Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
      (art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) codice: il Codice dei contratti pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163
e successive modificazioni; 
    b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico,
enti   aggiudicatori,   altri   soggetti   aggiudicatori,    soggetti
aggiudicatori   e   stazioni   appaltanti:   i   soggetti    indicati
rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e  33,  del
codice; 
    c) consorziato  esecutore:  l'impresa  cui  i  consorzi  previsti
all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice  assegnano,  in
parte o totalmente, l'esecuzione dei lavori; 
    d) tipologia  delle  opere  o  dei  lavori:  la  costruzione,  la
demolizione,  il  recupero,  la  ristrutturazione,  il  restauro,  la
manutenzione, e le attivita' ad essi assimilabili; 
    e) categoria delle opere o dei lavori: la destinazione funzionale
delle opere o degli impianti da realizzare; 
    f) opere o lavori puntuali: quelli che interessano  una  limitata
area di terreno; 
    g) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al  movimento  di
persone e beni, presentano  prevalente  sviluppo  unidimensionale  ed
investono vaste estensioni di territorio; 
    h) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento  o
alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio; 
    i) strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 37,
comma 11, del codice: quelli elencati all'articolo 107, comma 2; 
    l) lavori di speciale complessita' o di rilevanza  architettonica
o ambientale, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice;  lavori
di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
storico-artistico  e  conservativo,  nonche'  tecnologico,  ai  sensi
dell'articolo  91,  comma  5,  del   codice;   lavori   di   speciale
complessita', ai  sensi  dell'articolo  122,  comma  1,  del  codice;
particolare complessita'  dell'opera,  ai  sensi  dell'articolo  141,
comma 1, del codice; opere  di  particolare  complessita',  ai  sensi
dell'articolo 141, comma 7, lettera b), del codice: le  opere  e  gli
impianti caratterizzati dalla presenza in modo  rilevante  di  almeno
due dei seguenti elementi: 
    1. utilizzo di materiali e componenti innovativi; 
    2.  processi  produttivi  innovativi   o   di   alta   precisione
dimensionale e qualitativa; 
    3. esecuzione in luoghi che presentano  difficolta'  logistica  o
particolari  problematiche  geotecniche,  idrauliche,  geologiche   e
ambientali; 
    4. complessita' di funzionamento d'uso o  necessita'  di  elevate
prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita'; 
    5. esecuzione in ambienti aggressivi; 
    6. necessita' di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali; 
    7. complessita' in relazione a particolari  esigenze  connesse  a
vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi; 
    m) progetto integrale di un intervento, ai sensi  degli  articoli
90, comma 6, e 122, comma 1, del codice:  un  progetto  elaborato  in
forma completa e dettagliata in tutte le sue  parti,  architettonica,
strutturale e impiantistica; 
    n) manutenzione: la combinazione di  tutte  le  azioni  tecniche,
specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di  supervisione,
volte a  mantenere  o  a  riportare  un'opera  o  un  impianto  nella
condizione di svolgere la  funzione  prevista  dal  provvedimento  di
approvazione del progetto; 
    o) restauro: l'esecuzione di una  serie  organica  di  operazioni
tecniche specialistiche  e  amministrative  indirizzate  al  recupero
delle caratteristiche di funzionalita' e di efficienza di un'opera  o
di un manufatto; 
    p)  completamento:  l'esecuzione  delle  lavorazioni  mancanti  a
rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata; 
    q) responsabile  del  procedimento:  il  responsabile  unico  del
procedimento previsto dall'articolo 10 del codice; 
    r) responsabile dei lavori, coordinatore  per  la  progettazione,
coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti  previsti  dalle
norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui  luoghi  di
lavoro; 
    s)   gruppi   di   categorie   ritenute   omogenee:   lavorazioni
corrispondenti alla descrizione di una  o  piu'  delle  categorie  di
opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato  A;
per gruppi di categorie  ritenute  omogenee  si  intendono  anche  le
categorie di lavoro indicate nell'articolo 132, comma 3, del codice; 
    t)  categorie  di  opere  generali:   le   opere   o   i   lavori
caratterizzati da una pluralita' di lavorazioni,  indispensabili  per
consegnare  l'opera  o  il  lavoro  finito   in   ogni   sua   parte,
corrispondenti  alle  categorie  individuate  nell'allegato   A   con
l'acronimo OG; 
    u)  categorie  di  opere  specializzate:   le   lavorazioni   che
nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano
di   una    particolare    specializzazione    e    professionalita',
corrispondenti  alle  categorie  individuate  nell'allegato   A   con
l'acronimo OS; 
    v) unita' progettuale: unita' per il mantenimento nei  successivi
livelli di sviluppo ed approfondimento  -preliminare,  definitivo  ed
esecutivo - delle  originarie  caratteristiche  spaziali,  estetiche,
funzionali, strutturali e tecnologiche del progetto; 
    z) ciclo di vita utile: periodo di tempo entro  cui  l'intervento
mantiene sostanzialmente inalterato il proprio livello  prestazionale
anche mediante il ricorso ad interventi  manutentivi  convenienti  in
relazione al valore residuo dell'opera; 
    aa) laureato, laurea, laurea breve: per laureato  si  intende  il
soggetto in possesso di laurea magistrale ai sensi  dell'articolo  3,
comma 1, lettera b), del decreto ministeriale  22  ottobre  2004,  n.
270, o di laurea specialistica  conseguita  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al citato decreto ministeriale n. 270 del  2004,
ovvero di  diploma  di  laurea  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
ovvero di titolo di  studio  equiparato  per  legge;  per  laurea  si
intende uno dei titoli di studio di cui al  periodo  precedente;  per
laurea breve si intende  quella  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera a) del citato decreto ministeriale n. 270 del 2004; 
    bb)  procedimento  di  qualificazione:  la  sequenza  degli  atti
disciplinati dalle norme del regolamento che permette di  individuare
in capo a determinati soggetti il possesso  di  requisiti  giuridici,
organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per realizzare  lavori
pubblici; 
    cc) organi di accreditamento:  limitatamente  a  quanto  previsto
dalla  parte  II,  titolo  II,  capo  II,   gli   enti   partecipanti
all'European cooperation for accreditation (EA) nonche'  il  Servizio
tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
    dd) organismi di accreditamento: i soggetti legittimati da  norme
nazionali o internazionali  ad  accreditare,  ai  sensi  delle  norme
europee  serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC   17000,   gli   organismi   di
certificazione a svolgere le attivita' di cui alla lettera ff); 
    ee) organismi di attestazione: gli organismi di diritto  privato,
in prosieguo denominati SOA, che accertano ed  attestano  l'esistenza
nei  soggetti  esecutori  di  lavori  pubblici  degli   elementi   di
qualificazione di cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b),  del
codice; 
    ff) organismi di certificazione: gli organismi di diritto privato
che rilasciano i certificati di conformita' del sistema  di  gestione
per la qualita' conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000; 
    gg) autorizzazione:  nell'ambito  disciplinato  dalla  parte  II,
titolo III, l'atto conclusivo  del  procedimento  mediante  il  quale
l'Autorita'  abilita  gli  organismi  di   cui   alla   lettera   ee)
all'esercizio dell'attivita' di attestazione di cui all'articolo  40,
comma 3, lettere a) e b), del codice; 
    hh) accreditamento: l'atto conclusivo della procedura mediante il
quale gli organismi di accreditamento legittimano  gli  organismi  di
certificazione a svolgere le attivita' di cui alla lettera ff); 
    ii) casse edili: gli organismi paritetici istituiti attraverso la
contrattazione collettiva; 
    ll) attestazione: nell'ambito della  parte  II,  titolo  III,  il
documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui  all'articolo
40, comma 3, lettere a) e b), del codice; 
    mm) certificazione: il documento che  dimostra  il  possesso  del
certificato di sistema di qualita' conforme alle norme europee  serie
UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
    nn) imprese: i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1,  lettere
a), b) e c), del codice, e le  imprese  stabilite  in  Stati  diversi
dall'Italia  di  cui  all'articolo   47,   comma   1,   del   codice;
limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II,  titolo  IV,  le
imprese di cui all'articolo 186, comma  1,  del  codice,  incluse  le
imprese a totale capitale pubblico, controllate  e/o  partecipate  da
capitale pubblico, anche in forma di agenzia, societa'  pubbliche  di
progetto e simili; 
    oo)  garanzia  globale:  la  garanzia  da  prestarsi   ai   sensi
dell'articolo 129, comma 3, del codice; 
    pp) contraente: nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore
cui e' affidato il lavoro per cui e' prestata la garanzia globale; 
    qq) garante: il soggetto che ha rilasciato  la  garanzia  globale
all'atto della stipulazione del contratto; 
    rr) subentrante: nella garanzia globale di esecuzione,  l'impresa
o le imprese attraverso le quali il garante esegue il lavoro al posto
del contraente; 
    ss) sostituto: nella garanzia globale  di  esecuzione,  l'impresa
designata  dal  garante  e  dal  finanziatore  per   sostituirsi   al
contraente nel contratto in corso; 
    tt) societa' capogruppo: nella garanzia globale di esecuzione, la
societa' che detiene direttamente o indirettamente la  partecipazione
di controllo del contraente; 
    uu) finanziamento senza  rivalsa  o  a  rivalsa  limitata:  nella
garanzia globale di  esecuzione,  il  finanziamento,  superiore  a  5
milioni di euro, che viene  concesso  ad  una  societa'  di  progetto
contraente generale, per il quale finanziamento la garanzia dei  soci
e' esclusa o limitata; 
    vv)  finanziatore:  nella  garanzia  globale  di  esecuzione,  il
soggetto che rilascia il finanziamento  senza  rivalsa  o  a  rivalsa
limitata. Ove siano accordati diversi finanziamenti senza rivalsa o a
rivalsa  limitata  notificati  al   committente,   si   intende   per
finanziatore, a tutti  i  fini,  l'insieme  dei  soggetti  che  hanno
accordato il finanziamento, ciascuno dei quali  deve  partecipare  al
procedimento secondo le previsioni dell'articolo 136.  Ove  un  unico
finanziamento  sia  rilasciato  da  piu'  soggetti,   dovra'   essere
identificato e notificato al committente  in  unico  mandatario,  che
partecipera' al procedimento; 
    zz) buono pasto: il documento di legittimazione, anche  in  forma
elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 285, comma
5, che attribuisce al possessore, ai  sensi  dell'articolo  2002  del
codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la
somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di  prodotti  di
gastronomia pronti  per  il  consumo,  con  esclusione  di  qualsiasi
prestazione in denaro; 
    aaa) societa' di emissione: l'impresa che svolge  l'attivita'  di
emissione di buoni pasto; 
    bbb) esercizi  convenzionati:  gli  esercizi  che,  in  forza  di
apposita convenzione con la  societa'  di  emissione,  provvedono  ad
erogare il servizio sostitutivo di mensa; 
    ccc) cliente: il  datore  di  lavoro,  pubblico  o  privato,  che
acquista dalla societa' di emissione i buoni pasto al fine di erogare
ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa; 
    ddd) valore facciale:  il  valore  della  prestazione,  inclusivo
dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione  al
pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto. 
 
              Note all'art. 3 
              - Il testo dell'articolo 3, commi 25, 26, 29,  30,  31,
          32 e 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e'
          il seguente: 
              “25.  Le  «amministrazioni  aggiudicatrici»  sono:   le
          amministrazioni   dello   Stato;    gli    enti    pubblici
          territoriali; gli altri enti pubblici  non  economici;  gli
          organismi di diritto  pubblico;  le  associazioni,  unioni,
          consorzi,  comunque   denominati,   costituiti   da   detti
          soggetti. 
              26. L'«organismo  di  diritto  pubblico»  e'  qualsiasi
          organismo, anche in forma societaria: 
              - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di
          interesse generale,  aventi  carattere  non  industriale  o
          commerciale; 
              - dotato di personalita' giuridica; 
              - la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario
          dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali  o  da  altri
          organismi di diritto pubblico oppure la  cui  gestione  sia
          soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
          d'amministrazione,  di  direzione  o   di   vigilanza   sia
          costituito  da  membri  dei  quali  piu'  della  meta'   e'
          designata dallo Stato, dagli enti pubblici  territoriali  o
          da altri organismi di diritto pubblico.” 
              “29. Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione
          delle disposizioni delle parti I, III, IV e  V  comprendono
          le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche,  e
          i soggetti che, non essendo amministrazioni  aggiudicatrici
          o imprese pubbliche, operano in virtu' di diritti  speciali
          o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente secondo
          le norme vigenti. 
              30.   Gli   elenchi,   non   limitativi,   degli   enti
          aggiudicatori ai fini dell'applicazione  della  parte  III,
          figurano nell'allegato VI. 
              31. Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai  fini  della
          parte II, sono i  soggetti  privati  tenuti  all'osservanza
          delle disposizioni del presente codice. 
              32. I «soggetti  aggiudicatori»,  ai  soli  fini  della
          parte  II,  titolo  III,  capo  IV   (lavori   relativi   a
          infrastrutture  strategiche  e  insediamenti   produttivi),
          comprendono le amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui  al
          comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonche'
          i diversi  soggetti  pubblici  o  privati  assegnatari  dei
          fondi, di cui al citato capo IV. 
              33. L'espressione «stazione appaltante» (...) comprende
          le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri  soggetti  di
          cui all'articolo 32.” 
              - Il testo dell'articolo 34, comma 1, lettere b) e  c),
          del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e'
          il seguente: 
              “Art. 34 (Soggetti a  cui  possono  essere  affidati  i
          contratti pubblici) - 1. Sono ammessi  a  partecipare  alle
          procedure di affidamento dei contratti pubblici i  seguenti
          soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: 
              a) (omissis) 
              b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione  e
          lavoro costituiti a norma della legge 25  giugno  1909,  n.
          422 e del decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni, e i consorzi tra imprese  artigiane  di  cui
          alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
              c) i consorzi stabili, costituiti  anche  in  forma  di
          societa' consortili ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del
          codice  civile,   tra   imprenditori   individuali,   anche
          artigiani, societa' commerciali,  societa'  cooperative  di
          produzione  e  lavoro,  secondo  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 36;” 
              - Il testo del comma 11 dell'articolo  37,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “11.  Qualora   nell'oggetto   dell'appalto   o   della
          concessione  di   lavori   rientrino,   oltre   ai   lavori
          prevalenti, opere per le  quali  sono  necessari  lavori  o
          componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
          complessita' tecnica, quali  strutture,  impianti  e  opere
          speciali, e qualora una o piu'  di  tali  opere  superi  in
          valore  il  quindici  per  cento  dell'importo  totale  dei
          lavori, se i soggetti affidatari  non  siano  in  grado  di
          realizzare le predette componenti,  possono  utilizzare  il
          subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2,
          terzo periodo;  il  regolamento  definisce  l'elenco  delle
          opere di cui al presente  comma,  nonche'  i  requisiti  di
          specializzazione richiesti  per  la  loro  esecuzione,  che
          possono   essere   periodicamente   revisionati   con    il
          regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere,
          senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso  di  subappalto
          la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta
          al subappaltatore dell'importo delle  prestazioni  eseguite
          dallo stesso, nei limiti del contratto  di  subappalto;  si
          applica l'articolo 118 comma 3, ultimo periodo.” 
              - Il testo del comma 6  dell'articolo  90,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono  affidare
          la  redazione  del  progetto  preliminare,  definitivo   ed
          esecutivo,   nonche'   lo    svolgimento    di    attivita'
          tecnico-amministrative  connesse  alla  progettazione,   ai
          soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis),  g)
          e h), in caso di carenza in organico di personale  tecnico,
          ovvero  di  difficolta'  di  rispettare   i   tempi   della
          programmazione dei lavori o  di  svolgere  le  funzioni  di
          istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
          o di rilevanza architettonica o ambientale  o  in  caso  di
          necessita' di predisporre progetti  integrali,  cosi'  come
          definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto  di  una
          pluralita' di competenze, casi che devono essere  accertati
          e certificati dal responsabile del procedimento.” 
              - Il testo del comma 5  dell'articolo  91,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “5. Quando la prestazione riguardi la progettazione  di
          lavori  di   particolare   rilevanza   sotto   il   profilo
          architettonico,     ambientale,     storico-artistico     e
          conservativo, nonche' tecnologico, le  stazioni  appaltanti
          valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare  la
          procedura del concorso di progettazione o del  concorso  di
          idee.” 
              - Il testo  dell'articolo  122,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 122 (Disciplina  specifica  per  i  contratti  di
          lavori pubblici sotto soglia) - 1. Ai contratti  di  lavori
          pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme
          del presente codice che prevedono obblighi di pubblicita' e
          di comunicazione  in  ambito  sovranazionale.  Le  stazioni
          appaltanti  possono   ricorrere   ai   contratti   di   cui
          all'articolo  53,  comma  2,  lettere  b)  e  c),   qualora
          riguardino lavori di speciale complessita'  o  in  caso  di
          progetti  integrali,  come  definiti  rispettivamente   dal
          regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori
          di manutenzione, restauro e scavi archeologici.” 
              -  Il  testo  dell'articolo  141,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 141  (Collaudo  dei  lavori  pubblici)  -  1.  Il
          regolamento definisce le norme concernenti il termine entro
          il quale deve essere effettuato  il  collaudo  finale,  che
          deve avere luogo non oltre sei  mesi  dall'ultimazione  dei
          lavori, salvi  i  casi,  individuati  dal  regolamento,  di
          particolare complessita' dell'opera da collaudare,  in  cui
          il termine puo' essere elevato sino ad un anno. Il medesimo
          regolamento definisce altresi'  i  requisiti  professionali
          dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori,  la
          misura del compenso ad essi spettante, nonche' le modalita'
          di  effettuazione  del  collaudo   e   di   redazione   del
          certificato di collaudo  ovvero,  nei  casi  previsti,  del
          certificato di regolare esecuzione. 
              2. Il regolamento  definisce  altresi'  il  divieto  di
          affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e
          contabili. 
              3. Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto  un
          certificato di collaudo secondo le modalita'  previste  dal
          regolamento.  Il  certificato  di  collaudo  ha   carattere
          provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due  anni
          dall'emissione  del  medesimo.  Decorso  tale  termine,  il
          collaudo si intende tacitamente approvato ancorche'  l'atto
          formale di approvazione non sia intervenuto entro due  mesi
          dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori  di
          importo sino a 500.000 euro il certificato di  collaudo  e'
          sostituito da quello di regolare esecuzione; per  i  lavori
          di importo superiore, ma non eccedente il milione di  euro,
          e' in facolta' del soggetto  appaltante  di  sostituire  il
          certificato di collaudo con quello di regolare  esecuzione.
          Il certificato di regolare esecuzione  e'  comunque  emesso
          non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
              4.  Per  le  operazioni  di   collaudo,   le   stazioni
          appaltanti nominano da uno  a  tre  tecnici  di  elevata  e
          specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
          alla loro complessita' e all'importo degli stessi.  Possono
          fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente  ad
          un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano
          prestato  servizio  per  almeno  cinque  anni   in   uffici
          pubblici. 
              5. Il collaudatore o i componenti della commissione  di
          collaudo non devono  avere  svolto  alcuna  funzione  nelle
          attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di
          direzione,  di  vigilanza  e  di  esecuzione   dei   lavori
          sottoposti  al  collaudo.  Essi  non  devono  avere   avuto
          nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
          il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore  o  i
          componenti  della  commissione  di  collaudo  non   possono
          inoltre fare parte di organismi  che  abbiano  funzioni  di
          vigilanza, di controllo o giurisdizionali. 
              6.  Il  regolamento  prescrive  per  quali  lavori   di
          particolare complessita'  tecnica  o  di  grande  rilevanza
          economica il collaudo e' effettuato sulla base di  apposite
          certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali. 
              7. Fermo quanto previsto dal comma 3,  e'  obbligatorio
          il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi: 
              a) quando la direzione dei  lavori  sia  effettuata  ai
          sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c); 
              b) in caso di opere di particolare complessita'; 
              c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; 
              d) in altri casi individuati nel regolamento. 
              8. Nei casi di affidamento dei lavori  in  concessione,
          il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni
          di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei  lavori,
          verificando il rispetto della convenzione. 
              9. Il pagamento della rata di  saldo,  disposto  previa
          garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre  il
          novantesimo  giorno  dall'emissione  del   certificato   di
          collaudo provvisorio ovvero  del  certificato  di  regolare
          esecuzione e non costituisce  presunzione  di  accettazione
          dell'opera, ai  sensi  dell'articolo  1666,  comma  2,  del
          codice civile. 
              10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice
          civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i  vizi
          dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal
          soggetto appaltante prima che il  certificato  di  collaudo
          assuma carattere definitivo. 
              10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n.  717
          del 1949.” 
              -  Il  testo  dell'articolo  10  del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 10 (Responsabile delle procedure di affidamento e
          di esecuzione dei contratti pubblici di lavori,  servizi  e
          forniture) - 1. Per ogni singolo intervento da  realizzarsi
          mediante  un   contratto   pubblico,   le   amministrazioni
          aggiudicatrici nominano, ai  sensi  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, un responsabile del procedimento,  unico  per
          le    fasi    della    progettazione,     dell'affidamento,
          dell'esecuzione. 
              2. Il responsabile  del  procedimento  svolge  tutti  i
          compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal
          presente codice, ivi compresi gli affidamenti in  economia,
          e alla vigilanza sulla corretta esecuzione  dei  contratti,
          che non siano specificamente attribuiti ad altri  organi  o
          soggetti. 
              3. In particolare, il  responsabile  del  procedimento,
          oltre  ai  compiti   specificamente   previsti   da   altre
          disposizioni del presente codice: 
              a) formula proposte e fornisce dati e  informazioni  al
          fine della  predisposizione  del  programma  triennale  dei
          lavori  pubblici  e  dei  relativi  aggiornamenti  annuali,
          nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
          programmazione  di  contratti  pubblici  di  servizi  e  di
          forniture,   e   della   predisposizione   dell'avviso   di
          preinformazione; 
              b)  cura,  in  ciascuna  fase   di   attuazione   degli
          interventi, il controllo sui  livelli  di  prestazione,  di
          qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
          finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; 
              c) cura  il  corretto  e  razionale  svolgimento  delle
          procedure; 
              d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti,  ritardi
          nell'attuazione degli interventi; 
              e) accerta la libera disponibilita' di aree e  immobili
          necessari; 
              f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e
          le  informazioni   relativi   alle   principali   fasi   di
          svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari  per
          l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di  sua
          competenza; 
              g)  propone   all'amministrazione   aggiudicatrice   la
          conclusione di un accordo  di  programma,  ai  sensi  delle
          norme  vigenti,  quando  si   rende   necessaria   l'azione
          integrata e coordinata di diverse amministrazioni; 
              h) propone l'indizione, o, ove  competente,  indice  la
          conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto  1990,
          n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
          intese,  pareri,  concessioni,  autorizzazioni,   permessi,
          licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati. 
              4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti
          del responsabile del procedimento, coordinando con  essi  i
          compiti del direttore dell'esecuzione del contratto  e  del
          direttore dei lavori, nonche' dei coordinatori  in  materia
          di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante
          l'esecuzione, previsti dal decreto  legislativo  14  agosto
          1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti. 
              5. Il  responsabile  del  procedimento  deve  possedere
          titolo di studio e  competenza  adeguati  in  relazione  ai
          compiti per cui e' nominato.  Per  i  lavori  e  i  servizi
          attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere  un
          tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve  essere
          un dipendente di ruolo. In caso  di  accertata  carenza  di
          dipendenti  di  ruolo  in  possesso   di   professionalita'
          adeguate, le  amministrazioni  aggiudicatrici  nominano  il
          responsabile del procedimento tra i  propri  dipendenti  in
          servizio. 
              6.   Il   regolamento   determina   i   requisiti    di
          professionalita'    richiesti    al    responsabile     del
          procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la
          tipologia, per i quali  il  responsabile  del  procedimento
          puo'  coincidere  con  il  progettista.   Le   ipotesi   di
          coincidenza tra responsabile del procedimento  e  direttore
          dell'esecuzione   del   contratto   sono   stabilite    dal
          regolamento, in conformita' all'articolo 119. 
              7. Nel caso in  cui  l'organico  delle  amministrazioni
          aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia
          compreso  nessun  soggetto  in  possesso  della   specifica
          professionalita' necessaria per lo svolgimento dei  compiti
          propri del responsabile del  procedimento,  secondo  quanto
          attestato dal dirigente competente, i compiti  di  supporto
          all'attivita' del  responsabile  del  procedimento  possono
          essere affidati, con le  procedure  previste  dal  presente
          codice  per  l'affidamento  di  incarichi  di  servizi,  ai
          soggetti  aventi  le  specifiche  competenze  di  carattere
          tecnico,   economico   -    finanziario,    amministrativo,
          organizzativo, e legale,  che  abbiano  stipulato  adeguata
          polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. 
              8. Il nominativo del responsabile del  procedimento  e'
          indicato nel bando o avviso con cui si indice la  gara  per
          l'affidamento del contratto di lavori, servizi,  forniture,
          ovvero, nelle procedure in cui non vi sia  bando  o  avviso
          con  cui  si  indice  la  gara,  nell'invito  a  presentare
          un'offerta. 
              9.  Le  stazioni  appaltanti  che  non  sono  pubbliche
          amministrazioni e enti pubblici, in conformita' ai principi
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano,  secondo  i
          propri ordinamenti, uno o  piu'  soggetti  cui  affidare  i
          compiti   propri   del   responsabile   del   procedimento,
          limitatamente al rispetto delle norme del  presente  codice
          alla cui osservanza sono tenuti.” 
              - Il testo del comma 3 dell'articolo  132,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma  1
          gli  interventi  disposti  dal  direttore  dei  lavori  per
          risolvere aspetti di dettaglio, che siano  contenuti  entro
          un importo non superiore al 10 per cento per  i  lavori  di
          recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al  5
          per cento per tutti gli altri  lavori  delle  categorie  di
          lavoro  dell'appalto  e  che  non  comportino  un   aumento
          dell'importo del contratto stipulato per  la  realizzazione
          dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo  interesse
          dell'amministrazione,  le  varianti,  in   aumento   o   in
          diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
          sua  funzionalita',  sempreche'  non  comportino  modifiche
          sostanziali  e  siano  motivate   da   obiettive   esigenze
          derivanti da circostanze sopravvenute  e  imprevedibili  al
          momento della stipula del contratto. L'importo  in  aumento
          relativo a tali varianti non puo' superare il 5  per  cento
          dell'importo  originario  del  contratto  e  deve   trovare
          copertura   nella   somma   stanziata   per    l'esecuzione
          dell'opera.” 
              - Il decreto ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270,
          recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
          l'autonomia didattica degli atenei, approvato  con  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004 , S.O.. 
              - Il decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509
          recante “Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia
          didattica  degli  atenei”,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1999, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 40, comma 3, lettere a) e  b),
          del citato citato decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
          163, e' il seguente: 
              “3.  Il  sistema  di  qualificazione  e'   attuato   da
          organismi di diritto privato di attestazione, appositamente
          autorizzati dall'Autorita'. L'attivita' di attestazione  e'
          esercitata nel rispetto del principio  di  indipendenza  di
          giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque   interesse
          commerciale   o   finanziario   che    possa    determinare
          comportamenti  non  imparziali  o  discriminatori.  Le  SOA
          nell'esercizio  dell'attivita'  di  attestazione  per   gli
          esecutori di lavori pubblici svolgono  funzioni  di  natura
          pubblicistica, anche agli  effetti  dell'articolo  1  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni
          dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479
          del codice penale. Prima del rilascio  delle  attestazioni,
          le  SOA   verificano   tutti   i   requisiti   dell'impresa
          richiedente. Agli organismi di attestazione e' demandato il
          compito di attestare l'esistenza nei  soggetti  qualificati
          di: 
              a) certificazione di sistema di qualita' conforme  alle
          norme europee della serie UNI EN ISO 9000  e  alla  vigente
          normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati  ai
          sensi delle norme europee della serie UNI CEI  EN  45000  e
          della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 
              b)    requisiti    di    ordine    generale     nonche'
          tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
          disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.  Tra
          i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati
          rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori  pubblici  da
          parte  delle  stazioni   appaltanti.   Gli   organismi   di
          attestazione  acquisiscono  detti  certificati   unicamente
          dall'Osservatorio, cui  sono  trasmessi,  in  copia,  dalle
          stazioni appaltanti.” 
              - Il testo dell'articolo 34, comma 1, lettere a), b)  e
          c), del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
          e' il seguente: 
              “Art. 34 (Soggetti a  cui  possono  essere  affidati  i
          contratti pubblici) - 1. Sono ammessi  a  partecipare  alle
          procedure di affidamento dei contratti pubblici i  seguenti
          soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: 
              a) gli imprenditori individuali,  anche  artigiani,  le
          societa' commerciali, le societa' cooperative; 
              b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione  e
          lavoro costituiti a norma della legge 25  giugno  1909,  n.
          422, e del decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni, e i consorzi tra imprese  artigiane  di  cui
          alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
              c) i consorzi stabili, costituiti  anche  in  forma  di
          societa' consortili ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del
          codice  civile,   tra   imprenditori   individuali,   anche
          artigiani, societa' commerciali,  societa'  cooperative  di
          produzione  e  lavoro,  secondo  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 36;” 
              - Il  testo  dell'articolo  47,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art.  47  (Operatori  economici  stabiliti  in   Stati
          diversi dall'Italia)- 1. Agli operatori economici stabiliti
          negli altri Stati aderenti all'Unione  Europea,  nonche'  a
          quelle stabilite nei  Paesi  firmatari  dell'accordo  sugli
          appalti pubblici che figura  nell'allegato  4  dell'accordo
          che istituisce l'Organizzazione mondiale del  commercio,  o
          in  Paesi  che,  in  base  ad  altre   norme   di   diritto
          internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con
          l'Unione  Europea  o  con  l'Italia   che   consentano   la
          partecipazione  ad  appalti  pubblici   a   condizioni   di
          reciprocita', la qualificazione e' consentita alle medesime
          condizioni richieste alle imprese italiane.” 
              - Il testo  dell'articolo  186,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 186 (Istituzione del sistema di qualificazione  -
          classifiche) - 1. E' istituito il sistema di qualificazione
          dei contraenti  generali.  La  qualificazione  puo'  essere
          richiesta  da  imprese  singole  in   forma   di   societa'
          commerciali o cooperative, da consorzi  di  cooperative  di
          produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n.
          422, e dal decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni,  ovvero   da   consorzi   stabili   previsti
          dall'articolo 34.” 
              - Il testo  dell'articolo  129,  comma  3,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “3. Con il regolamento e' istituito, per  i  lavori  di
          importo superiore a 100 milioni  di  euro,  un  sistema  di
          garanzia globale di esecuzione  operante  per  gli  appalti
          pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi
          i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a),  b)
          e c). Il sistema, una volta istituito, e' obbligatorio  per
          tutti  gli  appalti  aventi  ad  oggetto  la  progettazione
          esecutiva e l'esecuzione  di  lavori  pubblici  di  importo
          superiore a 75 milioni di euro.” 
              -   Il   testo   dell'articolo   2002   (Documenti   di
          legittimazione e titoli impropri) del codice civile  e'  il
          seguente: 
              “Art.  2002.  Documenti  di  legittimazione  e   titoli
          impropri. 
              Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti
          che servono  solo  a  identificare  l'avente  diritto  alla
          prestazione, o a consentire il  trasferimento  del  diritto
          senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.”