Art. 3 
 
                            Acquacoltura 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  2135  del  codice
civile,  l'acquacoltura   e'   l'attivita'   economica   organizzata,
esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla  coltura
di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di  un  ciclo
biologico o di una fase necessaria del  ciclo  stesso,  di  carattere
vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine. 
  2. Sono connesse  all'acquacoltura  le  attivita',  esercitate  dal
medesimo acquacoltore, dirette a: 
    a)      manipolazione,       conservazione,       trasformazione,
commercializzazione,  promozione  e  valorizzazione  che  abbiano  ad
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attivita' di  cui  al
comma 1; 
    b)  fornitura  di  beni  o   servizi   mediante   l'utilizzazione
prevalente  di  attrezzature  o  risorse   dell'azienda   normalmente
impiegate nell'attivita' di acquacoltura esercitata, ivi comprese  le
attivita'  di  ospitalita',  ricreative,  didattiche   e   culturali,
finalizzate alla corretta  fruizione  degli  ecosistemi  acquatici  e
vallivi   e   delle   risorse   dell'acquacoltura,    nonche'    alla
valorizzazione  degli  aspetti  socio-culturali  delle   imprese   di
acquacoltura,  esercitate  da  imprenditori,  singoli  o   associati,
attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di  struttura  nella
disponibilita' dell'imprenditore stesso; 
    c) l'attuazione di interventi  di  gestione  attiva,  finalizzati
alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli  ecosistemi
acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero. 
  3. Alle opere, alle strutture destinate alle attivita' di cui  alla
lettera  b)  del  comma  2  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 19, commi 2 e 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia  di  edilizia,  approvato  con
decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  nonche'
all'articolo 24, comma 2,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
relativamente    all'utilizzo    di    opere    provvisionali     per
l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo  dell'art.  2135  del  Codice  civile  cosi'
          recita: 
              «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). -  E'  imprenditore
          agricolo  chi  esercita  una  delle   seguenti   attivita':
          coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,   allevamento   di
          animali e attivita' connesse. 
              Per coltivazione del  fondo,  per  selvicoltura  e  per
          allevamento di animali si intendono  le  attivita'  dirette
          alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico  o  di  una
          fase necessaria del ciclo stesso, di carattere  vegetale  o
          animale, che utilizzano o possono utilizzare il  fondo,  il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
              Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
          dal   medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette    alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
          dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.». 
              - Per il testo dell'art. 19, commi 2 e 3,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 380 del  2001,  si  veda
          nelle note all'art. 2. 
              Per il testo dell'art. 24, comma 2, della legge n.  104
          del 1992, si veda nelle note all'art. 2.