Art. 3 
 
 
                    Societa' a controllo pubblico 
 
  1. Le disposizioni della presente legge  si  applicano  anche  alle
societa',   costituite   in   Italia,   controllate   da    pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo  e  secondo,
del codice civile, non quotate in mercati regolamentati. 
  2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  termini  e
modalita' di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare
in maniera uniforme per tutte le societa'  interessate,  in  coerenza
con   quanto   previsto   dalla   presente   legge,   la    vigilanza
sull'applicazione  della  stessa,  le   forme   e   i   termini   dei
provvedimenti previsti e le modalita' di sostituzione dei  componenti
decaduti. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 12 luglio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 2359, commi primo e  secondo,  del
          codice civile e' il seguente: 
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa'  in
          cui un'altra societa' dispone  della  maggioranza  di  voti
          esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2)  le  societa'  in
          cui  un'altra  socie  dispone  di  voti   sufficienti   per
          esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
          3) le  societa'  che  sono  sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri
          1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti
          a socie controllate, a  societa'  fiduciarie  e  a  persona
          interposta: non si computano i voti spettanti per conto  di
          terzi.». 
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazz. Uff.  12  settembre  1988,  n.  214,
          S.O., e' il seguente: 
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione d Consiglio dei ministri, sentito  il  parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e).».