Art. 3 

 

				 
                        Ministero e Autorita' 

 
  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, le parole: "come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001,
n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,  n.
317,  dal  decreto-legge  2  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,  e  dalla  legge  16
gennaio 2003, n. 3" sono sostituite  dalle  seguenti:  "e  successive
modificazioni, dalla  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  nonche'  dal
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.". 
  2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, le parole: "come modificata dal decreto-legge 2 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  marzo  2001,  n.
66, e dalla legge 16  gennaio  2003,  n.  3"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e successive modificazioni". 
  3. Dopo il comma 3, dell'articolo 7,  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
  " 3-bis. L'Autorita' esercita i propri poteri in  modo  imparziale,
trasparente e tempestivo. 
  3-ter. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane  adeguate
per svolgere i  compiti  ad  essa  assegnati.  L'Autorita'  opera  in
indipendenza e non sollecita ne' accetta istruzioni  da  alcun  altro
organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati. 
  3-quater.  L'Autorita'  dispone  di  risorse  finanziarie  e  umane
sufficienti affinche' possa partecipare e contribuire attivamente  al
BEREC.  Essa   sostiene   attivamente   gli   obiettivi   del   BEREC
relativamente alla promozione di un coordinamento e di  una  coerenza
normativi maggiori e, allorche' adotta le  proprie  decisioni,  tiene
nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni  adottate
dal BEREC.". 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo
          n. 259 del 2003,  come  modificato  dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              "Art. 7. Ministero e Autorita'. 
              1. Il Ministero esercita le  competenze  derivanti  dal
          decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300  e  successive
          modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2003, n.  3,  nonche'
          dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. 
              2.    L'Autorita'    e'    Autorita'    nazionale    di
          regolamentazione ed esercita le competenze derivanti  dalla
          legge 14 novembre 1995,  n.  481,  non  derogate  da  leggi
          successive,  dalla  legge  31  luglio  1997,  n.   249,   e
          successive modificazioni. 
              3.  L'Autorita',  in  quanto  Autorita'  nazionale   di
          regolamentazione, ed il Ministero, per la parte di  propria
          competenza, adottano le misure espressamente  previste  dal
          Codice intese  a  conseguire  gli  obiettivi  di  cui  agli
          articoli  4  e   13,   nel   rispetto   dei   principi   di
          ragionevolezza  e  proporzionalita'.  Le   competenze   del
          Ministero,   cosi'   come   quelle   dell'Autorita',   sono
          notificate alla Commissione europea e sono  rese  pubbliche
          sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet. 
              3-bis. L'Autorita' esercita i  propri  poteri  in  modo
          imparziale, trasparente e tempestivo. 
              3-ter. L'Autorita' dispone  di  risorse  finanziarie  e
          umane adeguate per svolgere i compiti  ad  essa  assegnati.
          L'Autorita' opera  in  indipendenza  e  non  sollecita  ne'
          accetta istruzioni da alcun altro organismo  nell'esercizio
          dei compiti ad essa affidati. 
              3-quater. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie  e
          umane sufficienti affinche' possa partecipare e contribuire
          attivamente  al  BEREC.  Essa  sostiene   attivamente   gli
          obiettivi del BEREC relativamente  alla  promozione  di  un
          coordinamento e  di  una  coerenza  normativi  maggiori  e,
          allorche' adotta le proprie decisioni, tiene nella  massima
          considerazione i pareri e le posizioni comuni adottate  dal
          BEREC.".