Art. 3 
 
 
Accesso dei giovani alla costituzione di societa'  a  responsabilita'
                              limitata 
 
  1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, e' inserito il  seguente
articolo: 
  "  Articolo  2463-bis  (Societa'  semplificata  a   responsabilita'
limitata) 
  La societa' semplificata a  responsabilita'  limitata  puo'  essere
costituita con contratto o atto unilaterale da  persone  fisiche  che
non abbiano compiuto i trentacinque anni  di  eta'  alla  data  della
costituzione. 
  L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve
indicare: 
    1) il cognome,  il  nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita,  il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 
    2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di  societa'
semplificata a responsabilita' limitata e il comune ove sono poste la
sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 
    3) l'ammontare del capitale sociale  non  inferiore  ad  un  euro
sottoscritto e interamente versato alla data della  costituzione.  Il
conferimento deve farsi in denaro; 
    4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6),  7),  8)  del  secondo
comma dell'articolo 2463; 
    5) luogo e data di sottoscrizione. 
  L'atto  costitutivo   deve   essere   depositato   a   cura   degli
amministratori entro quindici giorni presso  l'ufficio  del  registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede  sociale,
allegando i documenti comprovanti  la  sussistenza  delle  condizioni
previste dall'articolo 2329. L'iscrizione  e'  effettuata  con  unica
comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella  quale
si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo. 
  L'ufficiale  del  registro  deve  accertare  la   sussistenza   dei
requisiti richiesti  e  procedere  all'iscrizione  entro  il  termine
perentorio di quindici giorni. Si applica  l'articolo  2189.  Decorso
inutilmente il termine indicato  per  l'iscrizione,  il  giudice  del
registro,  su   richiesta   degli   amministratori,   verificata   la
sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto. 
  Il verbale recante modificazioni dell'atto  costitutivo  deliberate
dall'assemblea dei  soci  e'  redatto  per  scrittura  privata  e  si
applicano i commi terzo  e  quarto.  L'atto  di  trasferimento  delle
partecipazioni e' redatto per  scrittura  privata  ed  e'  depositato
entro quindici giorni a cura degli  amministratori  presso  l'ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione e'  stabilita  la
sede sociale. 
  Quando il singolo socio perde il requisito d'eta' di cui  al  primo
comma, se l'assemblea convocata senza  indugio  dagli  amministratori
non delibera la trasformazione della societa', e' escluso di  diritto
e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno
il requisito di eta' in  capo  a  tutti  i  soci  gli  amministratori
devono,  senza  indugio,  convocare  l'assemblea  per  deliberare  la
trasformazione della societa',  in  mancanza  si  applica  l'articolo
2484. 
  La  denominazione  di  societa'  semplificata   a   responsabilita'
limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e  versato,  la  sede
della societa' e l'ufficio del  registro  delle  imprese  presso  cui
questa  e'  iscritta  devono  essere  indicati  negli   atti,   nella
corrispondenza della societa' e nello  spazio  elettronico  destinato
alla comunicazione  collegato  con  la  rete  telematica  ad  accesso
pubblico. 
  Salvo quanto previsto dal  presente  articolo,  si  applicano  alla
societa' semplificata a responsabilita' limitata, le disposizioni  di
questo capo in quanto compatibili.". 
  Dopo il primo comma dell'art. 2484 del codice civile,  e'  inserito
il seguente: "La societa' semplificata a responsabilita' limitata  si
scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per  il  venir
meno del requisito di eta' di cui all'articolo 2463-bis,  in  capo  a
tutti i soci.". 
  2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di
concerto con il Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze  e  con  il
Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  viene
tipizzato lo statuto standard della societa'  e  sono  individuati  i
criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci.