Art. 3 
 
 
Requisiti minimi generali per le aziende di animali appartenenti alla
                            specie suina 
 
  1.  Le  aziende   di   cui   all'articolo   1   devono   soddisfare
contemporaneamente almeno i seguenti requisiti: 
    a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino
all'ingrasso  allevato  in  gruppo,  escluse  le  scrofette  dopo  la
fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno: 
      1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg; 
      2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg; 
      3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg; 
      4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg; 
      5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg; 
      6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg; 
      7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg; 
    b)  le  superfici  libere  totali  a  disposizione  di   ciascuna
scrofetta dopo la fecondazione e di  ciascuna  scrofa  qualora  dette
scrofette  o  scrofe  siano  allevate  in   gruppi,   devono   essere
rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq; se i suini in  questione
sono allevati in gruppi di: 
      1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili  devono
essere aumentate del 10 per cento; 
      2) 40 o piu' animali, le superfici libere  disponibili  possono
essere ridotte del 10 per cento; 
    c)  le  pavimentazioni  devono  essere   conformi   ai   seguenti
requisiti: 
      1) per le scrofette dopo la fecondazione e  le  scrofe  gravide
una parte della superficie di cui alla lettera  b),  pari  ad  almeno
0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3  mq  per  scrofa,  deve  essere
costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il  15
per cento alle aperture di scarico; 
      2) qualora si utilizzano pavimenti  fessurati  in  calcestruzzo
per suini allevati in gruppo: 
        2.1) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di: 
          2.1.1) 11 mm per i lattonzoli; 
          2.1.2) 14 mm per i suinetti; 
          2.1.3) 18 mm per i suini all'ingrasso; 
          2.1.4) 20 mm per le scrofette dopo  la  fecondazione  e  le
scrofe; 
        2.2) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di: 
          2.2.1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti; 
          2.2.2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la
fecondazione e le scrofe. 
  2. E' vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le
scrofette sono tenute all'attacco, nonche' il relativo utilizzo. 
  3. Le scrofe e le scrofette sono allevate  in  gruppo  nel  periodo
compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e  una  settimana
prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene
allevato il gruppo di scrofe  o  di  scrofette  hanno  una  lunghezza
superiore a 2,8 m. Allorche' sono allevati meno di 6 animali  i  lati
del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una  lunghezza
superiore a 2,4 m. 
  4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le  scrofe  e  le
scrofette allevate in aziende di meno di  10  scrofe  possono  essere
allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a
condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto. 
  5. Fatto salvo quanto previsto  all'allegato  I,  le  scrofe  e  le
scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile  di  cui
al punto 4) del citato allegato. 
  6. Le scrofe e  le  scrofette  allevate  in  gruppo  devono  essere
alimentate utilizzando un sistema  idoneo  a  garantire  che  ciascun
animale ottenga mangime a sufficienza senza essere  aggredito,  anche
in situazione di competitivita'. 
  7. Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di  masticare  le
scrofe e  le  scrofette  asciutte  gravide  devono  ricevere  mangime
riempitivo o ricco di fibre  in  quantita'  sufficiente,  cosi'  come
alimenti ad alto tenore energetico. 
  8.  I  suini  che  devono  essere  allevati  in  gruppo,  che  sono
particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o
che sono malati o feriti,  sono  temporaneamente  tenuti  in  recinto
individuale. In tal caso,  il  recinto  individuale  deve  permettere
all'animale di girarsi facilmente se cio' non  e'  in  contraddizione
con specifici pareri veterinari. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere b) e c), 3, 4, 5 e al
secondo periodo del comma 8 si applicano a tutte le aziende  nuove  o
ricostruite o adibite a tale uso  per  la  prima  volta  dopo  il  1°
gennaio 2003. A decorrere dal 1° gennaio 2013 dette  disposizioni  si
applicano a tutte le aziende. Le disposizioni di cui al comma  3  non
si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.