Art. 3 
 
              Tutele in costanza di rapporto di lavoro 
 
  1. All'articolo 12 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  dopo  il
comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in  materia
di trattamento straordinario di integrazione salariale e  i  relativi
obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese: 
    a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di  cinquanta
dipendenti; 
    b)  agenzie  di  viaggio  e  turismo,  compresi   gli   operatori
turistici, con piu' di cinquanta dipendenti; 
    c) imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti; 
    d) imprese del  trasporto  aereo  a  prescindere  dal  numero  di
dipendenti; 
    e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal  numero  di
dipendenti». 
  2. A decorrere dal 1°  gennaio  2013  ai  lavoratori  addetti  alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di  lavoro  a
tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui  all'articolo  17,
commi 2 e 5, della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e  successive
modificazioni, e ai lavoratori  dipendenti  dalle  societa'  derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi  dell'articolo
21, comma 1, lettera b), della medesima legge  n.  84  del  1994,  e'
riconosciuta un'indennita' di importo pari  a  un  ventiseiesimo  del
trattamento massimo mensile di integrazione salariale  straordinaria,
comprensiva della relativa contribuzione figurativa e  degli  assegni
per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato  avviamento  al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al  lavoro  che
coincidano, in base al programma, con le giornate  definite  festive,
durante  le  quali   il   lavoratore   sia   risultato   disponibile.
L'indennita' e' riconosciuta per un numero  di  giornate  di  mancato
avviamento al lavoro pari alla differenza tra il  numero  massimo  di
ventisei giornate  mensili  erogabili  e  il  numero  delle  giornate
effettivamente lavorate in  ciascun  mese,  incrementato  del  numero
delle  giornate  di   ferie,   malattia,   infortunio,   permesso   e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al  presente
comma  da  parte  dell'INPS  e'  subordinata  all'acquisizione  degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa  o  agenzia,
delle giornate di  mancato  avviamento  al  lavoro,  predisposti  dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  in   base   agli
accertamenti effettuati in sede  locale  dalle  competenti  autorita'
portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime. 
  3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo  17,  commi  2  e  5,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  e  successive  modificazioni,  e
alle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie  portuali
ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima  legge
n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori, e'  esteso  l'obbligo
contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre  1990,  n.
407. 
  4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013,  di  un
sistema inteso  ad  assicurare  adeguate  forme  di  sostegno  per  i
lavoratori  dei  diversi  comparti,  le  organizzazioni  sindacali  e
imprenditoriali  comparativamente  piu'  rappresentative  a   livello
nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge,  accordi  collettivi  e  contratti  collettivi,
anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi  di
solidarieta' bilaterali per i settori non coperti dalla normativa  in
materia di integrazione salariale, con la finalita' di assicurare  ai
lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei  casi  di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause  previste
dalla normativa in materia  di  integrazione  salariale  ordinaria  o
straordinaria. 
  5. Entro i successivi tre mesi, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei  fondi
cui al comma 4. 
  6. Con le medesime modalita' di cui ai commi 4 e 5  possono  essere
apportate  modifiche  agli  atti  istitutivi  di  ciascun  fondo.  Le
modifiche aventi ad oggetto la  disciplina  delle  prestazioni  o  la
misura delle aliquote sono  adottate  con  decreto  direttoriale  dei
Ministeri del lavoro e delle  politiche  sociali  e  dell'economia  e
delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore
di cui al comma 35. 
  7. I decreti di cui  al  comma  5  determinano,  sulla  base  degli
accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al  comma  4,  con
riferimento al settore di attivita', alla natura giuridica dei datori
di lavoro ed alla  classe  di  ampiezza  dei  datori  di  lavoro.  Il
superamento  dell'eventuale  soglia  dimensionale  fissata   per   la
partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento  alla
media del semestre precedente. 
  8. I fondi di cui al comma 4 non  hanno  personalita'  giuridica  e
costituiscono gestioni dell'INPS. 
  9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma  4
sono determinati  secondo  i  criteri  definiti  dal  regolamento  di
contabilita' dell'INPS. 
  10. L'istituzione dei fondi di cui al comma 4 e'  obbligatoria  per
tutti  i  settori  non  coperti  dalla  normativa   in   materia   di
integrazione  salariale  in  relazione  alle  imprese  che   occupano
mediamente piu' di quindici dipendenti. Le prestazioni e  i  relativi
obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se  non
espressamente previsto. 
  11. I fondi di cui al comma 4,  oltre  alla  finalita'  di  cui  al
medesimo comma, possono avere le seguenti finalita': 
    a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione  dal
rapporto di lavoro, integrativa  rispetto  all'assicurazione  sociale
per l'impiego; 
    b) prevedere assegni straordinari per  il  sostegno  al  reddito,
riconosciuti nel quadro dei processi  di  agevolazione  all'esodo,  a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 
    c)  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi   di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea. 
  12. Per le finalita' di cui al comma 11, i fondi di cui al comma  4
possono essere istituiti, con le medesime modalita' di cui  al  comma
4, anche in relazione a settori e classi  di  ampiezza  gia'  coperti
dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Per le  imprese
nei confronti delle quali  trovano  applicazione  gli  articoli  4  e
seguenti  della  legge  23  luglio  1991,  n.   223,   e   successive
modificazioni, in materia di indennita' di mobilita', gli  accordi  e
contratti collettivi con le modalita'  di  cui  al  comma  4  possono
prevedere che il fondo di solidarieta' sia  finanziato,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura  dello
0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. 
  13. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono  prevedere
che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca  anche  l'eventuale
fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai
sensi dell'articolo 118 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
successive modificazioni. In tal caso, al fondo  affluisce  anche  il
gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto
comma,  della  legge  21  dicembre  1978,  n.   845,   e   successive
modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica  il
fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione  del  primo  periodo
del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito. 
  14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e  dalle
relative disposizioni attuative di cui ai commi  22  e  seguenti,  in
riferimento ai settori di cui al comma 4 nei  quali  siano  operanti,
alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  consolidati
sistemi di bilateralita' e in considerazione delle peculiari esigenze
dei   predetti   settori,   quale   quello    dell'artigianato,    le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato  comma  4
possono, nel termine di sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, adeguare le  fonti  istitutive  dei  rispettivi
fondi bilaterali alle finalita' perseguite  dai  commi  da  4  a  13,
prevedendo misure intese  ad  assicurare  ai  lavoratori  una  tutela
reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa, correlate alle caratteristiche
delle attivita' produttive interessate. 
  15. Per le finalita' di cui al comma 14, gli accordi e i  contratti
collettivi definiscono: 
    a)  un'aliquota  complessiva  di   contribuzione   ordinaria   di
finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento; 
    b) le tipologie di prestazioni in funzione  delle  disponibilita'
del fondo di solidarieta' bilaterale; 
    c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione  dell'andamento  della
gestione ovvero la rideterminazione delle  prestazioni  in  relazione
alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli
andamenti del relativo settore  in  relazione  anche  a  quello  piu'
generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio  finanziario  del
fondo medesimo; 
    d) la possibilita' di far  confluire  al  fondo  di  solidarieta'
quota  parte  del   contributo   previsto   per   l'eventuale   fondo
interprofessionale di cui al comma 13; 
    e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi. 
  16. In considerazione delle finalita' perseguite dai fondi  di  cui
al comma 14, volti a  realizzare  ovvero  integrare  il  sistema,  in
chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto
di lavoro e in caso di sua cessazione, con  decreto,  di  natura  non
regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite  le
parti  sociali  istitutive  dei  rispettivi  fondi  bilaterali,  sono
dettate disposizioni per determinare: requisiti di professionalita' e
onorabilita' dei soggetti preposti alla gestione dei fondi  medesimi;
criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte  a
rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di
monitoraggio sull'andamento delle prestazioni,  anche  attraverso  la
determinazione di standard e parametri omogenei. 
  17. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014  e  2015
l'indennita' di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge  e'
riconosciuta  ai   lavoratori   sospesi   per   crisi   aziendali   o
occupazionali  che  siano  in   possesso   dei   requisiti   previsti
dall'articolo  2,  comma  4,  e  subordinatamente  ad  un  intervento
integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento  dell'indennita'
stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al  comma  14,  ovvero  a
carico dei fondi di solidarieta' di  cui  al  comma  4  del  presente
articolo. La durata massima del trattamento non puo' superare novanta
giornate da  computare  in  un  biennio  mobile.  Il  trattamento  e'
riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011,  n.  214.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  18. Le disposizioni di cui al comma 17 non trovano applicazione nei
confronti  dei  lavoratori  dipendenti  da  aziende  destinatarie  di
trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di  contratti
di  lavoro  a  tempo  indeterminato  con  previsione  di  sospensioni
lavorative programmate e di contratti  di  lavoro  a  tempo  parziale
verticale. 
  19.  Per  i  settori,  tipologie  di  datori  di  lavoro  e  classi
dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti,  non  coperti
dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non
siano stipulati, entro il 31 marzo  2013,  accordi  collettivi  volti
all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero  ai  sensi  del
comma 14, e' istituito, con decreto non  regolamentare  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, un fondo  di  solidarieta'  residuale,
cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati. 
  20. Il fondo di solidarieta' residuale finanziato con i  contributi
dei datori di lavoro e dei lavoratori dei  settori  coperti,  secondo
quanto definito dai commi 22, 23, 24 e 25, garantisce la  prestazione
di cui al comma 31, per una durata non superiore a  un  ottavo  delle
ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in
relazione alle causali  di  riduzione  o  sospensione  dell'attivita'
lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa  integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria. 
  21. Alla gestione del fondo di solidarieta' residuale  provvede  un
comitato amministratore, avente i  compiti  di  cui  al  comma  35  e
composto da esperti  designati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative a livello nazionale, nonche' da due  funzionari,  con
qualifica  di  dirigente,  in  rappresentanza,  rispettivamente,  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Le funzioni  di  membro  del  comitato
sono incompatibili con quelle connesse a  cariche  nell'ambito  delle
organizzazioni sindacali. La partecipazione al comitato e' gratuita e
non da' diritto ad alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese. 
  22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 determinano le  aliquote
di  contribuzione  ordinaria,  ripartita  tra  datori  di  lavoro   e
lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo,
in  maniera  tale  da  garantire  la   precostituzione   di   risorse
continuative adeguate sia  per  l'avvio  dell'attivita'  sia  per  la
situazione a regime, da verificare anche sulla base  dei  bilanci  di
previsione di cui al comma 28. 
  23. Qualora sia prevista la prestazione di  cui  al  comma  31,  e'
previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla  sospensione
o riduzione dell'attivita'  lavorativa,  un  contributo  addizionale,
calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura  prevista
dai decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19  e  comunque  non  inferiore
all'1,5 per cento. 
  24. Per la prestazione straordinaria di cui al  comma  32,  lettera
b),  e'  dovuto,  da  parte  del  datore  di  lavoro,  un  contributo
straordinario di importo corrispondente al  fabbisogno  di  copertura
degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. 
  25. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 22  a  24  si
applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di   contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad  eccezione  di  quelle  relative  agli
sgravi contributivi. 
  26. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19  hanno  obbligo
di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in  carenza
di disponibilita'. 
  27. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4,  14  e  19
sono concessi previa costituzione di specifiche  riserve  finanziarie
ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite. 
  28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e 19  hanno  obbligo  di
presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di  previsione
a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu'
recente  Documento  di  economia  e  finanza  e  relativa   Nota   di
aggiornamento. 
  29. Sulla base del bilancio di previsione di cui al  comma  28,  il
comitato amministratore di cui al comma 35 ha  facolta'  di  proporre
modifiche in relazione all'importo delle prestazioni  o  alla  misura
dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche  in
corso d'anno, con decreto direttoriale dei  Ministeri  del  lavoro  e
delle politiche sociali e dell'economia e delle  finanze,  verificate
le compatibilita' finanziarie interne  al  fondo,  sulla  base  della
proposta del comitato amministratore. 
  30. In caso di necessita' di assicurare  il  pareggio  di  bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o  da  deliberare,
ovvero di  inadempienza  del  comitato  amministratore  in  relazione
all'attivita' di cui al comma 29, l'aliquota contributiva puo' essere
modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e  delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in  mancanza
di proposta del comitato amministratore. In  ogni  caso,  in  assenza
dell'adeguamento contributivo di cui al comma 29, l'INPS e' tenuto  a
non erogare le prestazioni in eccedenza. 
  31. I fondi di cui al comma 4 assicurano almeno la  prestazione  di
un assegno ordinario di importo pari all'integrazione  salariale,  di
durata  non  superiore  a  un  ottavo  delle   ore   complessivamente
lavorabili da computare in  un  biennio  mobile,  in  relazione  alle
causali previste dalla normativa in  materia  di  cassa  integrazione
ordinaria o straordinaria. 
  32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare  le  seguenti
tipologie di prestazioni: 
    a) prestazioni integrative,  in  termini  di  importi  o  durate,
rispetto a quanto garantito dall'ASpI; 
    b) assegni straordinari per il sostegno al reddito,  riconosciuti
nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a  lavoratori  che
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia  o
anticipato nei successivi cinque anni; 
    c)  contributi  al  finanziamento  di  programmi   formativi   di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea. 
  33. Nei casi di cui al comma 31, i fondi di cui ai  commi  4  e  19
provvedono  inoltre  a  versare  la  contribuzione   correlata   alla
prestazione alla gestione di iscrizione del  lavoratore  interessato.
La contribuzione dovuta  e'  computata  in  base  a  quanto  previsto
dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
  34. La contribuzione correlata di cui al  comma  33  puo'  altresi'
essere  prevista,  dai  decreti   istitutivi,   in   relazione   alle
prestazioni di cui al comma 32. In tal caso, il fondo di cui al comma
4 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla
gestione di iscrizione del lavoratore interessato. 
  35. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi del  comma  4
provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti: 
    a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS,  i  bilanci  annuali,  preventivo  e
consuntivo, della gestione, corredati da  una  propria  relazione,  e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
    b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi  e  dei
trattamenti e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
degli istituti previsti dal regolamento; 
    c)  fare  proposte  in  materia  di  contributi,   interventi   e
trattamenti; 
    d) vigilare sull'affluenza dei contributi,  sull'ammissione  agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'  sull'andamento
della gestione; 
    e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine  alle  materie
di competenza; 
    f) assolvere ogni altro compito ad  esso  demandato  da  leggi  o
regolamenti. 
  36. Il comitato amministratore e'  composto  da  esperti  designati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei  lavoratori
stipulanti  l'accordo  o   il   contratto   collettivo,   in   numero
complessivamente non superiore a dieci, nonche'  da  due  funzionari,
con qualifica di dirigente, in rappresentanza,  rispettivamente,  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Le funzioni  di  membro  del  comitato
sono incompatibili con quelle connesse a  cariche  nell'ambito  delle
organizzazioni sindacali. Ai componenti del comitato non spetta alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese. 
  37. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica  per  quattro
anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo. 
  38.  Il  presidente  del  comitato  amministratore  e'  eletto  dal
comitato stesso tra i propri membri. 
  39. Le deliberazioni del comitato  amministratore  sono  assunte  a
maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni,  prevale  il  voto
del presidente. 
  40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore  del  fondo
il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il  direttore  generale  del
medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 
  41.   L'esecuzione   delle   decisioni   adottate   dal    comitato
amministratore puo' essere sospesa,  ove  si  evidenzino  profili  di
illegittimita',  da  parte  del  direttore  generale  dell'INPS.   Il
provvedimento di sospensione deve  essere  adottato  nel  termine  di
cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che
si  ritiene  violata,  al  presidente  dell'INPS  nell'ambito   delle
funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto  legislativo  30
giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre  mesi,  il
presidente stabilisce se dare ulteriore corso  alla  decisione  o  se
annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva. 
  42. La disciplina dei fondi  di  solidarieta'  istituiti  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e'
adeguata alle norme dalla presente legge con decreto del Ministro del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base  di  accordi  collettivi  e
contratti   collettivi,   da   stipulare   tra   le    organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 30
giugno 2013. 
  43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al  comma  42  determina
l'abrogazione del decreto ministeriale  recante  il  regolamento  del
relativo fondo. 
  44.  La  disciplina  del  fondo  di  cui  all'articolo  1-ter   del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' adeguata alle norme  previste
dalla presente legge con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sulla base di accordi  collettivi  e  contratti  collettivi,
anche intersettoriali,  stipulati  entro  il  30  giugno  2013  dalle
organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello
nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. 
  45. La disciplina del fondo di cui all'articolo 59, comma 6,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' adeguata alle norme previste dalla
presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sulla base  di  accordi  collettivi  e  contratti  collettivi,  anche
intersettoriali,  stipulati   entro   il   30   giugno   2013   dalle
organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello
nazionale nel settore del trasporto ferroviario. 
  46. A decorrere dal 1° gennaio  2013,  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) articolo 1-bis del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291; 
    b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
  47. A decorrere dal 1° gennaio  2014,  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    b) regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e  della
previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477; 
    c) articolo 1-ter del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291; 
    d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e  sesto  periodo,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  48. All'articolo 2 della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il
Fondo  opera  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  e   fino   ad
esaurimento delle stesse»; 
    b) al comma 476 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «La
sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa
di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»; 
    c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente: 
  «476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si  applica  anche  ai
mutui: 
    a) oggetto di operazioni di emissione  di  obbligazioni  bancarie
garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30  aprile
1999, n. 130; 
    b)  erogati   per   portabilita'   tramite   surroga   ai   sensi
dell'articolo  120-quater  del  testo  unico  di   cui   al   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  che  costituiscono  mutui  di
nuova erogazione alla  data  di  perfezionamento  dell'operazione  di
surroga; 
    c) che hanno gia' fruito di altre misure di  sospensione  purche'
tali  misure  non  determinino   complessivamente   una   sospensione
dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»; 
    d) il comma 477 e' sostituito dal seguente: 
  «477. La  sospensione  prevista  dal  comma  476  non  puo'  essere
richiesta  per  i  mutui  che  abbiano  almeno  una  delle   seguenti
caratteristiche: 
    a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta  giorni  consecutivi
al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario,
ovvero per i quali sia intervenuta la  decadenza  dal  beneficio  del
termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica
dell'atto di precetto, o sia stata avviata  da  terzi  una  procedura
esecutiva sull'immobile ipotecato; 
    b) fruizione di agevolazioni pubbliche; 
    c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione  a  copertura
del rischio che si verifichino  gli  eventi  di  cui  al  comma  479,
purche'  tale  assicurazione  garantisca  il  rimborso  almeno  degli
importi delle rate oggetto  della  sospensione  e  sia  efficace  nel
periodo di sospensione stesso»; 
    e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure bancarie e
degli onorari notarili necessari per  la  sospensione  del  pagamento
delle rate del mutuo» sono sostituite dalle  seguenti:  «degli  oneri
finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il
periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di
riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al
netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro»; 
    f) il comma 479 e' sostituito dal seguente: 
  «479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e'  subordinata
esclusivamente all'accadimento di almeno  uno  dei  seguenti  eventi,
intervenuti successivamente alla stipula del  contratto  di  mutuo  e
verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al
beneficio: 
    a) cessazione del rapporto di lavoro  subordinato,  ad  eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione  per  limiti
di eta' con diritto a pensione  di  vecchiaia  o  di  anzianita',  di
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo  soggettivo,  di
dimissioni del lavoratore non per giusta causa; 
    b) cessazione dei rapporti di lavoro  di  cui  all'articolo  409,
numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi
di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa; 
    c)  morte  o  riconoscimento  di   handicap   grave,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
di invalidita' civile non inferiore all'80 per cento». 
  49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a  479  dell'articolo  2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati  dal  comma  48
del presente articolo, si applicano esclusivamente  alle  domande  di
accesso al Fondo di solidarieta' presentate dopo la data  di  entrata
in vigore della presente legge. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo dell'articolo 12 della citata legge n. 223 del
          1991, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 12. Estensione del campo  di  applicazione  della
          disciplina del trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale 
              In vigore dal 11 agosto 1991  1.  A  decorrere  dal  1°
          aprile 1991, le disposizioni  in  materia  di  integrazione
          salariale straordinaria si applicano  anche  ai  dipendenti
          delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di
          cui  all'articolo  1,  comma  1,  e  che   procedono   alla
          sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni  o
          contrazioni  dell'attivita'   dell'impresa   che   esercita
          l'influsso gestionale prevalente come definito dal comma  2
          e che sia stata ammessa  al  trattamento  straordinario  in
          ragione di tali sospensioni o contrazioni. 
              2. Si ha influsso gestionale prevalente, ai fini di cui
          al comma 1, quando, in relazione  ai  contratti  aventi  ad
          oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o
          la produzione di beni o  semilavorati  costituenti  oggetto
          dell'attivita'  produttiva   o   commerciale   dell'impresa
          committente, la somma dei  corrispettivi  risultanti  dalle
          fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei
          confronti   dell'impresa    committente,    acquirente    o
          somministrata  abbia  superato,  nel  biennio   precedente,
          secondo  quanto  emerge  dall'elenco  dei  clienti  e   dei
          fornitori di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  come  da  ultimo
          sostituito dall'articolo  11  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per
          cento del complessivo fatturato  dell'impresa  destinataria
          delle commesse. 
              3.  Le   disposizioni   in   materia   di   trattamento
          straordinario di integrazione salariale  sono  estese  alle
          imprese esercenti attivita' commerciali che  occupino  piu'
          di duecento dipendenti. 
              3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le  disposizioni
          in materia di  trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale e i relativi obblighi  contributivi  sono  estesi
          alle seguenti imprese: 
              a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu'  di
          cinquanta dipendenti; 
              b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
          turistici, con piu' di 
              cinquanta dipendenti; 
              c)  imprese  di  vigilanza   con   piu'   di   quindici
          dipendenti; 
              d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero
          di dipendenti; 
              e) imprese del sistema aeroportuale a  prescindere  dal
          numero di dipendenti ." 
              Si riporta il testo degli artt. 17e 21 della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
          portuale). 
              "Art.  17.  Disciplina  della  fornitura   del   lavoro
          portuale temporaneo. 
              1. Il presente  articolo  disciplina  la  fornitura  di
          lavoro temporaneo, anche in  deroga  all'articolo  1  della
          legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese  di  cui  agli
          articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali
          e dei servizi portuali autorizzati ai  sensi  dell'articolo
          16, comma 3. 
              2. Le autorita' portuali o, laddove non  istituite,  le
          autorita'   marittime,   autorizzano   l'erogazione   delle
          prestazioni di cui al comma 1 da parte di una  impresa,  la
          cui  attivita'  deve  essere  esclusivamente  rivolta  alla
          fornitura  di  lavoro  temporaneo  per  l'esecuzione  delle
          operazioni e dei servizi portuali, da  individuare  secondo
          una   procedura   accessibile   ad   imprese   italiane   e
          comunitarie. Detta  impresa,  che  deve  essere  dotata  di
          adeguato  personale  e  risorse   proprie   con   specifica
          caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle
          operazioni portuali, non  deve  esercitare  direttamente  o
          indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16 e 18  e
          le attivita' svolte dalle societa' di cui all'articolo  21,
          comma 1, lettera a), ne' deve essere detenuta  direttamente
          o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli
          16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure  deve  detenere
          partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese  di
          cui agli articoli  16,  18  e  21,  comma  1,  lettera  a),
          impegnandosi,  in  caso  contrario,  a   dismettere   dette
          attivita'   e    partecipazioni    prima    del    rilascio
          dell'autorizzazione. 
              3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene  rilasciata
          dall'autorita'   portuale   o,   laddove   non   istituita,
          dall'autorita'   marittima    entro    centoventi    giorni
          dall'individuazione  dell'impresa   stessa   e,   comunque,
          subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
          attivita'  e  partecipazione  di  cui  al  medesimo  comma.
          L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere  il  valore
          di mercato di dette attivita' e partecipazioni  all'impresa
          che le dismette. 
              4.  L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,
          l'autorita' marittima individua le procedure per  garantire
          la continuita' del rapporto di lavoro a favore dei  soci  e
          dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo  21,  comma
          1, lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata. 
              5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi  2
          e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono  erogate  da
          agenzie promosse dalle autorita' portuali  o,  laddove  non
          istituite,  dalle  autorita'  marittime   e   soggette   al
          controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad  un
          organo direttivo composto da rappresentanti  delle  imprese
          di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera  a).  Ai
          fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia  assume
          i  lavoratori  impiegati   presso   le   imprese   di   cui
          all'articolo 21,  comma  1,  lettera  b),  che  cessano  la
          propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e
          della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  sono  adottate  le  norme  per
          l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia 
              6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia  di  cui  al
          comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per  far
          fronte alla fornitura  di  lavoro  temporaneo  prevista  al
          comma 1, possono rivolgersi, quali  imprese  utilizzatrici,
          ai soggetti abilitati  alla  fornitura  di  prestazioni  di
          lavoro temporaneo previsti all'articolo 2  della  legge  24
          giugno 1997, n. 196. 
              7. Nell'ambito delle  trattative  per  la  stipula  del
          contratto  collettivo  nazionale  dei  lavoratori  portuali
          previste al comma 13 le parti sociali individuano: 
              a) i casi in cui il contratto di  fornitura  di  lavoro
          temporaneo puo' essere concluso ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997; 
              b) le qualifiche professionali alle quali si applica il
          divieto previsto dall'articolo  1,  comma  4,  lettera  a),
          della legge n. 196 del 1997; 
              c) la percentuale  massima  dei  prestatori  di  lavoro
          temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati  nell'impresa
          utilizzatrice, secondo  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 8, della legge n. 196 del 1997; 
              d) i casi per i quali puo' essere prevista una  proroga
          dei contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997; 
              e)  le  modalita'  di  retribuzione   dei   trattamenti
          aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge  n.
          196 del 1997. 
              8. Al fine di  favorire  la  formazione  professionale,
          l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al  comma  5
          realizzano  iniziative  rivolte  al  soddisfacimento  delle
          esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
          Dette iniziative possono  essere  finanziate  anche  con  i
          contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196  del
          1997. 
              9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia  di  cui  al
          comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione
          di  servizi  di  interesse  economico  generale  o   aventi
          carattere di monopolio fiscale ai sensi  dell'articolo  86,
          paragrafo 2,  del  Trattato  che  istituisce  la  Comunita'
          europea. 
              10. Le autorita' portuali o, laddove non istituite,  le
          autorita' marittime adottano specifici regolamenti volti  a
          controllare le attivita' effettuate dai soggetti di cui  ai
          commi 2 e  5  anche  al  fine  di  verificare  l'osservanza
          dell'obbligo di parita' di trattamento nei confronti  delle
          imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,  lettera
          a), e della capacita'  di  prestare  le  attivita'  secondo
          livelli  quantitativi   e   qualitativi   adeguati.   Detti
          regolamenti dovranno prevedere tra l'altro: 
              a) criteri per la determinazione e  applicazione  delle
          tariffe da approvare dall'autorita' portuale o, laddove non
          istituita, dall'autorita' marittima; 
              b) disposizioni per  la  determinazione  qualitativa  e
          quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma  2
          e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
          esigenze delle attivita' svolte; 
              c) predisposizione di piani e programmi  di  formazione
          professionale  sia  ai  fini  dell'accesso  alle  attivita'
          portuali,  sia   ai   fini   dell'aggiornamento   e   della
          riqualificazione dei lavoratori; 
              d) procedure di verifica e di controllo da parte  delle
          autorita'  portuali  o,  laddove   non   istituite,   delle
          autorita'    marittime     circa     l'osservanza     delle
          regolamentazioni adottate; 
              e) criteri per  la  salvaguardia  della  sicurezza  sul
          lavoro. 
              11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante
          della concorrenza e del mercato, le autorita'  portuali  o,
          laddove non istituite, le autorita'  marittime,  che  hanno
          rilasciato le autorizzazioni di cui  al  comma  2,  possono
          sospenderne l'efficacia o, nei casi piu'  gravi,  revocarle
          allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti
          dall'esercizio dell'attivita' autorizzata. Nel caso in  cui
          la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le
          autorita' portuali o, laddove non istituite,  le  autorita'
          marittime possono disporre la sostituzione  dell'organo  di
          gestione dell'agenzia stessa. 
              12.  La  violazione  delle   disposizioni   tariffarie,
          previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni  a
          lire 60 milioni. 
              13. Le autorita' portuali, o, laddove non istituite, le
          autorita'   marittime,   inseriscono    negli    atti    di
          autorizzazione di cui  al  presente  articolo,  nonche'  in
          quelli  previsti  dall'articolo  16   e   negli   atti   di
          concessione di cui all'articolo 18,  disposizioni  volte  a
          garantire un  trattamento  normativo  ed  economico  minimo
          inderogabile  ai  lavoratori  e  ai  soci   lavoratori   di
          cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli
          articoli  16,  18  e  21,  comma  1,  lettera   b).   Detto
          trattamento minimo  non  puo'  essere  inferiore  a  quello
          risultante dal vigente contratto collettivo  nazionale  dei
          lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi,  stipulato
          dalle    organizzazioni    sindacali    dei     lavoratori,
          comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale,
          dalle   associazioni   nazionali    di    categoria    piu'
          rappresentative  delle   imprese   portuali   di   cui   ai
          sopracitati articoli  e  dall'Associazione  porti  italiani
          (Assoporti). 
              14. Le autorita' portuali esercitano le  competenze  di
          cui al presente articolo previa deliberazione del  comitato
          portuale, sentita la commissione consultiva.  Le  autorita'
          marittime esercitano  le  competenze  di  cui  al  presente
          articolo sentita la commissione consultiva. 
              15.  Per  l'anno  2008  ai  lavoratori   addetti   alle
          prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto  di
          lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
          ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle  societa'  derivate
          dalla trasformazione  delle  compagnie  portuali  ai  sensi
          dell'articolo 21, comma  1,  lettera  b),  e'  riconosciuta
          un'indennita'  pari  a  un  ventiseiesimo  del  trattamento
          massimo  mensile  d'integrazione  salariale   straordinaria
          previsto dalle vigenti disposizioni,  nonche'  la  relativa
          contribuzione  figurativa  e  gli  assegni  per  il  nucleo
          familiare, per  ogni  giornata  di  mancato  avviamento  al
          lavoro, nonche' per le giornate di  mancato  avviamento  al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
          per un numero di giornate di mancato avviamento  al  lavoro
          pari alla differenza tra il numero massimo di  26  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma  da  parte  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale e'  subordinata  all'acquisizione  degli
          elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa  o
          agenzia, delle giornate di  mancato  avviamento  al  lavoro
          predisposti  dal  Ministero  dei  trasporti  in  base  agli
          accertamenti effettuati in  sede  locale  dalle  competenti
          autorita'  portuali  o,  laddove   non   istituite,   dalle
          autorita' marittime .". 
              " Art. 21. Trasformazione in societa' delle compagnie e
          gruppi portuali. 
              1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18  marzo
          1995 debbono costituirsi in una o piu' societa' di  seguito
          indicate; 
              a) in una societa' secondo i tipi  previsti  nel  libro
          quinto, titoli V e VI, del codice civile,  per  l'esercizio
          in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali; 
              b) in una societa' o una  cooperativa  secondo  i  tipi
          previsti nel libro  quinto,  titoli  V  e  VI,  del  codice
          civile, per la fornitura di servizi, nonche',  fino  al  31
          dicembre  1996,  mere  prestazioni  di  lavoro  in   deroga
          all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 ; 
              c) in una societa' secondo i tipi  previsti  nel  libro
          quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente  lo  scopo
          della mera gestione, sulla base dei beni gia'  appartenenti
          alle compagnie e gruppi portuali disciolti. ". 
              - Il testo dell'articolo  9  della  legge  29  dicembre
          1990, n. 4 (Disposizioni  diverse  per  l'attuazione  della
          manovra di finanza pubblica 1991-1993), e' il seguente: 
              "Art. 9. Aliquote contributive. 
              1. A decorrere dal periodo  di  paga  in  corso  al  1°
          gennaio 1991, per le finalita' di cui all'articolo 2, L.  5
          novembre 1968, n.  1115  ,  e'  stabilito  per  le  imprese
          appartenenti ai settori indicati al  predetto  articolo  2,
          ivi incluse quelle alle quali l'intervento e' stato esteso,
          in   via   permanente,   con    successivo    provvedimento
          legislativo, con esclusione di quelle indicate all'art.  2,
          L. 27 luglio 1979, n. 301  (24) , un contributo pari a  0,6
          punti  percentuali  e  a  0,3   punti   percentuali   della
          retribuzione determinata a norma dell'art. 12, L. 30 aprile
          1969, n. 153 ,  rispettivamente  a  carico  dei  datori  di
          lavoro e dei lavoratori interessati. ". 
              - Per il testo degli articoli 4 e 5 della citata  legge
          n. 223 del 1991, si le note all'articolo 1. 
              - Il testo dell' articolo 6 della citata legge  n.  223
          del 1991, e' il seguente: 
              "Art. 6. Lista di mobilita' e compiti della Commissione
          regionale per l'impiego 
              1. L'Ufficio  regionale  del  lavoro  e  della  massima
          occupazione,  sulla  base  delle  direttive  impartite  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
          Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica
          da parte dell'Agenzia per l'impiego, compila una lista  dei
          lavoratori  in  mobilita',  sulla  base   di   schede   che
          contengano tutte le informazioni utili per  individuare  la
          professionalita', la preferenza per una mansione diversa da
          quella originaria, la disponibilita' al  trasferimento  sul
          territorio;  in  questa  lista  vengono  iscritti  anche  i
          lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e16, e vengono
          esclusi    quelli    che    abbiano     fatto     richiesta
          dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 5. 
              2. La Commissione regionale per  l'impiego  approva  le
          liste di cui al comma 1 ed inoltre: 
              a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego
          dei  lavoratori  iscritti  nella  lista  di  mobilita',  in
          collaborazione con l'Agenzia per l'impiego; 
              b) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di
          corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale
          che, tenuto  conto  del  livello  di  professionalita'  dei
          lavoratori in mobilita', siano finalizzati ad agevolarne il
          reimpiego;  i  lavoratori   interessati   sono   tenuti   a
          parteciparvi quando le Commissioni regionali ne  dispongano
          l'avviamento; 
              c) promuove le iniziative di cui al comma 4; 
              d)  determina  gli  ambiti  circoscrizionali  ai   fini
          dell'avviamento dei lavoratori in mobilita'; 
              d-bis) realizza, d'intesa  con  la  Regione,  a  favore
          delle lavoratrici iscritte nelle  liste  di  mobilita',  le
          azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 
              3.  Le  Regioni,  nell'autorizzare   i   progetti   per
          l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione,
          ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 della legge  21
          dicembre 1978, n. 845, devono dare  priorita'  ai  progetti
          formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti
          nella lista di mobilita'. 
              4. Su  richiesta  delle  amministrazioni  pubbliche  la
          Commissione   regionale   per   l'impiego   puo'   disporre
          l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti  nella  lista
          di mobilita' in opere o servizi di  pubblica  utilita',  ai
          sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981,
          n. 244,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          luglio 1981, n. 390, modificato dall'articolo 8 della legge
          28 febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988,
          n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
          1988, n. 160. Il secondo comma del  citato  articolo  1-bis
          non si applica nei casi in cui  l'amministrazione  pubblica
          interessata utilizzi i lavoratori  per  un  numero  di  ore
          ridotto e proporzionato  ad  una  somma  corrispondente  al
          trattamento di mobilita' spettante  al  lavoratore  ridotta
          del venti per cento. 
              5. I  lavoratori  in  mobilita'  sono  compresi  tra  i
          soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della
          legge 27 febbraio 1985, n. 49." 
              - Per l'art. 7 della citata legge n. 223  del  1991  si
          vedano le note all'art. 2; 
              Si riporta il testo degli artt.  8  e  9  della  citata
          legge n. 223 del 1991: 
              "Art. 8. Collocamento dei lavoratori in mobilita' 
              In vigore dal 21 maggio 1994 1.  Per  i  lavoratori  in
          mobilita', ai fini del collocamento, si applica il  diritto
          di  precedenza  nell'assunzione  di  cui  al  sesto   comma
          dell'articolo 15 della legge 29  aprile  1949,  n.  264,  e
          successive modificazioni ed integrazione. 
              2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
          contratto di lavoro a termine di  durata  non  superiore  a
          dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del  datore
          di lavoro e' pari a quella  prevista  per  gli  apprendisti
          dalla  legge  19  gennaio  1955,  n.   25,   e   successive
          modificazioni.  Nel  caso  in  cui,  nel  corso   del   suo
          svolgimento, il  predetto  contratto  venga  trasformato  a
          tempo indeterminato, il beneficio contributivo  spetta  per
          ulteriori dodici mesi in aggiunta  a  quello  previsto  dal
          comma 4. 
              3. Per i  lavoratori  in  mobilita'  si  osservano,  in
          materia di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di  cui
          all'articolo 16 della legge 28  febbraio  1987,  n.  56,  e
          successive modificazioni ed integrazioni,  le  disposizioni
          dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini
          dei  predetti  avviamenti  le  Commissioni  regionali   per
          l'impiego stabiliscono,  tenendo  conto  anche  del  numero
          degli iscritti nelle liste di collocamento, la  percentuale
          degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti  nella
          lista di mobilita'. 
              4. Al datore di lavoro che,  senza  esservi  tenuto  ai
          sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e  indeterminato  i
          lavoratori iscritti nella lista di mobilita'  e'  concesso,
          per  ogni  mensilita'  di   retribuzione   corrisposta   al
          lavoratore, un contributo mensile  pari  al  cinquanta  per
          cento della  indennita'  di  mobilita'  che  sarebbe  stata
          corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non  puo'
          essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici  e,
          per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
          numero superiore a ventiquattro mesi,  ovvero  a  trentasei
          mesi per le  aree  di  cui  all'articolo  7,  comma  6.  Il
          presente comma non trova applicazione per i giornalisti . 
              4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi
          precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che
          siano  stati  collocati  in   mobilita',   nei   sei   mesi
          precedenti, da parte di  impresa  dello  stesso  o  diverso
          settore di attivita' che,  al  momento  del  licenziamento,
          presenta assetti  proprietari  sostanzialmente  coincidenti
          con quelli dell'impresa  che  assume,  ovvero  risulta  con
          quest'ultima  in  rapporto  di  collegamento  o  controllo.
          L'impresa   che   assume   dichiara,   sotto   la   propria
          responsabilita', all'atto della  richiesta  di  avviamento,
          che non ricorrono le menzionate condizioni ostative 
              5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di
          mobilita' trova applicazione quanto previsto  dall'articolo
          27 della legge 12 agosto 1977, n. 675. 
              6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta'  di  svolgere
          attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
          tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista. 
              7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del  comma
          6,  nonche'  per  quelle  dei  periodi  di  prova  di   cui
          all'articolo 9, comma 7, i trattamenti e le  indennita'  di
          cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono  sospesi.  Tali
          giornate non sono computate ai  fini  della  determinazione
          del periodo di durata  dei  predetti  trattamenti  fino  al
          raggiungimento di un numero di giornate pari a  quello  dei
          giorni complessivi di spettanza del trattamento. 
              8. I trattamenti  e  i  benefici  di  cui  al  presente
          articolo   rientrano   nella    sfera    di    applicazione
          dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.". 
              "Art. 9. Cancellazione del lavoratore  dalla  lista  di
          mobilita' 
              In vigore dal  3  ottobre  1996  1.  Il  lavoratore  e'
          cancellato  dalla  lista  di   mobilita'   e   decade   dai
          trattamenti e dalle indennita' di cui agli articoli 7,  11,
          comma 2, e 16, quando: 
              a) rifiuti di essere avviato ad un corso di  formazione
          professionale autorizzato dalla Regione o non lo  frequenti
          regolarmente; 
              b)  non  accetti  l'offerta  di  un  lavoro   che   sia
          professionalmente  equivalente  ovvero,  in   mancanza   di
          questo, che presenti omogeneita' anche  intercategoriale  e
          che, avendo riguardo ai contratti collettivi  nazionali  di
          lavoro,  sia  inquadrato  in  un  livello  retributivo  non
          inferiore del dieci  per  cento  rispetto  a  quello  delle
          mansioni di provenienza; 
              c) non accetti, in mancanza  di  un  lavoro  avente  le
          caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato
          in  opere  o  servizi  di  pubblica   utilita'   ai   sensi
          dell'articolo 6, comma 4; 
              d) non abbia  provveduto  a  dare  comunicazione  entro
          cinque  giorni   dall'assunzione   alla   competente   sede
          dell'INPS del lavoro prestato  ai  sensi  dell'articolo  8,
          comma 6 
              d-bis) non risponda, senza  motivo  giustificato,  alla
          convocazione da parte degli Uffici circoscrizionali o della
          Agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle
          lettere che precedono, nonche' di quelli previsti dal comma
          5-ter dell'articolo 6 del decreto legge 20 maggio 1993,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236 
              2. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  si  applicano
          quando le attivita' lavorative o di formazione  offerte  al
          lavoratore iscritto nella lista di mobilita' si svolgono in
          un luogo distante  non  piu'  di  cinquanta  chilometri,  o
          comunque  raggiungibile  in  sessanta  minuti   con   mezzi
          pubblici, dalla residenza del lavoratore 
              3. La cancellazione dalla lista di mobilita'  ai  sensi
          del comma 1  e'  dichiarata,  entro  quindici  giorni,  dal
          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima occupazione. Avverso il  provvedimento  e'  ammesso
          ricorso, entro trenta  giorni,  all'Ufficio  regionale  del
          lavoro  e  della  massima  occupazione,  che   decide   con
          provvedimento definitivo entro venti giorni 
              4. La Commissione regionale per l'impiego, tenuto conto
          delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici
          esistenti in esso, puo' modificare con delibera motivata  i
          limiti previsti  al  comma  2  relativi  alla  dislocazione
          geografica del posto di lavoro offerto. 
              5. Qualora il lavoro offerto  ai  sensi  del  comma  1,
          lettera  b),  sia  inquadrato  in  un  livello  retributivo
          inferiore  a  quello  corrispondente   alle   mansioni   di
          provenienza, il lavoratore  che  accetti  tale  offerta  ha
          diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi,
          alla corresponsione di un assegno  integrativo  mensile  di
          importo pari alla differenza tra i  corrispondenti  livelli
          retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali  di
          lavoro. 
              6.  Il  lavoratore  e'  cancellato   dalla   lista   di
          mobilita', oltre che nei casi di cui al comma 1, quando: 
              a) sia stato assunto con contratto  a  tempo  pieno  ed
          indeterminato; 
              b) si  sia  avvalso  della  facolta'  di  percepire  in
          un'unica soluzione l'indennita' di mobilita'; 
              c) sia scaduto il periodo di godimento dei  trattamenti
          e delle indennita' di cui agli articoli 7, 11, comma  2,  e
          16. 
              7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato,
          che  non  abbia  superato  il  periodo  di   prova,   viene
          reiscritto  al  massimo  per  due  volte  nella  lista   di
          mobilita'. La Commissione regionale per l'impiego,  con  il
          voto favorevole dei tre quarti dei  suoi  componenti,  puo'
          disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore
          nella lista di mobilita' per una terza volta. 
              8. Il lavoratore avviato e giudicato  non  idoneo  alla
          specifica  attivita'  cui  l'avviamento  si  riferisce,   a
          seguito  di  eventuale  visita  medica  effettuata   presso
          strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista
          di mobilita'. 
              9. I lavoratori di cui all'articolo  7,  comma  6,  nel
          caso in cui svolgano attivita'  di  lavoro  subordinato  od
          autonomo  hanno  facolta'  di  cumulare   l'indennita'   di
          mobilita' nei limiti  in  cui  sia  utile  a  garantire  la
          percezione di un reddito pari alla  retribuzione  spettante
          al momento della messa in mobilita', rivalutato  in  misura
          corrispondente alla variazione dell'indice del costo  della
          vita  calcolato  dall'Istituto  nazionale   di   statistica
          (ISTAT) ai fini della scala mobile delle  retribuzioni  dei
          lavoratori dell'industria.  Ai  fini  della  determinazione
          della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori e'  data
          facolta'  di  far  valere,  in  luogo  della  contribuzione
          relativa a periodi,  anche  parziali,  di  lavoro  prestato
          successivamente alla data  della  messa  in  mobilita',  la
          contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe
          stata accreditata. 
              10.  Il  trattamento  previsto  dal  presente  articolo
          rientra nella sfera di applicazione dell'articolo 37  della
          legge 9 marzo 1989, n. 88.". 
              - Il testo dell'articolo 118 della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388 
              (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge  finanziaria  2001),  e'  il
          seguente: 
              "Art.  118.  Interventi  in   materia   di   formazione
          professionale nonche' disposizioni di attivita'  svolte  in
          fondi comunitari e di Fondo sociale europeo. 
              1.  Al  fine  di  promuovere,  in   coerenza   con   la
          programmazione regionale e con  le  funzioni  di  indirizzo
          attribuite in materia  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   lo   sviluppo    della    formazione
          professionale  continua,  in  un'ottica  di  competitivita'
          delle  imprese  e  di   garanzia   di   occupabilita'   dei
          lavoratori, possono  essere  istituiti,  per  ciascuno  dei
          settori  economici  dell'industria,  dell'agricoltura,  del
          terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui  al  comma
          6, fondi paritetici  interprofessionali  nazionali  per  la
          formazione  continua,  nel  presente  articolo   denominati
          «fondi».  Gli  accordi  interconfederali  stipulati   dalle
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          possono prevedere l'istituzione di fondi anche per  settori
          diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
          di un'apposita  sezione  relativa  ai  dirigenti.  I  fondi
          relativi ai dirigenti possono  essere  costituiti  mediante
          accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
          di   lavoro   e   dei   dirigenti   comparativamente   piu'
          rappresentative, oppure come apposita  sezione  all'interno
          dei fondi interprofessionali  nazionali.  I  fondi,  previo
          accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
          territorialmente e possono altresi' utilizzare parte  delle
          risorse a essi destinati per misure di formazione a  favore
          di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi  possono
          finanziare in tutto o in parte piani  formativi  aziendali,
          territoriali, settoriali o individuali  concordati  tra  le
          parti  sociali,  nonche'  eventuali  ulteriori   iniziative
          propedeutiche e  comunque  direttamente  connesse  a  detti
          piani  concordate  tra  le  parti.   I   piani   aziendali,
          territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
          e le  province  autonome  territorialmente  interessate.  I
          progetti relativi ai piani individuali ed  alle  iniziative
          propedeutiche e connesse ai medesimi  sono  trasmessi  alle
          regioni  ed   alle   province   autonome   territorialmente
          interessate, affinche' ne possano tenere conto  nell'ambito
          delle  rispettive  programmazioni.  Ai  fondi  afferiscono,
          secondo le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  le
          risorse derivanti dal gettito  del  contributo  integrativo
          stabilito dall'articolo 25, quarto comma,  della  legge  21
          dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
          ai datori di lavoro che aderiscono  a  ciascun  fondo.  Nel
          finanziare i piani formativi di cui al  presente  comma,  i
          fondi si attengono al criterio della redistribuzione  delle
          risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di  essi,
          ai sensi del comma 3. 
              2. L'attivazione dei fondi e' subordinata  al  rilascio
          di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali, previa verifica della  conformita'  alle
          finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione,  degli
          organi  e  delle  strutture  di  funzionamento  dei   fondi
          medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali esercita  altresi'  la
          vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei  fondi;  in
          caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali   puo'   disporne   la
          sospensione dell'operativita' o il commissariamento.  Entro
          tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero  del
          lavoro  e   delle   politiche   sociali   effettuera'   una
          valutazione  dei  risultati  conseguiti  dagli  stessi.  Il
          presidente  del  collegio  dei  sindaci  e'  nominato   dal
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  Presso  lo
          stesso Ministero e' istituito,  con  decreto  ministeriale,
          senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio  dello  Stato,
          l'«Osservatorio per la formazione continua» con il  compito
          di  elaborare   proposte   di   indirizzo   attraverso   la
          predisposizione di linee-guida  e  di  esprimere  pareri  e
          valutazioni in ordine  alle  attivita'  svolte  dai  fondi,
          anche  in   relazione   all'applicazione   delle   suddette
          linee-guida.  Tale  Osservatorio   e'   composto   da   due
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  dal  consigliere   di   parita'   componente   la
          Commissione   centrale   per    l'impiego,    da    quattro
          rappresentanti delle  regioni  designati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  da  un
          rappresentante  di  ciascuna  delle  confederazioni   delle
          organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  delle
          organizzazioni  sindacali   dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. Tale  Osservatorio  si
          avvale  dell'assistenza  tecnica   dell'Istituto   per   lo
          sviluppo  della  formazione  professionale  dei  lavoratori
          (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete  alcun
          compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata 
              3.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono   ai   fondi
          effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
          all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978,  e  successive
          modificazioni, all'INPS, che provvede  a  trasferirlo,  per
          intero, una volta dedotti i meri costi  amministrativi,  al
          fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
          fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con  effetti  dal
          1° gennaio successivo; le successive  adesioni  o  disdette
          avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS,  entro
          il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005,  comunica
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  ai
          fondi la previsione, sulla base delle  adesioni  pervenute,
          del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
          25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
          relativo ai datori  di  lavoro  aderenti  ai  fondi  stessi
          nonche' di quello relativo agli  altri  datori  di  lavoro,
          obbligati al versamento di detto contributo,  destinato  al
          Fondo per la formazione professionale e  per  l'accesso  al
          Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo  9,  comma
          5, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236.  Lo
          stesso Istituto provvede a  disciplinare  le  modalita'  di
          adesione ai fondi  interprofessionali  e  di  trasferimento
          delle  risorse  agli  stessi  mediante  acconti  bimestrali
          nonche' a fornire, tempestivamente e  con  regolarita',  ai
          fondi stessi, tutte le informazioni relative  alle  imprese
          aderenti e ai contributi integrativi da  esse  versati.  Al
          fine di  assicurare  continuita'  nel  perseguimento  delle
          finalita'  istituzionali  del  Fondo  per   la   formazione
          professionale e per l'accesso al FSE, di  cui  all'articolo
          9, comma 5, del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, rimane fermo quanto previsto  dal  secondo  periodo
          del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
          144. 
              4. Nei confronti del contributo versato  ai  sensi  del
          comma 3, trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  al
          quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
          1978, e successive modificazioni. 
              5.  Resta  fermo  per  i  datori  di  lavoro  che   non
          aderiscono  ai  fondi  l'obbligo  di  versare  all'INPS  il
          contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
          25 della  citata  legge  n.  845  del  1978,  e  successive
          modificazioni, secondo le  modalita'  vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              6. Ciascun fondo e' istituito, sulla  base  di  accordi
          interconfederali stipulati dalle  organizzazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: 
              a) come soggetto giuridico  di  natura  associativa  ai
          sensi dell'articolo 36 del codice civile; 
              b) come soggetto dotato di  personalita'  giuridica  ai
          sensi degli articoli 1  e  9  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
          n. 361, concessa con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              7. (abrogato) 
              8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
          integrativo di cui all'articolo 25 della legge n.  845  del
          1978, il datore di lavoro  e'  tenuto  a  corrispondere  il
          contributo omesso  e  le  relative  sanzioni,  che  vengono
          versate dall'INPS al fondo prescelto 
              9.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale  sono  determinati,  entro   centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, modalita', termini e condizioni per il  concorso  al
          finanziamento di  progetti  di  ristrutturazione  elaborati
          dagli enti di formazione entro il limite  massimo  di  lire
          100 miliardi per l'anno  2001,  nell'ambito  delle  risorse
          preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione  di  cui
          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236. Le disponibilita'  sono  ripartite  su
          base regionale in riferimento al numero degli  enti  e  dei
          lavoratori interessati dai  processi  di  ristrutturazione,
          con  priorita'   per   i   progetti   di   ristrutturazione
          finalizzati  a  conseguire   i   requisiti   previsti   per
          l'accreditamento  delle  strutture   formative   ai   sensi
          dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e  sue  eventuali
          modifiche 
              10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al  20  per
          cento la quota del  gettito  complessivo  da  destinare  ai
          fondi a  valere  sul  terzo  delle  risorse  derivanti  dal
          contributo integrativo di cui all'articolo 25  della  legge
          21 dicembre  1978,  n.  845,  destinato  al  Fondo  di  cui
          all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita  al  30  per
          cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. 
              11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale  sono  determinati  le  modalita'  ed  i
          criteri di destinazione al finanziamento  degli  interventi
          di cui all'articolo 80, comma 4, della  legge  23  dicembre
          1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire  25  miliardi
          per l'anno 2001. 
              12. Gli importi previsti  per  gli  anni  1999  e  2000
          dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio  1999,  n.
          144, sono: 
              a) per il 75 per cento assegnati al  Fondo  di  cui  al
          citato articolo  25  della  legge  n.  845  del  1978,  per
          finanziare,  in  via   prioritaria,   i   piani   formativi
          aziendali, territoriali  o  settoriali  concordati  tra  le
          parti sociali; 
              b) per il restante 25 per cento accantonati per  essere
          destinati ai fondi, a seguito della loro  istituzione.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono determinati i termini ed  i  criteri  di  attribuzione
          delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10 
              13. Per le  annualita'  di  cui  al  comma  12,  l'INPS
          continua   ad   effettuare    il    versamento    stabilito
          dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
          comunitarie di cui all'articolo 5  della  legge  16  aprile
          1987, n. 183, ed il versamento stabilito  dall'articolo  9,
          comma  5,  del  citato  decreto-legge  n.  148  del   1993,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
          al Fondo di cui al medesimo comma. 
              14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i  cui
          oneri ricadono su fondi comunitari, gli  enti  pubblici  di
          ricerca sono autorizzati a procedere  ad  assunzioni  o  ad
          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
          degli stessi. La presente disposizione si applica anche  ai
          programmi o alle attivita' di assistenza tecnica  in  corso
          di  svolgimento  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              15. Gli  avanzi  finanziari  derivanti  dalla  gestione
          delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
          esercizi   antecedenti   la   programmazione    comunitaria
          1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro  e
          della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
          del Fondo di rotazione  istituito  dall'articolo  25  della
          legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
          possono essere destinati alla copertura di oneri  derivanti
          dalla responsabilita' sussidiaria  dello  Stato  membro  ai
          sensi della normativa comunitaria in materia. 
              16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          con proprio decreto, destina nell'ambito delle  risorse  di
          cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, una quota fino a  lire  200  miliardi,
          per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui  il  20
          per cento destinato prioritariamente  all'attuazione  degli
          articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n. 276, e successive modificazioni,  per  le  attivita'  di
          formazione  nell'esercizio  dell'apprendistato   anche   se
          svolte oltre il compimento del diciottesimo anno  di  eta',
          secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge  24
          giugno 1997, n. 196.". 
              - Il testo dell'articolo 25  della  legge  21  dicembre
          1978,  n.  845,  (Legge-quadro  in  materia  di  formazione
          professionale), e' il seguente: 
              "Art. 25.Istituzione di un Fondo di rotazione. 
              Per favorire l'accesso al Fondo sociale  europeo  e  al
          Fondo  regionale  europeo  dei  progetti  realizzati  dagli
          organismi di cui  all'articolo  precedente,  e'  istituito,
          presso il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
          con l'amministrazione autonoma e gestione  fuori  bilancio,
          ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre  1971,  n.
          1041 , un Fondo di rotazione. 
              Per la costituzione del  Fondo  di  rotazione,  la  cui
          dotazione e' fissata in lire 100 miliardi,  si  provvede  a
          carico del bilancio dello Stato  con  l'istituzione  di  un
          apposito capitolo di spesa nello stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale per  l'anno
          1979. 
              A decorrere dal periodo di paga in corso al 1°  gennaio
          1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5)
          dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974,  n.  30  ,
          convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile  1974,
          n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3  giugno
          1975, n. 160 , sono ridotte: 
              1) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
              2) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
              3) dal 3,05 al 2,75 per cento; 
              4) dal 4,30 al 4 per cento; 
              5) dal 6,50 al 6,20 per cento. 
              Con la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del  contributo
          integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria  contro
          la disoccupazione involontaria ai  sensi  dell'articolo  12
          della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentata in  misura
          pari  allo  0,30  per  cento  delle  retribuzioni  soggette
          all'obbligo contributivo. 
              I  due   terzi   delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'aumento  contribuitivo  di  cui  al  precedente  comma
          affluiscono al Fondo  di  rotazione.  Il  versamento  delle
          somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale con periodicita' trimestrale. 
              La parte di disponibilita' del Fondo di  rotazione  non
          utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da  quello
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, rimane acquisita alla gestione  per  l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. 
              Alla  copertura  dell'onere  di  lire   100   miliardi,
          derivante   dall'applicazione    della    presente    legge
          nell'esercizio finanziario 1979, si fara'  fronte  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  del  capitolo
          9001 dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto. 
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              Le somme di cui  ai  commi  precedenti  affluiscono  in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria centrale e denominato  «Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale -  somme  destinate  a  promuovere
          l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti  realizzati
          dagli organismi di cui all'articolo 8 della  decisione  del
          consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE  del  1°
          febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
          20 dicembre 1977». ". 
              Il testo dell'articolo 24, comma 27, del  decreto-legge
          6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni  urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), e' il seguente: 
              "27. Presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e' istituito  un  Fondo  per  il  finanziamento  di
          interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
          e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.  Il
          Fondo e' finanziato per l'anno  2012  con  200  milioni  di
          euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
          2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015.  Con
          decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  istitutive  del
          predetto Fondo.". 
              - Il testo dell'articolo 40 della citata legge  n.  183
          del 2010, e' il seguente: 
              "Art. 40. Contribuzione figurativa 
              In vigore dal 24 novembre 20101. Ai  fini  del  calcolo
          della   retribuzione   annua   pensionabile,   e   per   la
          liquidazione delle prestazioni a  sostegno  o  integrazione
          del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre  2004,
          il valore retributivo da attribuire per ciascuna  settimana
          ai periodi  riconosciuti  figurativamente  per  gli  eventi
          previsti dalle disposizioni in vigore  e  verificatisi  nel
          corso del rapporto di lavoro,  e'  pari  all'importo  della
          normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in
          caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si  colloca
          l'evento. Il predetto importo deve essere  determinato  dal
          datore di lavoro  sulla  base  degli  elementi  retributivi
          ricorrenti e continuativi.". 
              Il testo dell'articolo  2,  comma  28  della  legge  23
          dicembre 1996 n. 662 ( Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica), abrogato  a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2014, e' il seguente: 
              "28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
          ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, con uno  o  piu'
          decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro del tesoro, adottati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 , sentite le organizzazioni sindacali ed  acquisito  il
          parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  sono
          definite, in via sperimentale, misure per il  perseguimento
          di   politiche   attive   di   sostegno   del   reddito   e
          dell'occupazione    nell'ambito     dei     processi     di
          ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di
          crisi di enti ed aziende pubblici e  privati  erogatori  di
          servizi di pubblica utilita',  nonche'  delle  categorie  e
          settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori
          sociali. Nell'esercizio  della  potesta'  regolamentare  il
          Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi 
              a)   costituzione   da   parte   della   contrattazione
          collettiva nazionale di appositi fondi finanziati  mediante
          un contributo sulla retribuzione non  inferiore  allo  0,50
          per cento; 
              b) definizione da parte della  contrattazione  medesima
          di specifici trattamenti e dei relativi  criteri,  entita',
          modalita'  concessivi,  entro  i   limiti   delle   risorse
          costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
          correlati contributi figurativi; 
              c)   eventuale   partecipazione   dei   lavoratori   al
          finanziamento con una quota non superiore al 25  per  cento
          del contributo; 
              d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione  della
          obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una
          misura addizionale non superiore a tre volte  quella  della
          contribuzione stessa; 
              e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con  il
          concorso delle parti sociali; 
              f)  conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997,   di
          maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
          lire 150 miliardi.". 
              Il testo dell'articolo 2, commi 475, 476, e  478  della
          legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              "475. E' istituito presso il Ministero dell'economia  e
          delle finanze il Fondo di  solidarieta'  per  i  mutui  per
          l'acquisto della  prima  casa,  con  una  dotazione  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2008  e  2009.  Il
          Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino  ad
          esaurimento delle stesse. 
              476. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto  di
          unita' immobiliari da adibire ad abitazione principale  del
          mutuatario,  questi  puo'  chiedere  la   sospensione   del
          pagamento delle rate per non piu' di due  volte  e  per  un
          periodo massimo complessivo non superiore a  diciotto  mesi
          nel corso dell'esecuzione del contratto. In  tal  caso,  la
          durata del contratto di mutuo e quella delle  garanzie  per
          esso prestate e' prorogata di un periodo eguale alla durata
          della  sospensione.  Al  termine  della   sospensione,   il
          pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con  la
          periodicita' originariamente previsti dal contratto,  salvo
          diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la
          rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.  La
          sospensione   non   comporta   l'applicazione   di   alcuna
          commissione  o  spesa  di  istruttoria  ed  avviene   senza
          richiesta di garanzie aggiuntive. 
              476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si  applica
          anche ai mutui: 
              a) oggetto di operazioni di emissione  di  obbligazioni
          bancarie garantite ovvero  di  cartolarizzazione  ai  sensi
          della legge 30 aprile 1999, n. 130; 
              b) erogati per portabilita' tramite  surroga  ai  sensi
          dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  che  costituiscono
          mutui di nuova  erogazione  alla  data  di  perfezionamento
          dell'operazione di surroga; 
              c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione
          purche' tali misure non  determinino  complessivamente  una
          sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi. 
              478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari
          o  finanziari,  il  Fondo  istituito  dal  comma  475,   su
          richiesta  del  mutuatario  che  intende  avvalersi   della
          facolta' prevista dal comma 476, presentata per il  tramite
          dell'intermediario medesimo, provvede  al  pagamento  degli
          oneri finanziari pari agli interessi  maturati  sul  debito
          residuo durante il periodo di  sospensione,  corrispondente
          esclusivamente al parametro di  riferimento  del  tasso  di
          interesse applicato ai mutui e, pertanto,  al  netto  della
          componente di maggiorazione sommata a tale parametro."