Art. 3 
 
 
Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006,  n.
                                 296 
 
  1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per  i
soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 11 giugno  1997,  n.  315,  per  i  quali
permangono i vincoli di destinazione previsti  dalla  legge  7  marzo
1996, n. 108». 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  881,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              " 881. Al fine di accelerare lo sviluppo  dei  consorzi
          di garanzia collettiva fidi  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni, di seguito denominati  «confidi»,
          anche mediante fusioni  o  trasformazioni  in  intermediari
          finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale  di  cui
          all'articolo  107  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  o  in  banche  di
          credito cooperativo ai sensi dei commi  29,  30,  31  e  32
          dell'articolo 13 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi  provvedono
          ad imputare al fondo consortile o al  capitale  sociale  le
          risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi
          o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato,
          degli enti locali o territoriali o di altri enti  pubblici.
          Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio  a
          fini di vigilanza dei relativi confidi,  senza  vincoli  di
          destinazione,  fatta  eccezione  per  i  soggetti  di   cui
          all'articolo 2  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315,  per  i
          quali permangono i vincoli di destinazione  previsti  dalla
          legge 7 marzo 1996, n. 108.".