 29  del  decreto-legge  4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248), come modificato dalla presente legge,
          e' il seguente: 
              «Art. 2 (Commissione per la vigilanza ed  il  controllo
          sul doping e per la tutela  della  salute  nelle  attivita'
          sportive). - 1. Continua ad operare per la durata  indicata
          nell'art. 9 e nella composizione indicata nei commi 2  e  3
          la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul  doping
          e per la tutela della salute nelle  attivita'  sportive  di
          cui all'art. 3 della legge 14 dicembre  2000,  n.  376,  di
          seguito denominata: "Commissione". 
              2. (Abrogato). 
              3. I componenti della  Commissione  sono  nominati  con
          decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro  per  le  politiche  giovanili  e   le   attivita'
          sportive. 
              4. Sono abrogati i commi 3, 4 e  5  dell'art.  3  della
          legge 14 dicembre 2000, n. 376.».