Art. 3 
 
Programmi   regionali   cofinanziati   dai   fondi   strutturali    e
                  rifinanziamento fondo di garanzia 
 
 1.   In   considerazione   della   eccezionale    crisi    economica
internazionale e della conseguente necessita' della  riprogrammazione
nell'utilizzo delle risorse disponibili, al  fine  di  accelerare  la
spesa dei programmi  regionali  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
negli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183, dopo la lett. n), e' aggiunta la  seguente:
"o) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate  a  valere
sulle risorse dei cofinanziamenti  nazionali  dei  fondi  strutturali
comunitari. Per le Regioni ricomprese  nell'Obiettivo  Convergenza  e
nel regime di phasing in nell'Obiettivo  Competitivita',  di  cui  al
Regolamento del Consiglio  (CE)  n.  1083/2006,  tale  esclusione  e'
subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione  Coesione
del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei  limiti  complessivi  di
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012,  2013  e  2014.".
L'esclusione delle spese di  cui  al  periodo  precedente  opera  per
ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2. 
 2. Per  compensare  gli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  e  di
indebitamento netto di cui al comma 1, e' istituito  nello  stato  di
previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con  una
dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un "Fondo di compensazione  per
gli interventi volti  a  favorire  lo  sviluppo",  ripartito  tra  le
singole  Regioni  sulla  base  della  chiave  di  riparto  dei  fondi
strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, cosi'  come
stabilita dal Quadro Strategico  Nazionale  2007-2013,  adottato  con
Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo  del  Fondo
si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da  comunicare
al   Parlamento   e   alla   Corte   dei    conti,    su    richiesta
dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine  cronologico
delle richieste e entro i limiti della dotazione  assegnata  ad  ogni
singola Regione. 
 3. Alla copertura  degli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  del
predetto fondo si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento. 
 4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni,  e'
incrementata di 400 milioni di euro annui  per  ciascuno  degli  anni
2012, 2013 e 2014. 
 5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni,  la  somma  di  300
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto  corrente  di
Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo
31 marzo 1988, n. 143, e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e'
versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150  milioni
nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura  del  titolare  del  medesimo
conto, per essere riassegnata al fondo di cui  all'articolo  3  della
legge 28  maggio  1973,  n.  295,  per  le  finalita'  connesse  alle
attivita'  di  credito  all'esportazione.  All'onere  derivante   dal
presente comma in termini di  fabbisogno  e  indebitamento  netto  si
provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate  e  delle
minori spese recate dal presente decreto.