Art. 3 

 
Attribuzioni e compiti dello Stato, delle regioni  e  delle  province
  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  delle  universita'  e  delle
  istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica 

 
  1. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente  decreto
si provvede attraverso un sistema integrato di strumenti e servizi al
quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  gli  enti
locali, le universita', le istituzioni di alta formazione  artistica,
musicale e coreutica e altre istituzioni, pubbliche  o  private,  che
offrono servizi di diritto allo studio. 
  2. Ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di
determinazione  dei  LEP,  al  fine  di  garantirne  l'uniformita'  e
l'esigibilita'  su  tutto  il  territorio   nazionale,   le   regioni
esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio,
disciplinando e  attivando  gli  interventi  volti  a  rimuovere  gli
ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto  esercizio  di
tale diritto. Le regioni, nei limiti delle proprie disponibilita'  di
bilancio, possono integrare la gamma degli strumenti e dei servizi di
cui all'articolo 6. 
  3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano esercitano, nelle materie di cui al presente  decreto,  le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e  delle
norme di attuazione, tenendo conto dei LEP. 
  4. Le universita' e le istituzioni di  alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, nei limiti delle risorse disponibili nei propri
bilanci: 
    a) organizzano i propri servizi, compresi quelli di  orientamento
e di tutorato, al fine di  realizzare  il  successo  formativo  degli
studi; 
    b) promuovono le attivita' di servizio di orientamento e tutorato
delle  associazioni  e  cooperative  studentesche   e   dei   collegi
universitari legalmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 7, comma
1, del decreto-legge 25  settembre  2002,  n.  212,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; 
    c)  agevolano  la  frequenza  ai   corsi,   nonche'   lo   studio
individuale, anche mediante l'apertura in ore  serali  e  nei  giorni
festivi di biblioteche, laboratori e sale studio; 
    d) promuovono, sostengono e  pubblicizzano  attivita'  culturali,
sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e  strutture
collettive, anche in  collaborazione  con  le  regioni,  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  avvalendosi  delle  associazioni  e
cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente,  le  attivita'
di servizio svolte da quest'ultime; 
    e) curano l'informazione circa le  possibilita'  offerte  per  lo
studio e la  formazione,  con  particolare  attenzione  ai  programmi
dell'Unione europea e internazionali al fine di favorire la mobilita'
degli studenti, e pubblicizzano gli interventi in materia di  diritto
allo studio; 
    f) promuovono interscambi di studenti con universita' italiane  e
straniere, anche nell'ambito di programmi europei  e  internazionali,
in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento
di corsi e titoli; 
    g) sostengono le attivita' formative autogestite  dagli  studenti
nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport,  del
tempo  libero,  fatte   salve   quelle   disciplinate   da   apposite
disposizioni legislative. 
  5. Le regioni, le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  le
universita' e gli istituti di alta formazione artistica,  musicale  e
coreutica, nei  limiti  delle  proprie  disponibilita'  di  bilancio,
disciplinano le modalita' per la concessione di prestiti d'onore agli
studenti in possesso  dei  requisiti  di  merito  e  provvedono  alla
concessione   di   garanzie   sussidiarie   sugli   stessi   e   alla
corresponsione delle quote degli interessi,  sulla  base  di  criteri
definiti con decreto  del  Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
  6. Le regioni, le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  le
universita' e gli istituti di alta formazione artistica,  musicale  e
coreutica possono concedere agli studenti che presentino i  requisiti
di eleggibilita' per il conseguimento della borsa di  studio  di  cui
all'articolo 8 iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato,
nonche' agli iscritti dal quarto anno dei corsi di laurea  magistrale
a ciclo unico, un prestito d'onore aggiuntivo alla borsa di studio  a
condizioni agevolate in misura massima pari all'importo della  borsa,
disciplinandone le modalita' agevolate di restituzione. 
  7. Gli studenti iscritti  ai  corsi  di  master  universitario,  di
perfezionamento ed alle scuole di specializzazione  possono  accedere
al prestito d'onore, con le modalita' di cui  alle  disposizioni  del
presente articolo. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto
          legge n. 212 del 2002, recita: 
              "Art.  7  (Attivita'  di  servizio  per  gli   studenti
          universitari).  -  1.   Per   potenziare   i   servizi   di
          orientamento  e  tutorato  e  per  favorire  la  formazione
          culturale degli  studenti  e  promuovere  il  diritto  allo
          studio  a  decorrere  dall'anno  accademico  2002-2003,  le
          universita'  promuovono,  sostengono  e  pubblicizzano   le
          attivita' di servizio  agli  studenti  iscritti  ai  propri
          corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche  e
          dai  collegi  universitari  legalmente   riconosciuti,   in
          conformita' con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma
          2, della legge  2  dicembre  1991,  n.  390,  ed  a  quelli
          indicati nei  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri adottati ai sensi dell'articolo 4  della  medesima
          legge, quali, in particolare, le attivita' di  orientamento
          e tutorato e le iniziative culturali. 
              (Omissis).".