Art. 3. 
 
Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei  costi  per
                          locazioni passive 
 
  1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica
e tenuto conto delle esigenze  prioritarie  di  raggiungimento  degli
obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento,  per  gli  anni
2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento  relativo  alla  variazione  degli
indici ISTAT, previsto dalla normativa  vigente  non  si  applica  al
canone dovuto dalle  amministrazioni  inserite  nel  conto  economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  nonche'  dalle  Autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le  societa'  e
la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali. 
  2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo  10,  lett.  b)  le  parole  «relativamente  agli
immobili dello  Stato  destinati  esclusivamente  a  servizi  per  la
realizzazione  del  diritto  agli  studi   universitari,   ai   sensi
dell'articolo  21  della  legge  2  dicembre  1991,  n.  390;»   sono
sostituite dalle seguenti «nonche' gli enti locali di cui al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente agli immobili  agli
stessi in uso per finalita' istituzionali;» 
    b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata 
    c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata 
  All'articolo 1, comma 439, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse 
    b) dopo le parole «immobili di proprieta' degli stessi enti.»  e'
aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   concedono   alle
Amministrazioni dello Stato, per le finalita' istituzionali di queste
ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprieta'.» 
  3. Per i contratti in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, le regioni e gli  enti  locali  hanno  facolta'  di
recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai
termini di preavviso stabiliti dal contratto. 
  4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica,  con  riferimento
ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto  immobili  a  uso
istituzionale  stipulati   dalle   Amministrazioni   centrali,   come
individuate  dall'Istituto   nazionale   di   statistica   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
nonche' dalle  Autorita'  indipendenti  ivi  inclusa  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob) i canoni  di  locazione
sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2013 della misura del 15  per
cento di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del  canone  di
locazione si inserisce automaticamente  nei  contratti  in  corso  ai
sensi  dell'articolo  1339  c.c.,  anche  in  deroga  alle  eventuali
clausole difformi apposte dalle parti, salvo il  diritto  di  recesso
del locatore. Analoga riduzione si applica  anche  agli  utilizzi  in
essere in assenza di titolo alla data  di  entrata  in  vigore  delle
presenti disposizioni.  Il  rinnovo  del  rapporto  di  locazione  e'
consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni: 
    a) disponibilita' delle risorse  finanziarie  necessarie  per  il
pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per  il  periodo
di durata del contratto di locazione; 
    b) permanenza per le Amministrazioni delle Stato  delle  esigenze
allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti  dei  piani
di razionalizzazione di cui ai sensi all'articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009,n. 191, ai piani di razionalizzazione ove gia'
definiti, nonche' in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle
strutture previste dalle norme vigenti. 
  5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i
relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza
dalle  Amministrazioni  nei  tempi  e  nei  modi  ivi  pattuiti;   le
Amministrazioni  individuano  in  tempo  utile  soluzioni  allocative
alternative  economicamente  piu'  vantaggiose  per  l'Erario  e  nel
rispetto delle predette condizioni. Pur  in  presenza  delle  risorse
finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei
costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la  scadenza
da parte delle Amministrazioni dello Stato  comprese  nell'elenco  di
cui al primo  periodo  del  presente  comma  e  degli  enti  pubblici
vigilati dai Ministeri degli immobili gia' condotti in locazione, per
i quali la proprieta'  ha  esercitato  il  diritto  di  recesso  alla
scadenza come previsto dal secondo periodo del presente  comma,  deve
essere autorizzata con decreto del Ministro competente  d'intesa  con
il Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  sentita  l'Agenzia  del
demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui  al
primo periodo del presente comma deve essere autorizzata  dall'organo
di  vertice  dell'Amministrazione  e  l'autorizzazione  e'  trasmessa
all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica  ed
economica. Ove la verifica abbia esito negativo,  l'autorizzazione  e
gli atti relativi sono trasmessi alla  competente  Procura  regionale
della Corte dei conti. 
  6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili
ad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione  a
cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione
del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma
restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi  all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nell'ambito  dei
piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche'  in  quelli  di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme
vigenti. 
  7. Le disposizioni del presente  comma  non  si  applicano  in  via
diretta alle regioni e province autonome e  agli  enti  del  servizio
sanitario  nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 
  8. Le presenti  disposizioni  non  trovano  applicazione  ai  fondi
comuni  di  investimento  immobiliare  gia'   costituiti   ai   sensi
dell'articolo  4  del  decreto  legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
  9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  dopo  il
comma 222, sono aggiunti i seguenti commi: 
  "222 bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e' perseguita
dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando  gli
stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse
umane  impiegate  avuto  riguardo  ad  un  parametro  di  riferimento
compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto.  Le  Amministrazioni
interessate  pongono  in  essere  entro  90  giorni  dalla  data   di
pubblicazione del presente decreto piani di  razionalizzazione  degli
spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza  pubblica.  Detti  piani  devono  essere
comunicati  all'Agenzia  del  Demanio.  Le  medesime  Amministrazioni
comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,  il
rapporto   mq/addetto   scaturente   dagli    indicati    piani    di
razionalizzazione  dalle  stesse  predisposti.  In  caso   di   nuova
costruzione o di ristrutturazione integrale, il  rapporto  mq/addetto
e' determinato dall'Agenzia del demanio entro il  31  dicembre  2012.
Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti
dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione  degli
spazi e' dalle stesse utilizzata,  in  sede  di  predisposizione  del
bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata
verificata e accertata con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze la sussistenza dei risparmi di  spesa  conseguiti,  per
essere destinati alla  realizzazione  di  progetti  di  miglioramento
della  qualita'  dell'ambiente  di  lavoro  e  di  miglioramento  del
benessere organizzativo purche' inseriti  nell'ambito  dei  piani  di
razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di  ottimizzazione
e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso  essere  tenute
in considerazione  le  vigenti  disposizioni  sulla  riduzione  degli
assetti  organizzativi,  ivi  comprese  quelle  recate  dal  presente
decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio  a  cui  le
Regioni e gli Enti locali, negli  ambiti  di  rispettiva  competenza,
adeguano i propri ordinamenti. 
  222-ter.   Al   fine   del   completamento    del    processo    di
razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo,
degli  spazi   destinati   all'archiviazione   della   documentazione
cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il  31  dicembre
di ogni anno, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.
In  assenza  di  tale  attivita'  di  cui  al   presente   comma   le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei
risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222
bis.  Le  predette  Amministrazioni  devono  comunicare   annualmente
all'Agenzia del demanio gli  spazi  ad  uso  archivio  resisi  liberi
all'esito della procedura di cui sopra, per  consentire  di  avviare,
ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici  allo
scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni". 
  10. Nell'ambito delle  misure  finalizzate  al  contenimento  della
spesa pubblica, gli Enti pubblici  non  territoriali  ricompresi  nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31  dicembre  2009,  n.   196,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito
con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio,
entro, e non oltre, il 31 dicembre  di  ogni  anno,  gli  immobili  o
porzioni di essi di proprieta' dei medesimi, al fine di consentire la
verifica  della  idoneita'  e  funzionalita'  dei  beni   ad   essere
utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per  le
proprie finalita' istituzionali. L'Agenzia del  Demanio,  verificata,
ai sensi e con le modalita' di cui al comma 222 dell'articolo 2 della
legge n. 191 del 2009, la  rispondenza  dei  predetti  immobili  alle
esigenze  allocative  delle  Amministrazioni  dello  Stato,  ne   da'
comunicazione agli  Enti  medesimi.  In  caso  di  inadempimento  dei
predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la
segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti.
La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene,  ai  sensi  del
citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali  gli
Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella  misura  del
30  per  cento  del  valore  locativo  congruito   dalla   competente
Commissione  di  congruita'   dell'Agenzia   del   demanio   di   cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 e' inserito
il seguente: 
  "4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di  cui
ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto  al
controllo preventivo di legittimita'  della  Corte  dei  conti,  sono
definiti i contenuti essenziali nonche'  le  eventuali  condizioni  e
clausole di garanzia  dei  diritti  dello  Stato,  dei  contratti  di
compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o  notarile,
tra l'amministrazione della Difesa  e  gli  acquirenti.  I  contratti
producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e
sono sottoposti esclusivamente al controllo  successivo  della  Corte
dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla correttezza
e sulla efficacia della gestione". 
  12. All'articolo 12  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15  luglio  2011,  n.  111
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "L'Agenzia del demanio,
al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al  comma  2,
lettere  a)  e  b),  stipula  accordi  quadro,  riferiti  ad   ambiti
territoriali predefiniti, con  operatori  specializzati  nel  settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi
di societa' a totale o prevalente capitale pubblico,  senza  nuovi  o
maggiori oneri. L'esecuzione degli  interventi  manutentivi  mediante
tali  operatori  e'  curata,  previa   sottoscrizione   di   apposita
convenzione   quadro,   dalle   strutture   del    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri,  ovvero,
in  funzione  della  capacita'  operativa  delle  stesse   strutture,
dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli  interventi  gestiti
dalle strutture del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
sono sottoposti al controllo degli  uffici  appartenenti  al  sistema
delle ragionerie del Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello
Stato, secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  legislativo  30
giugno 2011, n.  123.  Gli  atti  relativi  agli  interventi  gestiti
dall'Agenzia  del  Demanio  sono  controllati  secondo  le  modalita'
previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori  con
i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche  per  gli
interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti
il Ministero della difesa e il Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni  o  degli  accordi
quadro e' data immediata notizia sul sito internet  dell'Agenzia  del
demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti  con
le  convenzioni  di  cui  al  presente  comma,  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  assicura  un'adeguata  organizzazione
delle proprie  strutture  periferiche,  in  particolare  individuando
all'interno dei provveditorati  un  apposito  ufficio  dedicato  allo
svolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del  demanio  e  di
quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del  decreto-legge  n.  98
del 2011, dotato di idonee professionalita'." 
    b) al  comma  7,  prima  delle  parole:  "restano  esclusi  dalla
disciplina  del  presente  comma  i  beni  immobili  riguardanti   il
Ministero  della  difesa"  sono  aggiunte  le  parole  "Salvo  quanto
previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli  accordi  quadro
di cui al comma 5". 
    c) al comma 2, lettera d), dopo  le  parole  "gli  interventi  di
piccola manutenzione" sono aggiunte le parole: "nonche'  quelli  atti
ad assicurare l'adeguamento  alle  disposizioni  di  cui  al  Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81". 
  13. L'Agenzia del demanio puo' destinare  quota  parte  dei  propri
utili di esercizio all'acquisto di immobili per  soddisfare  esigenze
allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle  stesse
le condizioni recate dal primo  periodo  del  comma  3  del  presente
articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla  base  dei  piani  di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12,  comma  1,  del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge  15  luglio
2011, n. 111. 
  14. Al fine di consentire agli operatori economici il piu' efficace
utilizzo degli strumenti disciplinati dall'articolo 3-bis del decreto
legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con  modificazioni  dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni,
al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: "per un  periodo
non superiore a cinquanta anni" 
    b) al comma 2, dopo le parole "Ministero  dell'economia  e  delle
finanze" sono aggiunte le seguenti "- Agenzia del demanio" 
    c) il comma 3 e' cosi' sostituito:  "Ai  Comuni  interessati  dal
procedimento di cui al comma 2 e' rimessa, per l'intera durata  della
concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per  cento  del
relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai
Comuni e', altresi', riconosciuta una somma non inferiore al  50  per
cento e non superiore al 100 per cento del contributo di  costruzione
dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e  delle
relative leggi regionali, per  l'esecuzione  delle  opere  necessarie
alla riqualificazione e riconversione. Tale  importo  e'  corrisposto
dal  concessionario  o  dal  locatario  all'atto   del   rilascio   o
dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio." 
    d) il comma 5 e' cosi' sostituito: "I criteri di  assegnazione  e
le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al  presente
articolo  sono  contenuti  nei  bandi  predisposti  dall'Agenzia  del
demanio, prevedendo espressamente: 
      a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo  valutato
sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca  della
concessione per sopravvenute esigenze  pubbliche  o  di  recesso  dal
contratto di locazione nei casi previsti dal contratto; 
      b. la possibilita', ove richiesto dalla specifica iniziativa di
valorizzazione, di subconcedere le attivita' economiche o di servizio
di cui al precedente  comma  1.  Alle  concessioni  disciplinate  dal
presente articolo  non  si  applica,  pertanto,  il  divieto  di  cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 296 del 13 settembre 2005." 
  15. Al comma 1 dell'articolo 33-bis  del  decreto  legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n.  111,  dopo  le
parole " o fondi immobiliari."  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:
"Alle societa' di cui al presente comma si applicano,  ai  soli  fini
fiscali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131, 134,  137,
138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296". 
  16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano  alle
concessioni di beni immobili appartenenti  al  demanio  dello  Stato,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  57,  comma  7,  del
medesimo decreto. 
  17. All'articolo 41 del decreto legge 30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-sexies,  in
fine,  sono  aggiunti  i   seguenti   periodi:   "Nell'ambito   della
liquidazione del patrimonio trasferito, la proprieta' degli  immobili
utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze e' trasferita allo Stato. Il corrispettivo del  trasferimento
e' costituito dalla proprieta'  di  beni  immobili  dello  Stato,  di
valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del
Demanio, previa intesa con le societa' di cui al  comma  16-ter.  Con
separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, sono regolati i  rapporti  tra  le
parti interessate". 
  18. All'articolo 65, comma 1, del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni,  le  disposizioni
di cui all'ultimo periodo sono da intendersi riferite  alla  gestione
dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista  da  normativa
speciale, di altri soggetti pubblici. 
  19. Al comma 8, dell'articolo  29  del  decreto-legge  29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, le parole:  "30  giugno  2012",  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 2012"