Art. 3 Modificazioni al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 1. Al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 533 e' sostituito dal seguente: «Art. 533 (Polizze assicurative). - 1. In materia di polizze assicurative, al Ministero della difesa si applicano le disposizioni vigenti per le pubbliche amministrazioni statali sul divieto di stipula di assicurazioni per i dipendenti pubblici.»; b) all'articolo 541 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e piani di consegna»; 2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, puo' autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; c) l'articolo 566 e' abrogato; d) all'articolo 583, comma 1, le lettere da a) ad o) sono sostituite dalle seguenti: «a) per l'anno 2009: 333.945.955,41; b) per l'anno 2010: 330.737.195,75; c) per l'anno 2011: 292.549.996,80; d) per l'anno 2012: 284.872.024,13; e) per l'anno 2013: 281.626.174,47; f) per l'anno 2014: 273.897.364,51; g) per l'anno 2015: 265.871.323,32; h) per l'anno 2016: 259.069.932,78; i) per l'anno 2017: 254.063.870,19; l) per l'anno 2018: 243.183.877,39; m) per l'anno 2019: 227.313.529,85; n) per l'anno 2020: 194.689.505,99; o) per l'anno 2021: 153.827.384,36.».
Note all'art. 3: Si riporta il testo dell'art. 533 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 533. (Polizze assicurative) - 1.In materia di polizze assicurative, al Ministero della difesa si applicano le disposizioni vigenti per le pubbliche amministrazioni statali sul divieto di stipula di assicurazioni per i dipendenti pubblici.". Si riporta il testo dell'art. 541 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 541. (Termini dei pagamenti e piani di consegna) - 1. - 2. (Omissis). 2-bis. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, puo' autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". Si riporta il testo dell'art. 583 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 583. (Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma) - 1. Gli oneri riferiti alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all'art. 2215, sono stabiliti, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dall'art. 582, nei seguenti importi in euro: a) per l'anno 2009: 333.945.955,41; b) per l'anno 2010: 330.737.195,75; c) per l'anno 2011: 292.549.996,80; d) per l'anno 2012: 284.872.024,13; e) per l'anno 2013: 281.626.174,47; f) per l'anno 2014: 273.897.364,51; g) per l'anno 2015: 265.871.323,32; h) per l'anno 2016: 259.069.932,78; i) per l'anno 2017: 254.063.870,19; l) per l'anno 2018: 243.183.877,39; m) per l'anno 2019: 227.313.529,85; n) per l'anno 2020: 194.689.505,99; o) per l'anno 2021: 153.827.384,36.".