Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Restano fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio  dei
Ministri 30 agosto  2007  e  6  ottobre  2011,  ivi  inclusi  quelli,
rispettivamente: 
    a) del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
agosto 2007, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 211 dell'11 settembre 2007, e delle conseguenti ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n. 3623  e
19 gennaio 2010, n. 3840, pubblicate nella Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana n. 246 del 22  ottobre  2007,  e  n.  21  del  27
gennaio 2010; 
    b) del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  6
ottobre 2011, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  n.  237  dell'11
ottobre 2011. 
  2. I commissari delegati, di cui all'ordinanza del  Presidente  del
Consiglio 10 gennaio 2012, n. 3994, e  all'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio  8  febbraio  2012,  n.  4001,  sono  autorizzati,  per
ulteriori  sei  mesi,  a  continuare  la  gestione  operativa   della
contabilita'  speciale,  appositamente  aperta,  ai  soli  fini   dei
pagamenti riferiti ad attivita' concluse o in via  di  completamento,
per la realizzazione, rispettivamente,  del  Nuovo  Auditorium  parco
della musica e della cultura di  Firenze  e  del  Nuovo  Palazzo  del
Cinema e dei congressi del  Lido  di  Venezia,  avvalendosi,  per  lo
svolgimento di tali attivita', rispettivamente, del comune di Firenze
e del comune di Venezia, senza nuovi e maggiori  oneri.  Le  gestioni
commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992,  n.
225, e successive modificazioni, alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se  non
una sola volta e per la durata  massima  di  trenta  giorni;  per  la
prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5,
commi 4-ter e 4-quater, della predetta legge n. 225 del 1992, sentite
le amministrazioni locali interessate. 
  3. Per il necessario completamento funzionale degli interventi gia'
programmati,  le  somme  non   ancora   impegnate,   alla   data   di
notificazione della sentenza del Consiglio di Stato numero  6050  del
2011, dai Commissari delegati di cui alle  ordinanze  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008,  n.  3676,  3677  e  3678,
pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.  127
del 31  maggio  2008,  nonche'  alle  ordinanze  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2009, n. 3776 e 3777, pubblicate
sulla Gazzetta ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  129  del  6
giugno 2009, sulle  contabilita'  speciali  intestate  ai  funzionari
delegati medesimi, sono versate al capitolo 3560 - "Entrate eventuali
e  diverse  concernenti  il  Ministero   dell'interno"   per   essere
riassegnate al pertinente capitolo dello stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'interno. 
  4. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei  Ministri  in
data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio  2012,
ai sensi dell'articolo 61, comma  3,  del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo  2012,  di
trasferimento    alla    regione    Campania     dell'impianto     di
termovalorizzazione di Acerra, e del conseguente decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di variazione del bilancio n. 17226  in
data 14 marzo 2012, le risorse del Fondo per lo sviluppo  e  coesione
2007-2013 relative al Programma attuativo regionale,  necessarie  per
l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a 355.550.240,84, di
cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,
vengono  trasferite  direttamente  alla  societa'   creditrice   gia'
proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a  saldo
di ogni  sua  pretesa,  da  parte  del  competente  Dipartimento  del
Ministero dello sviluppo economico, con corrispondente riduzione  dei
limiti di spesa di cui al patto di stabilita' della regione Campania,
per la  cui  mera  ricognizione  e'  adottato  apposito  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri. In  considerazione  del  fatto
che il trasferimento e' effettuato per conto della regione  Campania,
per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma
10 dell'articolo 12  del  predetto  decreto-legge  n.  16  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  44  del  2012.  Resta
salva ogni garanzia prevista dal codice civile a favore della regione
Campania che ha acquisito l'impianto. 
  5. All'articolo 13, comma 1-quinquies, del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012,  n.  44,  al  secondo  periodo  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a)  dopo  le  parole:  "persone  fisiche",  la  lettera  "e"   e'
sostituita dalla seguente: ","; 
    b) dopo le  parole:  "nonche'  per  il  soccorso  pubblico"  sono
aggiunte le  seguenti:  ",  e  gli  stanziamenti  relativi  al  fondo
sviluppo e coesione".