Art. 3 
 
 
Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  124  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,   n.   152,   ai   fini   del   rinnovo
dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi  prima
della  scadenza,  qualora  non  si  siano  verificate   modificazioni
rispetto ai presupposti della autorizzazione gia' concessa,  presenta
all'autorita'  competente  un'istanza  corredata   di   dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell'articolo  47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  che  attesti  che  sono
rimaste immutate: 
    a) le caratteristiche  quali-quantitative  dello  scarico  intese
come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate,
in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o  se,
non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; 
    b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la  capacita'
di produzione; 
    c) le sostanze impiegate  nel  ciclo  produttivo  e  le  relative
quantita'; 
    d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e  le
relative caratteristiche tecniche; 
    e) la localizzazione dello scarico. 
  2. La modalita' semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di  cui
al comma 1 non  si  applica  per  gli  scarichi  contenenti  sostanze
pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  124  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 124. (Criteri generali) - 1. Tutti  gli  scarichi
          devono essere preventivamente autorizzati. 
              2.   L'autorizzazione   e'   rilasciata   al   titolare
          dell'attivita' da cui origina lo scarico. Ove  uno  o  piu'
          stabilimenti conferiscano, tramite condotta,  ad  un  terzo
          soggetto, titolare dello scarico finale,  le  acque  reflue
          provenienti dalle loro attivita', oppure qualora  tra  piu'
          stabilimenti    sia    costituito    un    consorzio    per
          l'effettuazione in comune dello scarico delle acque  reflue
          provenienti    dalle     attivita'     dei     consorziati,
          l'autorizzazione e' rilasciata in capo  al  titolare  dello
          scarico finale o al consorzio medesimo, ferme  restando  le
          responsabilita'  dei  singoli  titolari   delle   attivita'
          suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione
          in caso di violazione delle disposizioni della parte  terza
          del presente decreto. 
              3. Il regime autorizzatorio  degli  scarichi  di  acque
          reflue domestiche e di reti fognarie,  servite  o  meno  da
          impianti di  depurazione  delle  acque  reflue  urbane,  e'
          definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di  cui
          all'articolo 101, commi 1 e 2. 
              4. In deroga al comma 1, gli scarichi di  acque  reflue
          domestiche   in   reti   fognarie   sono   sempre   ammessi
          nell'osservanza dei regolamenti  fissati  dal  gestore  del
          servizio  idrico  integrato  ed  approvati   dall'Autorita'
          d'ambito. 
              5. Il regime autorizzatorio  degli  scarichi  di  acque
          reflue termali e' definito  dalle  regioni;  tali  scarichi
          sono  ammessi  in   reti   fognarie   nell'osservanza   dei
          regolamenti  emanati  dal  gestore  del   servizio   idrico
          integrato ed in conformita'  all'autorizzazione  rilasciata
          dall'Autorita' di ambito. 
              6. Le regioni disciplinano le  fasi  di  autorizzazione
          provvisoria agli scarichi  degli  impianti  di  depurazione
          delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio. 
              7. Salvo diversa disciplina regionale,  la  domanda  di
          autorizzazione  e'   presentata   alla   provincia   ovvero
          all'Autorita'  d'ambito  se  lo  scarico  e'  in   pubblica
          fognatura. L'autorita' competente  provvede  entro  novanta
          giorni dalla ricezione della domanda. 
              8. Salvo quanto previsto  dal  decreto  legislativo  18
          febbraio  2005,  n.  59,  l'autorizzazione  e'  valida  per
          quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima  della
          scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico puo'
          essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel  rispetto
          delle    prescrizioni    contenute     nella     precedente
          autorizzazione,   fino    all'adozione    di    un    nuovo
          provvedimento,  se  la  domanda   di   rinnovo   e'   stata
          tempestivamente presentata.  Per  gli  scarichi  contenenti
          sostanze pericolose di cui  all'articolo  108,  il  rinnovo
          deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei
          mesi dalla data di  scadenza;  trascorso  inutilmente  tale
          termine,  lo  scarico  dovra'  cessare  immediatamente.  La
          disciplina regionale di cui al comma 3 puo'  prevedere  per
          specifiche  tipologie   di   scarichi   di   acque   reflue
          domestiche,  ove  soggetti  ad  autorizzazione,  forme   di
          rinnovo tacito della medesima. 
              9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel  quale  sia
          accertata una portata naturale nulla per  oltre  centoventi
          giorni annui, oppure in un corpo idrico non  significativo,
          l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e
          della capacita' di diluizione del corpo idrico negli  altri
          periodi, e stabilisce prescrizioni  e  limiti  al  fine  di
          garantire le capacita' autodepurative del corpo ricettore e
          la difesa delle acque sotterranee. 
              10. In relazione alle  caratteristiche  tecniche  dello
          scarico, alla sua localizzazione e alle  condizioni  locali
          dell'ambiente  interessato,  l'autorizzazione  contiene  le
          ulteriori prescrizioni tecniche volte a  garantire  che  lo
          scarico, ivi comprese le operazioni ad esso  funzionalmente
          connesse, avvenga in conformita'  alle  disposizioni  della
          parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun
          pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute  pubblica
          e l'ambiente. 
              11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi,
          accertamenti,  controlli  e  sopralluoghi   necessari   per
          l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo  scarico
          previste dalla parte terza  del  presente  decreto  sono  a
          carico del richiedente. L'autorita'  competente  determina,
          preliminarmente all'istruttoria e in  via  provvisoria,  la
          somma che il richiedente e' tenuto a versare, a  titolo  di
          deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda.
          La medesima Autorita', completata  l'istruttoria,  provvede
          alla liquidazione definitiva delle  spese  sostenute  sulla
          base di un tariffario dalla stessa approntato. 
              12. Per insediamenti, edifici  o  stabilimenti  la  cui
          attivita' sia trasferita in altro luogo, ovvero per  quelli
          soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento  o  a
          ristrutturazione  da  cui   derivi   uno   scarico   avente
          caratteristiche  qualitativamente   e/o   quantitativamente
          diverse da quelle dello scarico preesistente,  deve  essere
          richiesta  una  nuova  autorizzazione  allo  scarico,   ove
          quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in  cui  lo
          scarico   non   abbia   caratteristiche    qualitative    o
          quantitative  diverse,  deve  essere   data   comunicazione
          all'autorita'   competente,   la   quale,   verificata   la
          compatibilita' dello scarico con il corpo recettore, adotta
          i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  47  e  108  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
          2000: 
              «Art.  47.  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.» 
              «Art. 108. (Scarichi di sostanze pericolose). -  1.  Le
          disposizioni relative agli scarichi di sostanze  pericolose
          si  applicano  agli  stabilimenti  nei  quali  si  svolgono
          attivita' che comportano la produzione, la trasformazione o
          l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e  5
          dell'Allegato 5 alla parte terza del  presente  decreto,  e
          nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze
          in  quantita'  o  concentrazioni  superiori  ai  limiti  di
          rilevabilita' consentiti dalle metodiche di rilevamento  in
          essere alla data di entrata in vigore della parte terza del
          presente decreto, o, successivamente, superiori  ai  limiti
          di rilevabilita'  consentiti  dagli  aggiornamenti  a  tali
          metodiche messi a punto ai sensi del punto 4  dell'Allegato
          5 alla parte terza del presente decreto. 
              2. Tenendo conto della tossicita', della persistenza  e
          della   bioaccumulazione   della    sostanza    considerata
          nell'ambiente in cui e' effettuato lo scarico,  l'autorita'
          competente in sede di rilascio  dell'autorizzazione  fissa,
          nei casi in cui  risulti  accertato  che  i  valori  limite
          definiti  ai  sensi  dell'articolo  101,  commi  1   e   2,
          impediscano  o   pregiudichino   il   conseguimento   degli
          obiettivi di qualita' previsti nel Piano di tutela  di  cui
          all'articolo  121,  anche  per  la  compresenza  di   altri
          scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione
          piu' restrittivi di quelli fissati ai  sensi  dell'articolo
          101, commi 1 e 2. 
              3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al
          comma 1 dell'articolo  107  e  del  comma  2  del  presente
          articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le
          prescrizioni  concernenti  gli   scarichi   delle   imprese
          assoggettate alle disposizioni del decreto  legislativo  18
          febbraio  2005,  n.  59.  Dette  prescrizioni,  concernenti
          valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si
          basano sulle migliori tecniche disponibili,  senza  obbligo
          di utilizzare  una  tecnica  o  una  tecnologia  specifica,
          tenendo conto delle caratteristiche tecniche  dell'impianto
          in questione,  della  sua  ubicazione  geografica  e  delle
          condizioni locali dell'ambiente. 
              4.  Per  le  sostanze   di   cui   alla   Tabella   3/A
          dell'Allegato 5 alla  parte  terza  del  presente  decreto,
          derivanti dai  cicli  produttivi  indicati  nella  medesima
          tabella,  le  autorizzazioni   stabiliscono   altresi'   la
          quantita' massima della sostanza espressa in unita' di peso
          per  unita'  di  elemento   caratteristico   dell'attivita'
          inquinante e cioe'  per  materia  prima  o  per  unita'  di
          prodotto, in conformita' con quanto indicato  nella  stessa
          Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose  di
          cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni  di  cui
          al punto  1.2.3.  dell'Allegato  5  alla  parte  terza  del
          presente decreto. 
              5.  Per  le  acque  reflue  industriali  contenenti  le
          sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla  parte  terza
          del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico
          e'  fissato  secondo  quanto  previsto  dall'autorizzazione
          integrata ambientale  di  cui  al  decreto  legislativo  18
          febbraio  2005,  n.  59,  e,  nel  caso  di  attivita'  non
          rientranti nel campo di applicazione del suddetto  decreto,
          subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto  di
          trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorita'
          competente  puo'  richiedere  che  gli  scarichi   parziali
          contenenti  le  sostanze  della  tabella  5  del   medesimo
          Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico  generale  e
          disciplinati  come  rifiuti.   Qualora,   come   nel   caso
          dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto  di
          trattamento di  acque  reflue  industriali  che  tratta  le
          sostanze pericolose, di cui alla  tabella  5  del  medesimo
          allegato  5,  riceva,  tramite   condotta,   acque   reflue
          provenienti  da  altri  stabilimenti  industriali  o  acque
          reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad  un
          modifica o ad una riduzione delle sostanze  pericolose,  in
          sede  di  autorizzazione  l'autorita'  competente  ridurra'
          opportunamente i valori limite di emissione indicati  nella
          tabella 3  del  medesimo  Allegato  5  per  ciascuna  delle
          predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo
          conto della diluizione  operata  dalla  miscelazione  delle
          diverse acque reflue. 
              6.     L'autorita'     competente      al      rilascio
          dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A
          dell'Allegato 5 alla  parte  terza  del  presente  decreto,
          derivanti  dai  cicli  produttivi  indicati  nella  tabella
          medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate,
          degli scarichi esistenti e  dei  controlli  effettuati,  ai
          fini del successivo inoltro alla Commissione europea.».