Art. 3 
 
 
                       Circostanza aggravante 
 
  1. All'articolo 61 del codice  penale  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente numero: 
  «11-quater. l'avere il colpevole commesso un  delitto  non  colposo
durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa  alla
detenzione in carcere». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 61 del  codice  penale,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni).  -  Aggravano
          il  reato  quando  non  ne  sono  elementi  costitutivi   o
          circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 
                1. l'avere agito per motivi abietti o futili; 
                2.  l'aver  commesso  il  reato  per   eseguirne   od
          occultarne un altro, ovvero per conseguire o  assicurare  a
          se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero
          la impunita' di un altro reato; 
                3. l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante  la
          previsione dell'evento; 
                4. l'avere adoperato  sevizie,  o  l'aver  agito  con
          crudelta' verso le persone; 
                5. l'avere profittato di  circostanze  di  tempo,  di
          luogo o di persona, anche in riferimento all'eta', tali  da
          ostacolare la pubblica o privata difesa; 
                6. l'avere il colpevole commesso il reato durante  il
          tempo,  in  cui  si  e'  sottratto   volontariamente   alla
          esecuzione di un mandato o di un ordine  di  arresto  o  di
          cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato; 
                7. l'avere, nei delitti contro il  patrimonio  o  che
          comunque  offendono  il  patrimonio,  ovvero  nei   delitti
          determinati da motivi  di  lucro,  cagionato  alla  persona
          offesa  dal  reato  un  danno  patrimoniale  di   rilevante
          gravita'; 
                8.  l'avere  aggravato  o  tentato  di  aggravare  le
          conseguenze del delitto commesso; 
                9. l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri,  o
          con violazione dei doveri inerenti a una pubblica  funzione
          o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di  ministro
          di un culto; 
                10. l'avere commesso  il  fatto  contro  un  pubblico
          ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio,
          o rivestita della qualita' di ministro del culto  cattolico
          o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un  agente
          diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o  a
          causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; 
                11. l'avere commesso il fatto con abuso di  autorita'
          o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di
          ufficio, di prestazione  d'opera,  di  coabitazione,  o  di
          ospitalita'; 
                11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre
          si trova illegalmente sul territorio nazionale; 
                11-ter. l'aver commesso un delitto contro la  persona
          ai  danni  di  un  soggetto  minore  all'interno  o   nelle
          adiacenze di istituti di istruzione o di formazione; 
                11-quater. l'avere il colpevole commesso  un  delitto
          non colposo durante il periodo in cui era  ammesso  ad  una
          misura alternativa alla detenzione in carcere.».