Art. 3
Norme transitorie
1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle
imprese artigiane e sono abilitate sia alle attivita' di meccanica e
motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitate
di diritto allo svolgimento della nuova attivita' di meccatronica, di
cui al citato comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 122 del 1992,
come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle
imprese artigiane e sono abilitate alle attivita' di meccanica e
motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le
rispettive attivita' per i cinque anni successivi alla medesima data.
Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle
predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei
requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del
comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono
frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla
lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline
relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di
cio', decorso il medesimo termine, il soggetto non puo' essere
preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
dicembre 1999, n. 558.
3. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta
alla gestione tecnica, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n.
558, anche se titolare dell'impresa, abbia gia' compiuto
cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente
legge, essa puo' proseguire l'attivita' fino al compimento dell'eta'
prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il
conseguimento della pensione di vecchiaia.
4. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione
dell'articolo 2 della presente legge, continuano ad applicarsi i
programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi regionali, di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n.
122, previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 3:
Per Il testo dell'articolo 1, comma 3, della citata
legge n. 122 del 1992, si veda nelle note all'art. 1.
L' articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del
1992, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della presente legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff.
19 febbraio 1992, n. 41.
Per il testo delle lettere a), b) e c) dell'articolo 7,
comma 2, della citata legge n. 122 del 1992, si veda nelle
note all'articolo 2.
Il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento
recante norme per la semplificazione della disciplina in
materia di registro delle imprese, nonche' per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di
inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo
delle imprese artigiane o al registro delle imprese per
particolari categorie di attivita' soggette alla verifica
di determinati requisiti tecnici - numeri 94-97-98
dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
2000, e' il seguente:
"Art. 10. Imprese di autoriparazione.
1. Le imprese che intendono esercitare l'attivita' di
autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122,
e successive modificazioni, presentano, ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, denuncia di inizio di attivita', specificando
le attivita' che intendono esercitare tra quelle previste
dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio
1992, n. 122, dichiarando, altresi', il possesso del
requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura sono
assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attivita'
di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto
di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui
all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che
svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attivita'
di autoriparazione nonche' ogni altra impresa o organismo
di natura privatistica che svolga attivita' di
autoriparazione per esclusivo uso interno.
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui
al comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato,
unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. Le
altre imprese presentano, per ogni unita' locale, la
denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda di
iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che
provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
all'iscrizione provvisoria della impresa entro il termine
di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa
verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti,
entro sessanta giorni dalla denuncia.
3. Ciascuna impresa puo' richiedere l'iscrizione per
una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle
attivita' effettivamente esercitate. Salvo il caso di
operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse
all'attivita' principale, non e' consentito l'esercizio
delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica
iscrizione.
4. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di
autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni
unita' locale sede di officina, la preposizione alla
gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali
e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5
febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto
requisito, alla gestione tecnica puo' essere preposto anche
il titolare dell'officina. Non puo' essere preposto alla
gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.
All'impresa artigiana si applica l'articolo 2, comma 4,
della legge 8 agosto 1985, n. 443.
5. Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque
riferibili all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema
di autorizzazioni amministrative di tutela
dall'inquinamento e di prevenzione degli infortuni,
l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito
esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta
attivita', nel registro delle imprese o nell'albo delle
imprese artigiane.
6. I richiami alle «sezioni», al «registro delle
imprese esercenti attivita' di autoriparazione» nonche' al
«registro di cui all'articolo 2», contenuti nella legge 5
febbraio 1992, n. 122, nel decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi,
devono intendersi riferiti, per le attivita' di
autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di
impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane».''.