Art. 3 
 
                         Obiettivi nazionali 
 
  1. La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo
finale lordo di energia da conseguire nel  2020  e'  pari  a  17  per
cento. 
  2. Nell'ambito dell'obiettivo di  cui  al  comma  1,  la  quota  di
energia da fonti rinnovabili in tutte le forme  di  trasporto  dovra'
essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento  del  consumo  finale  di
energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno. 
  3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e  2  sono  perseguiti  con  una
progressione temporale coerente  con  le  indicazioni  dei  Piani  di
azione nazionali per le  energie  rinnovabili  predisposti  ai  sensi
dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE. 
  4. Le modalita' di calcolo degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3
sono indicate nell'allegato 1. 
 
          Note all'art. 3: 
              - per i riferimenti della  direttiva  2009/28/CE  sulla
          promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,
          recante modifica e successiva abrogazione  delle  direttive
          2001/77/CE e 2003/30/CE, si veda note alle premesse.