Art. 3 
 
 
    Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese 
 
  1. Ai fini del presente decreto,  fino  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  statale  di   individuazione   delle   funzioni
fondamentali di Comuni, Citta' metropolitane e Province, le  funzioni
fondamentali ed i relativi servizi presi  in  considerazione  in  via
provvisoria, ai sensi dell'articolo 21 della 5 maggio  2009,  n.  42,
sono: 
    a) per i Comuni: 
      1) le funzioni generali di amministrazione, di  gestione  e  di
controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come
certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla  data  di
entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
      2) le funzioni di polizia locale; 
      3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi  i  servizi
per gli asili nido e quelli di  assistenza  scolastica  e  refezione,
nonche' l'edilizia scolastica; 
      4) le funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti; 
      5)  le  funzioni  riguardanti  la  gestione  del  territorio  e
dell'ambiente,  fatta  eccezione  per   il   servizio   di   edilizia
residenziale pubblica e locale e piani di  edilizia  nonche'  per  il
servizio idrico integrato; 
      6) le funzioni del settore sociale; 
    b) per le Province: 
      1) le funzioni generali di amministrazione, di  gestione  e  di
controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come
certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla  data  di
entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
      2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa  l'edilizia
scolastica; 
      3) le funzioni nel campo dei trasporti; 
      4) le funzioni riguardanti la gestione del territorio; 
      5) le funzioni nel campo della tutela ambientale; 
      6) le funzioni nel campo dello sviluppo economico  relative  ai
servizi del mercato del lavoro. 
 
          Note all'art. 3: 
              − Il testo vigente dell'art. 21 della  citata  legge  5
          maggio 2009, n. 42, e' il seguente: 
              «Art. 21 (Norme transitorie per gli enti locali). −  1.
          In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui
          all'articolo  2  recano  norme  transitorie  per  gli  enti
          locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della
          Costituzione, al  finanziamento  delle  ulteriori  funzioni
          amministrative  nelle  materie  di  competenza  legislativa
          dello Stato o delle regioni, nonche' agli  oneri  derivanti
          dall'eventuale ridefinizione dei contenuti  delle  funzioni
          svolte dagli stessi alla data  di  entrata  in  vigore  dei
          medesimi decreti legislativi,  provvedono  lo  Stato  o  le
          regioni, determinando  contestualmente  adeguate  forme  di
          copertura  finanziaria  coerenti  con  i   principi   della
          presente legge; 
                b) garanzia che la  somma  del  gettito  delle  nuove
          entrate di comuni e province in base  alla  presente  legge
          sia, per il complesso dei  comuni  ed  il  complesso  delle
          province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui
          all'articolo 11, comma 1, lettera e), e che si effettui una
          verifica di congruita' in sede di Conferenza unificata; 
                c) considerazione, nel processo di determinazione del
          fabbisogno standard, dell'esigenza  di  riequilibrio  delle
          risorse in favore degli enti locali sottodotati in  termini
          di trasferimenti erariali ai sensi della normativa  vigente
          rispetto a quelli sovradotati; 
                d) determinazione dei fondi perequativi di  comuni  e
          province in misura uguale, per ciascun livello di  governo,
          alla differenza fra i trasferimenti  statali  soppressi  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e),  destinati  al
          finanziamento delle spese di comuni e province,  esclusi  i
          contributi di cui all'articolo 16, e  le  maggiori  entrate
          spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed  alle
          province, ai sensi  dell'articolo  12,  tenendo  conto  dei
          principi previsti dall'articolo 2,  comma  2,  lettera  m),
          numeri 1) e 2), relativamente al superamento  del  criterio
          della spesa storica; 
                e) sono definite regole, tempi e modalita' della fase
          transitoria  in  modo  da  garantire  il  superamento   del
          criterio della spesa storica in un periodo di cinque  anni,
          per le spese  riconducibili  all'esercizio  delle  funzioni
          fondamentali e per  le  altre  spese.  Fino  alla  data  di
          entrata   in   vigore   delle   disposizioni    concernenti
          l'individuazione delle  funzioni  fondamentali  degli  enti
          locali: 
                  1)  il  fabbisogno  delle  funzioni  di  comuni   e
          province e' finanziato considerando l'80  per  cento  delle
          spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non
          fondamentali, ai sensi del comma 2; 
                  2) per comuni e province l'80 per cento delle spese
          di cui al numero 1) e' finanziato dalle  entrate  derivanti
          dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a
          tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per  cento
          delle spese di cui al numero 1) e' finanziato dalle entrate
          derivanti  dall'autonomia  finanziaria,  ivi  comprese   le
          compartecipazioni  a  tributi  regionali,   e   dal   fondo
          perequativo; 
                  3) ai fini del numero 2) si  prende  a  riferimento
          l'ultimo bilancio certificato a rendiconto,  alla  data  di
          predisposizione degli schemi di decreto legislativo di  cui
          all'articolo 2; 
                f) specificazione  del  termine  da  cui  decorre  il
          periodo di cinque anni di cui alla lettera e). 
              2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e
          in particolare  della  determinazione  dell'entita'  e  del
          riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base  al
          fabbisogno standard o alla capacita' fiscale  di  cui  agli
          articoli 11 e  13,  in  sede  di  prima  applicazione,  nei
          decreti   legislativi   di   cui   all'articolo   2    sono
          provvisoriamente  considerate   ai   sensi   del   presente
          articolo, ai fini del finanziamento  integrale  sulla  base
          del  fabbisogno  standard,  le   funzioni   individuate   e
          quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base
          dell'articolazione in funzioni e relativi servizi  prevista
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. 
              3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi,  da
          considerare ai  fini  del  comma  2  sono  provvisoriamente
          individuate nelle seguenti: 
                a) funzioni generali di amministrazione, di  gestione
          e di controllo, nella misura complessiva del 70  per  cento
          delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio
          disponibile alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge; 
                b) funzioni di polizia locale; 
                c) funzioni di istruzione pubblica,  ivi  compresi  i
          servizi  per  gli  asili  nido  e  quelli   di   assistenza
          scolastica e refezione, nonche' l'edilizia scolastica; 
                d)  funzioni  nel  campo  della  viabilita'   e   dei
          trasporti; 
                e) funzioni riguardanti la gestione del territorio  e
          dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di  edilizia
          residenziale pubblica e locale e piani di edilizia  nonche'
          per il servizio idrico integrato; 
                f) funzioni del settore sociale. 
              4. Per le province, le funzioni, e i relativi  servizi,
          da considerare ai fini del comma  2  sono  provvisoriamente
          individuate nelle seguenti: 
                a) funzioni generali di amministrazione, di  gestione
          e di controllo, nella misura complessiva del 70  per  cento
          delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio
          disponibile alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge; 
                b) funzioni  di  istruzione  pubblica,  ivi  compresa
          l'edilizia scolastica; 
                c) funzioni nel campo dei trasporti; 
                d) funzioni riguardanti la gestione del territorio; 
                e) funzioni nel campo della tutela ambientale; 
                f)  funzioni  nel  campo  dello  sviluppo   economico
          relative ai servizi del mercato del lavoro. 
              5.  I  decreti  legislativi  di  cui   all'articolo   2
          disciplinano la possibilita' che l'elenco delle funzioni di
          cui ai commi 3 e 4  sia  adeguato  attraverso  accordi  tra
          Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di
          Conferenza unificata.».