Art. 3 (L)

Definizioni  degli  interventi  edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457,
                              art. 31)
  1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
    a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi
che  riguardano  le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle  finiture  degli  edifici  e  quelle  necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
    b) "interventi  di  manutenzione  straordinaria",  le  opere e le
modifiche   necessarie   per   rinnovare  e  sostituire  parti  anche
strutturali  degli  edifici,  nonche'  per  realizzare ed integrare i
servizi  igienico-sanitari  e  tecnologici, sempre che non alterino i
volumi  e  le  superfici  delle  singole  unita'  immobiliari  e  non
comportino modifiche delle destinazioni di uso;
    c) "interventi  di  restauro  e di risanamento conservativo", gli
interventi  edilizi  rivolti  a  conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere
che,  nel  rispetto  degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo  stesso,  ne  consentano  destinazioni  d'uso con essi
compatibili.   Tali  interventi  comprendono  il  consolidamento,  il
ripristino  e  il  rinnovo  degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento  degli  elementi  accessori  e degli impianti richiesti
dalle  esigenze  dell'uso,  l'eliminazione  degli  elementi  estranei
all'organismo edilizio;
    d) "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",  gli  interventi
rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi  mediante un insieme
sistematico  di opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto  o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono
il  ripristino  o  la  sostituzione  di  alcuni  elementi costitutivi
dell'edificio,  l'eliminazione,  la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi    ed    impianti.    Nell'ambito    degli   interventi   di
ristrutturazione  edilizia  sono  ricompresi anche quelli consistenti
nella  demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato
identico,  quanto  a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche
dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
    e) "interventi  di  nuova  costruzione", quelli di trasformazione
edilizia  e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie
definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
      e.1)   la  costruzione  di  manufatti  edilizi  fuori  terra  o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della
sagoma  esistente,  fermo restando, per gli interventi pertinenziali,
quanto previsto alla lettera e.6);
      e.2)  gli  interventi  di  urbanizzazione primaria e secondaria
realizzati da soggetti diversi dal comune;
      e.3)  la  realizzazione  di infrastrutture e di impianti, anche
per   pubblici   servizi,  che  comporti  la  trasformazione  in  via
permanente di suolo inedificato;
      e.4)   l'installazione   di   torri  e  tralicci  per  impianti
radio-ricetrasmittenti   e   di   ripetitori   per   i   servizi   di
telecomunicazione;
      e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati,
e  di  strutture  di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case
mobili,  imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti
di  lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
      e.6)  gli  interventi pertinenziali che le norme tecniche degli
strumenti  urbanistici,  in  relazione  alla zonizzazione e al pregio
ambientale  e  paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi
di  nuova  costruzione,  ovvero che comportino la realizzazione di un
volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
      e.7)  la  realizzazione di depositi di merci o di materiali, la
realizzazione  di  impianti  per  attivita' produttive all'aperto ove
comportino  l'esecuzione  di  lavori  cui  consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;
    f) gli   "interventi  di  ristrutturazione  urbanistica",  quelli
rivolti  a  sostituire  l'esistente  tessuto urbanistico-edilizio con
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,
anche  con  la  modificazione  del disegno dei lotti, degli isolati e
della rete stradale.
  2.  Le  definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni
degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta
ferma  la  definizione  di  restauro  prevista  dall'articolo 34  del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
 
          Nota all'art. 3:
               - Si   riporta  il  testo  dell'art.  34  del  decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
              "Art.  34  (Definizione  di restauro). - 1. Ai fini del
          presente Capo, per restauro si intende l'intervento diretto
          sulla  cosa  volto a mantenerne l'integrita' materiale e ad
          assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori
          culturali.  Nel  caso  di  beni immobili situati nelle zone
          dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente
          il   restauro   comprende   l'intervento  di  miglioramento
          strutturale".