Art. 3.
            (Disposizioni in materia di beni di impresa)

   1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di
cui  alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342,
puo'  essere  eseguita  anche  con  riferimento a beni risultanti dal
bilancio  relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre
2000,  nel  bilancio  o  rendiconto dell'esercizio successivo, per il
quale  il  termine di approvazione scade successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
   2.  Il  maggiore  valore  attribuito  in  sede di rivalutazione si
considera  fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi
e   dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  a
decorrere  dal  secondo esercizio successivo a quello con riferimento
al quale e' stata eseguita.
   3.  I  soggetti  di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono
della  facolta' prevista dal comma 1 del presente articolo, computano
l'importo  dell'imposta  sostitutiva  liquidata nell' ammontare delle
imposte  di  cui  all'articolo  105, comini 2 e 3, del predetto testo
unico   delle   imposte   sui   redditi,   recante   adempimenti  per
l'attribuzione  del  credito  di imposta ai soci o partecipanti sugli
utili distribuiti.
   4.  L'imprenditore  individuale che alla data del 30 novembre 2001
utilizza  beni  immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2,
primo  periodo,  del  citato  testo  unico delle imposte sui redditi,
puo',  entro  il  30  aprile  2002,  optare per l'esclusione dei beni
stessi  dal  patrimonio  dell'impresa,  con  effetto  dal  periodo di
imposta  in corso alla data del 1 gennaio 2002, mediante il pagamento
di  una  imposta  sostitutiva  dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche,   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive,
dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della
differenza  tra  il valore normale di tali beni ed il relativo valore
fiscalmente  riconosciuto.  Per  gli  immobili  la  cui  cessione  e'
soggetta  all'imposta  sul  valore aggiunto, l'imposta sostitutiva e'
aumentata  di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore
aggiunto  applicabile  al  valore  normale con l'aliquota propria del
bene.
   5.  Per  gli  immobili,  il  valore  normale  e' quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di
imposta  alle  rendite  catastali  ovvero a quella stabilita ai sensi
dell'articolo  12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la
procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
   6. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi
4  e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il
termine  di  presentazione della dichiarazione relativa al periodo di
imposta  in corso alla data del 1 gennaio 2001 e la restante parte in
due  rate  di  pari  importo  entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo
2003,  con  i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.  Sull'importo  delle  rate  successive  alla  prima  sono dovuti
interessi   nella   misura   del   3  per  cento  annuo,  da  versare
contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i
rimborsi  ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per
le imposte sui redditi.
   7.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  29  della legge 27
dicembre  1997,  n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge
18  febbraio  1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste
in  essere  ed  alle  trasformazioni effettuate entro il 30 settembre
2002.  In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro
dei  soci,  ove  prescritto,  alla data del 30 settembre 2001, ovvero
devono  essere  iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  in  forza  di titolo di trasferimento
avente data certa anteriore al 1 ottobre 2001.
   8.  Le  disposizioni  di  cui al comma 7 si applicano, alle stesse
condizioni  e  relativamente  ai medesimi beni, anche alle cessioni a
titolo  oneroso  ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7.
In  tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva,
il  corrispettivo  della cessione, se inferiore al valore normale del
bene,  determinato  ai  sensi  dell'articolo 9 del citato testo unico
delle  imposte  sui  redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3
del  citato  articolo  29  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e'
computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
   9.  Per  le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di
stima,  cui  si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei
ragionieri  e  periti  commerciali,  nonche' nell'elenco dei revisori
contabili,  il  valore  periziato  e'  riferito all'intero patrimonio
sociale  esistente  ad  una  data  compresa  nei  trenta  giorni  che
precedono  quella  in  cui  l'assegnazione  o  la  cessione  e' stata
deliberata o realizzata.
   10.  Le  societa' che si avvalgono delle disposizioni del presente
articolo  devono  versare  il  40  per cento dell'imposta sostitutiva
entro  il  16  novembre  2002  e  la  restante parte in quote di pari
importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri
di  cui  al  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Per la
riscossione,   i   rimborsi   ed   il  contenzioso  si  applicano  le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
   11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge
21  novembre  2000,  n.  342,  comprese  quelle  dell'articolo 18 nei
confronti  dei  soggetti  che  hanno effettuato conferimenti ai sensi
dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  8  ottobre 1997, n. 358,
possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal
bilancio  relativo  all'esercizio  in corso alla data del 31 dicembre
2001.  In  questo caso, la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per
cento e' ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento e' ridotta
al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate
annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento
del  saldo  delle  imposte  sui  redditi,  rispettivamente  secondo i
seguenti  importi:  20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45
per  cento  nel  2004. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta
deve  essere  richiesta  nella  dichiarazione dei redditi relativa al
corrispondente periodo di imposta.
   12.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
articolo.
   13.  Al  comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n.
340,  le  parole:  "Decorso  un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"Decorsi  due  anni".  Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23  agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalita' per il pagamento
dell'imposta  di  bollo  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce
e  gli  atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro
delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2,
della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  nonche' la nuova tariffa
dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.
 
             Note all'art. 3:
                 La  legge  21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure
          in  materia  fiscale",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          25 novembre  2000, n. 276, supplemento ordinario, al Capo I
          reca:  "Disposizioni  in  materia di imposte sui redditi" e
          alla Sezione II (Artt. 10-16) reca: "Rivalutazione dei beni
          delle imprese".
                 Si riporta il testo degli articoli 87, comma 1; 105,
          commi  1, 2, 3 e 4; 40, comma 2, del decreto del Presidente
          della   Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  recante
          "Approvazione  del  testo unico delle imposte sui redditi",
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 1986, n.
          302, supplemento ordinario:
                 "Art.  87  (Soggetti  passivi).  -  1. Sono soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
                   a) le  societa'  per  azioni  e in accomandita per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
          nel territorio dello Stato;
                   b) gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel territorio dello Stato, che hanno
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                   c) gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel  territorio  dello Stato, che non
          hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
                   d) le  societa'  e  gli  enti  di ogni tipo, con o
          senza  personalita' giuridica, non residenti nel territorio
          dello Stato.
                 2. - 4-bis. (Omissis).".
                 "Art.   105   (Adempimenti  per  l'attribuzione  del
          credito  d'imposta  ai  soci  o  partecipanti  sugli  utili
          distribuiti).  -  1.  Ai fini dell'attribuzione del credito
          d'imposta  di  cui  all'art.  14,  le  societa'  e gli enti
          indicati  alle  lettere  a)  e  b) del comma 1 dell'art. 87
          devono   rilevare  distintamente  nella  dichiarazione  dei
          redditi:
                   a) l'ammontare     complessivo    delle    imposte
          determinato ai sensi dei commi 2 e 3;
                   b) l'ammontare     complessivo    delle    imposte
          determinato ai sensi del comma 4.
                 2.  Concorrono  a  formare  l'ammontare  di cui alla
          lettera   a)   del  comma  1  le  imposte  liquidate  nelle
          dichiarazioni  dei redditi, salvo quanto previsto al numero
          2)  del  comma  4,  le imposte liquidate ai sensi dell'art.
          36-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600, ed iscritte in ruoli non piu'
          impugnabili   ovvero  derivanti  da  accertamenti  divenuti
          definitivi,  nonche'  le  imposte  applicate  a  titolo  di
          imposta  sostitutiva.  Ai  fini del presente comma si tiene
          conto  delle imposte liquidate, accertate o applicate entro
          la data della deliberazione di distribuzione degli utili di
          esercizio,  delle  riserve  e  degli altri fondi diversi da
          quelli indicati nel primo comma dell'art. 44, nonche' delle
          riduzioni  del capitale che si considerano distribuzione di
          utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44.
                 3.   In   caso   di  distribuzione  degli  utili  di
          esercizio,  in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo
          del  comma  2,  concorre  a formare l'ammontare di cui alla
          lettera   a)   del   comma   1  l'imposta  liquidata  nella
          dichiarazione  dei  redditi  del periodo a cui gli utili si
          riferiscono,  anche se il termine di presentazione di detta
          dichiarazione   scade   successivamente   alla  data  della
          deliberazione  di distribuzione. La disposizione precedente
          si  applica,  altresi',  nel  caso  di  distribuzione delle
          riserve   in  sospensione  d'imposta,  avendo  a  tal  fine
          riguardo  all'imposta  liquidata  per  il periodo nel quale
          tale  distribuzione  e'  deliberata.  Qualora, anche con il
          concorso  dell'imposta  liquidata  per  detti  periodi,  il
          credito  d'imposta  attribuito  ai  soci o partecipanti non
          trovi   copertura,  la  societa'  o  l'ente  e'  tenuto  ad
          effettuare,   per  la  differenza,  il  versamento  di  una
          corrispondente  imposta,  secondo le disposizioni dell'art.
          105-bis.
                 4.  Concorrono  a  formare  l'ammontare  di cui alla
          lettera b) del comma 1:
                   1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per
          cento,  per  i  proventi conseguiti a decorrere dal periodo
          d'imposta  in  corso  al  1º gennaio  2001, e del 53,85 per
          cento,  per  i  proventi conseguiti a decorrere dal periodo
          d'imposta  in  corso  al 1º gennaio 2003, corrispondente ai
          proventi che in base agli altri articoli del presente testo
          unico  o  di  leggi  speciali  non  concorrono a formare il
          reddito  della  societa'  o  dell'ente  e  per  i  quali e'
          consentito  computare detta imposta fra quelle del presente
          comma;
                   2)   l'imposta   relativa  agli  utili  che  hanno
          concorso  a formare il reddito della societa' o dell'ente e
          per  i  quali  e' stato attribuito alla societa' o all'ente
          medesimo  il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94,
          comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di cui al
          numero  1) e' commisurata all'utile di esercizio che eccede
          quello  che  si  sarebbe  formato  in  assenza dei proventi
          medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2)
          e'  computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi
          indicato,   utilizzato   in  detrazione  dalla  societa'  o
          dall'ente secondo le disposizioni del citato art. 94, comma
          1-bis.
                 5. - 8. (Omissis).".
                 "Art.   40   (Immobili  non  produttivi  di  reddito
          fondiario). - 1. (Omissis).
                 2.  Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
          strumentali  gli  immobili  utilizzati  esclusivamente  per
          l'esercizio   dell'arte   o   professione   o  dell'impresa
          commerciale  da parte del possessore. Gli immobili relativi
          ad  imprese commerciali che per le loro caratteristiche non
          sono  suscettibili  di diversa utilizzazione senza radicali
          trasformazioni  si  considerano  strumentali  anche  se non
          utilizzati  o  anche se dati in locazione o comodato, salvo
          quanto  disposto  nell'art.  77,  comma  1. Si considerano,
          altresi',   strumentali  gli  immobili  di  cui  all'ultimo
          periodo  del  comma  1-bis  dell'art.  62  per  il medesimo
          periodo temporale ivi indicato.".
                 Si  riporta  il testo dell'art. 12 del decreto-legge
          14 marzo  1988, n. 70, recante "Norme in materia tributaria
          nonche'   per   la   semplifi-cazione  delle  procedure  di
          accatastamento  degli  immobili  urbani",  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  14 marzo  1988,  n. 61 e convertito in
          legge,  con  modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della
          legge  13 maggio  1988,  n.  154, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  14 maggio  1988,  n.  112,  entrata in vigore il
          giorno stesso della sua pubblicazione:
                 "Art. 12. - 1. Le disposizioni del comma 4 dell'art.
          52  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1986,  n  131,  e del quinto comma dell'art. 26 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637,
          aggiunto con l'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880,
          si  applicano  anche ai trasferimenti di fabbricati o della
          nuda   proprieta',   nonche'   ai   trasferimenti  ed  alle
          costituzioni  di  diritti  reali di godimento sugli stessi,
          dichiarati  ai  sensi  dell'art.  56 del regolamento per la
          formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 1º dicembre 1949,
          n.  1142, ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano
          con  attribuzione  di  rendita. Il contribuente e' tenuto a
          dichiarare  nell'atto  o nella dichiarazione di successione
          di   volersi   avvalere  delle  disposizioni  del  presente
          articolo.  Alla  domanda  di voltura, prevista dall'art. 3,
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          650,   deve   essere   allegata   specifica   istanza   per
          l'attribuzione  di  rendita  catastale nella quale dovranno
          essere  indicati  oltre  che  gli estremi dell'atto o della
          dichiarazione  di successione cui si riferisce anche quelli
          relativi  all'individuazione  catastale dell'immobile cosi'
          come  riportati  nell'atto  medesimo;  la  domanda non puo'
          essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve
          essere  rilasciata  ricevuta  in  duplice esemplare, che il
          contribuente e' tenuto a produrre al competente ufficio del
          registro,  entro  sessanta  giorni dalla data di formazione
          dell'atto  pubblico,  o  di  registrazione  della scrittura
          privata,  ovvero  dalla  data di pubblicazione o emanazione
          degli  atti  giudiziari, ovvero dalla data di presentazione
          della  dichiarazione  di successione; l'ufficio restituisce
          un   esemplare   della   ricevuta  attestandone  l'avvenuta
          produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta
          nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'art. 52, comma
          1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
          di  registro,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica  26 aprile  1986,  n. 131, e dell'art. 26, primo
          comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 637.
                 2.  Gli  uffici  tecnici  erariali, entro dieci mesi
          dalla  data  in  cui  e'  stata  presentata  la  domanda di
          voltura,  sono tenuti ad inviare al-l'ufficio del registro,
          presso  il  quale  ha  avuto  luogo  la  registrazione,  un
          certificato  catastale attestante l'avvenuta iscrizione con
          attribuzione di rendita.
                 2-bis.  Per  le unita' immobiliari urbane oggetto di
          denuncia   in  catasto  con  modalita'  conformi  a  quelle
          previste  dal  regolamento di attuazione dell'art. 2, commi
          1-quinquies  ed  1-septies,  del  decreto-legge  23 gennaio
          1993,  n.  16,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          24 marzo  1993,  n.  75,  la  disposizione  di cui al primo
          periodo  del  comma  1  si  applica,  con  riferimento alla
          rendita  proposta, alla sola condizione che il contribuente
          dichiari  nell'atto  di volersi avvalere delle disposizioni
          del presente articolo.
                 3.   Le   disposizioni   del   presente  articolo si
          applicano  agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
          pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a
          decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto,  nonche'  alle  scritture  private non autenticate
          presentate  per  la registrazione e alle successioni aperte
          da tale data.
                 3-bis.  Agli  effetti dell'INVIM non e' sottoposto a
          rettifiche  il  valore  iniziale degli immobili iscritti in
          catasto  con  attribuzione  di  rendita,  se  dichiarato in
          misura  non superiore, per i terreni, a 60 volte il reddito
          dominicale  risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80
          volte  il  reddito  risultante in catasto, aggiornati con i
          coefficienti  stabiliti,  ai fini delle imposte sul reddito
          per  l'anno  di  riferimento  del  valore  iniziale, ne' e'
          sottoposto  a  rettifica  il valore della nuda proprieta' e
          dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in
          misura  non  superiore  a quella determinata sulla suddetta
          base  agli  effetti dell'imposta di registro e dell'imposta
          di  successione.  La  disposizione  si  applica  anche  con
          riferimento  ai  presupposti  di  cui  agli articoli 2 e 3,
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          643, e successive modificazioni, verificatisi anteriormente
          alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione
          del  presente  decreto sempreche' l'accertamento del valore
          iniziale non risulti gia' definito alla suddetta data.
                 3-ter.  Dopo  il  comma  1  dell'art. 11 della legge
          17 dicembre 1986, n. 880, e' aggiunto il seguente:
                 "1-bis.  Le  disposizioni  previste  dall'art.  8 si
          applicano  anche alle successioni apertesi e alle donazioni
          poste  in  essere  anteriormente  al 1º luglio 1986, per le
          quali  non  sia gia' intervenuto il definitivo accertamento
          del  valore  imponibile.  Se  il valore risulta dichiarato,
          entro  il  30 giugno  1986,  in  misura  inferiore a quella
          risultante   dall'applicazione   del  suddetto  art.  8,  i
          contribuenti   possono,  senza  applicazione  di  sanzioni,
          adeguare   il   valore   dichiarato   a  quello  risultante
          dall'applicazione  dei  moltiplicatori ai redditi catastali
          aggiornati  con  i  coefficienti  stabiliti  per  l'anno di
          apertura  della  successione  o  di registrazione dell'atto
          relativamente  alle  successioni  apertesi o alle donazioni
          registrate  anteriormente  al  1º gennaio 1986 e con quelli
          stabiliti  per  l'anno  1985 relativamente alle successioni
          apertesi  o  alle donazioni registrate nel 1986 prima della
          pubblicazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti  l'imposta  di  registro, approvato con decreto
          del  Presidente  della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A
          tal  fine  deve essere presentata all'ufficio del registro,
          entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa .
                 3-quater.   La   disposizione  del  comma  3-ter  e'
          applicabile  sempreche'  l'accertamento  non  sia  divenuto
          definitivo  alla  data  di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto.".
                 Il   decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,
          recante  "Norme  di  semplificazione  degli adempimenti dei
          contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario.
                 Si   riporta  il  testo  dell'art.  29  della  legge
          27 dicembre   1997,   n.   449,   recante  "Misure  per  la
          stabilizzazione  della  finanza pubblica", pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  30 dicembre  1997, n. 302, supplemento
          ordinario:
                 "Art.  29  (Assegnazione agevolata di beni ai soci e
          trasformazione  in  societa' semplice). - 1. Le societa' in
          nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita'
          limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro
          il  1º settembre  1998,  assegnano  ai  soci beni immobili,
          diversi  da  quelli  indicati  nell'art. 40, comma 2, primo
          periodo,   del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  o  beni  mobili  iscritti  in
          pubblici  registri  non  utilizzati  come  beni strumentali
          nell'attivita'    propria    dell'impresa    o   quote   di
          partecipazione    in   societa',   possono   applicare   le
          disposizioni  del presente articolo, a condizione che tutti
          i   soci   risultino  iscritti  nel  libro  dei  soci,  ove
          prescritto,  alla  data  del  30 settembre 1997, ovvero che
          vengano  iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  in  forza di titolo di
          trasferimento  avente  data  certa  anteriore al 1º ottobre
          1997.  Le  medesime disposizioni si applicano alle societa'
          che  hanno  per  oggetto esclusivo o principale la gestione
          dei  predetti  beni  e  che  entro  il 1º settembre 1998 si
          trasformano in societa' semplici.
                 2.  Sulla  differenza tra il valore normale dei beni
          assegnati  o,  in  caso  di trasformazione, quello dei beni
          posseduti  all'atto  della  trasformazione, e il loro costo
          fiscalmente    riconosciuto,   si   applica   una   imposta
          sostitutiva   delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive (IRAP) nella misura
          del  10  per  cento;  per  i  beni  la  cui assegnazione e'
          soggetta   all'imposta  sul  valore  aggiunto  puo'  essere
          applicata,  in  luogo  di  tale  imposta, una maggiorazione
          dell'imposta  sostitutiva di cui al periodo precedente pari
          al   30   per   cento   dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          applicabile  al  valore  normale  dei  beni, con l'aliquota
          propria  dei medesimi. Le riserve in sospensione di imposta
          annullate  per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e
          quelle  delle societa' che si trasformano sono assoggettate
          ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.
                 3.  Per  gli immobili, su richiesta della societa' e
          nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale
          puo'  essere determinato in misura pari a quello risultante
          dall'applicazione   dei   moltiplicatori   stabiliti  dalle
          singole  leggi  di  imposta alle rendite catastali ovvero a
          quella  stabilita  ai  sensi dell'art. 12 del decreto-legge
          14 marzo  1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per
          l'attribuzione  della  rendita  catastale.  Per le quote di
          partecipazione   si   assume   il maggiore   tra  il  costo
          fiscalmente    riconosciuto   e   quello   determinato   in
          proporzione    del    patrimonio   netto   della   societa'
          partecipata.
                 4.  Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
          quote  possedute  dai  soci  delle  societa' trasformate va
          aumentato   della   differenza   assoggettata   ad  imposta
          sostitutiva.  Nei  confronti  dei  soci  assegnatari non si
          applicano  le  disposizioni  di  cui all'art. 44 del citato
          testo  unico  delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore
          normale  dei  beni ricevuti, al netto dei debiti accollati,
          riduce  il  costo  fiscalmente  riconosciuto delle azioni o
          quote possedute.
                 5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta
          di  registro  nella  misura fissa dell'1 per cento, nonche'
          alle  imposte  ipotecaria e catastale in misura fissa e non
          sono   considerate   cessioni   agli   effetti  dell'IVA  e
          dell'INVIM.
                 6.  Le  societa' che si avvalgono delle disposizioni
          del  presente  articolo  devono  versare  il  40  per cento
          dell'imposta  sostitutiva  entro  il  16 luglio  1999  e la
          restante   parte   in   quote  di  pari  importo  entro  il
          16 settembre  1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di
          cui  al  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la
          riscossione,  i  rimborsi ed il contenzioso si applicano le
          disposizioni previste per le imposte sui redditi.".
                 Si   riporta  il  testo  dell'art.  13  della  legge
          18 febbraio  1999,  n. 28, recante "Disposizioni in materia
          tributaria,     di    funzionamento    dell'Amministrazione
          finanziaria   e   di   revisione   generale  del  catasto",
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 22 febbraio 1999, n.
          43:
                 "Art. 13 (Modifiche alla disciplina recata dall'art.
          29  della  legge  n.  449  del  1997). - 1. Le disposizioni
          contenute  nell'art.  29  della  legge 27 dicembre 1997, n.
          449,  si  applicano anche alle assegnazioni poste in essere
          ed  alle  trasformazioni deliberate dal 2 settembre 1998 al
          30 giugno 1999.
                 2. All'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          sono  apportate,  con  decorrenza  dalla data di entrata in
          vigore    della    disposizione   medesima,   le   seguenti
          modificazioni:
                   a) al  comma  1,  le  parole:  "e  per azioni sono
          sostituite dalle seguenti: "per azioni e in accomandita per
          azioni ;
                   b) al  comma  2,  le parole da: "per i beni la cui
          cessione   fino   a   "l'aliquota  propria  del  bene  sono
          sostituite  dalle seguenti: "per i beni la cui assegnazione
          e'  soggetta  all'imposta  sul  valore aggiunto puo' essere
          applicata,  in  luogo  di  tale  imposta, una maggiorazione
          dell'imposta  sostitutiva di cui al periodo precedente pari
          al   30   per   cento   dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          applicabile  al  valore  normale  dei  beni, con l'aliquota
          propria dei medesimi ;
                   c) al  comma  3,  le parole: "il valore normale e'
          quello  sono  sostituite dalle seguenti: "il valore normale
          puo' essere determinato in misura pari a quello ;
                   d) al  comma 6, il primo periodo e' sostituito dal
          seguente:  "Le societa' che si avvalgono delle disposizioni
          del  presente  articolo   devono  versare  il  40 per cento
          dell'imposta  sostitutiva  entro  il  16 luglio  1999  e la
          restante   parte   in   quote  di  pari  importo  entro  il
          16 settembre  1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di
          cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
                 3.  Le  disposizioni  di cui all'art. 29 della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449, e quelle di cui al comma 1 del
          presente  articolo si  applicano,  alle stesse condizioni e
          relativamente  ai  medesimi  beni,  anche  alle  cessioni a
          titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al comma 1
          del   citato   art.   29.  In  tale  caso,  ai  fini  della
          determinazione  dell'imposta  sostitutiva, il corrispettivo
          della  cessione,  se  inferiore al valore normale del bene,
          determinato  ai  sensi  dell'art.  9  del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della   Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  o  in
          alternativa,  ai  sensi  del  comma  3 del predetto art. 29
          della  legge  n.  449  del 1997, e' computato in misura non
          inferiore ad uno dei due valori.
                 4.   Per   le   assegnazioni   e   le   cessioni  di
          partecipazioni  effettuate a decorrere dal 2 settembre 1998
          il   valore   normale   delle   partecipazioni   stesse  e'
          determinato  ai  sensi  dell'art.  9  del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
                 5.  Per  le partecipazioni non negoziate nei mercati
          regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare
          da relazione giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del
          codice  di  procedura  civile, redatta da soggetti iscritti
          all'albo  dei  dottori  commercialisti,  dei  ragionieri  e
          periti   commerciali,   nonche'  nell'elenco  dei  revisori
          contabili.  Il  valore  periziato  e'  riferito  all'intero
          patrimonio  sociale  esistente  ad  una  data  compresa nei
          trenta  giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o
          la cessione e' stata deliberata o realizzata.".
                 Si  riporta  il  testo  dell'art. 9 del sopra citato
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917:
                 "Art.   9   (Determinazione   dei  redditi  e  delle
          perdite).  -  1.  I  redditi  e le perdite che concorrono a
          formare    il    reddito   complessivo   sono   determinati
          distintamente    per   ciascuna   categoria,   secondo   le
          disposizioni  dei  successivi  capi,  in  base al risultato
          complessivo  netto  di  tutti i cespiti che rientrano nella
          stessa categoria.
                 2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite
          i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
          estera  sono  valutati  secondo il cambio del giorno in cui
          sono  stati  percepiti o sostenuti o del giorno antecedente
          piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
          cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
          valutati  in  base al valore normale dei beni e dei servizi
          da cui sono costituiti. In caso di conferimenti in societa'
          o  in  altri  enti si considera corrispettivo conseguito il
          valore  normale  delle  azioni  e  dei  titoli  ricevuti se
          negoziati in mercati italiani o esteri.
                 3.  Per  valore  normale, salvo quanto stabilito nel
          comma  4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o
          corrispettivo  mediamente  praticato per i beni e i servizi
          della  stessa  specie  o  similari, in condizioni di libera
          concorrenza  e  al  medesimo stadio di commercializzazione,
          nel  tempo  e  nel luogo in cui i beni o servizi sono stati
          acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
          piu' prossimi. Per la determi-nazione del valore normale si
          fa  riferimento,  in  quanto  possibile,  ai listini o alle
          tariffe  del  soggetto che ha fornito i beni o i servizi e,
          in  mancanza,  alle mercuriali e ai listini delle camere di
          commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
          sconti  d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina
          dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
                 4. Il valore normale e' determinato:
                   a) per  le  azioni,  obbligazioni  e  altri titoli
          negoziati  in  mercati  regolamentati italiani o esteri, in
          base  alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo
          mese;
                   b) per  le  altre azioni, per le quote di societa'
          non  azionarie  e per i titoli o quote di partecipazione al
          capitale  di enti diversi dalle societa', in proporzione al
          valore  del  patrimonio netto della societa' o ente ovvero,
          per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
          complessivo dei conferimenti;
                   c) per  le obbligazioni e gli altri titoli diversi
          da  quelli  indicati alle lettere a) e b), comparativamente
          al    valore    normale    dei   titoli   aventi   analoghe
          caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani
          o  esteri  e,  in  mancanza,  in  base  ad  altri  elementi
          determinabili in modo obiettivo.
                 5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni
          relative  alle  cessioni a titolo oneroso valgono anche per
          atti   a   titolo  oneroso  che  importano  costituzione  o
          trasferimento  di  diritti  reali  di  godimento  e  per  i
          conferimenti in societa'.".
                 Si  riporta  il  testo  dell'art.  64  del codice di
          procedura civile:
                 "Art.  64  (Responsabilita'  del  consulente).  - Si
          applicano  al consulente tecnico le disposizioni del Codice
          penale relative ai periti.
                 In  ogni  caso, il consulente tecnico che incorre in
          colpa   grave  nell'esecuzione  degli  atti  che  gli  sono
          richiesti,  e' punito con l'arresto fino a un anno o con la
          ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del
          codice  penale.  In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei
          danni causati alle parti.".
                 Si  riporta  il testo degli articoli 17, 18, 19 e 20
          della sopra citata legge 21 novembre 2000, n. 342:
                 "Art.  17  (Societa'  destinatarie  di  conferimenti
          previsti  dalla  legge  30 luglio  1990,  n.  218). - 1. Le
          societa'  destinatarie  dei conferimenti previsti dall'art.
          7,  commi  2  e  5,  della  legge 30 luglio 1990, n. 218, e
          successive   modificazioni,  possono  applicare  un'imposta
          sostitutiva   delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive nella misura del 19
          per  cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti
          a  seguito  dei  predetti  conferimenti  e  il  loro  costo
          fiscalmente  riconosciuto.  Come  valore dei beni si assume
          quello   risultante  dal  bilancio  relativo  all'esercizio
          chiuso  anteriormente  alla data di entrata in vigore della
          presente legge.
                 2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva
          ai  sensi  del  comma  1  e'  considerata costo fiscalmente
          riconosciuto  dei  beni  cui  la  stessa  e'  riferibile  a
          decorrere  dall'esercizio  successivo a quello indicato nel
          comma   1.   La  stessa  differenza  e'  considerata  costo
          fiscalmente  riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o
          societa'  conferente  nel limite del loro valore risultante
          dal  bilancio  relativo all'esercizio o periodo di gestione
          in  corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel
          comma  1.  Conseguentemente  per  il  medesimo ammontare si
          considerano  assoggettati  ad  imposta  le  riserve o fondi
          costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di
          conferimento.  Nel  caso  in  cui  le azioni rivenienti dai
          conferimenti  indicati nel comma 1 siano state conferite ad
          altra  societa',  la  differenza  assoggettata  ad  imposta
          sostitutiva   e'  considerata  altresi'  costo  fiscalmente
          riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societa'.
                 3.   Le   societa'   indicate  al  comma  1  possono
          applicare,  in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista,
          un'imposta  sostitutiva  in misura pari al 15 per cento. In
          tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva
          non  e'  riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o
          societa' conferente.
                 4.  Se  la  societa'  destinataria  dei conferimenti
          effettuati  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  5, della legge
          30 luglio  1990,  n. 218, e successive modificazioni, si e'
          fusa  con  la societa' conferente, l'imposta sostitutiva e'
          applicata  sulla  differenza  tra  il valore dei beni della
          societa'  conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo
          fiscalmente   riconosciuto   e  si  producono  gli  effetti
          previsti dal terzo periodo del comma 2.
                 5.   L'applicazione   dell'imposta   sostitutiva  va
          richiesta  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
          periodo  d'imposta  in corso alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge. L'imposta sostitutiva va versata in
          un  massimo  di  tre rate annuali di pari importo: la prima
          con  scadenza entro il termine previsto per il versamento a
          saldo   delle  imposte  sui  redditi  relative  al  periodo
          d'imposta  in  corso  alla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  le  altre  con  scadenza entro il termine
          rispettivamente  previsto  per  il versamento a saldo delle
          imposte   sul   reddito   relative   ai  periodi  d'imposta
          successivi.  In caso di rateazione, sull'importo delle rate
          successive  alla  prima  si  applicano  gli interessi nella
          misura  del 6 per cento annuo da versare contestualmente al
          versamento  di  ciascuna  rata  successiva  alla prima. Gli
          importi  da  versare possono essere compensati ai sensi del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni.".
                 "Art.  18  (Societa' che hanno eseguito conferimenti
          previsti  dalla  legge  30 luglio  1990,  n. 218). - 1. Nei
          confronti delle societa' che hanno effettuato operazioni di
          conferimento  ai  sensi  dell'art.  7, comma 5, della legge
          30 luglio  1990,  n. 218, la differenza tra il valore delle
          azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si
          considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con
          le  modalita'  e  nei  termini  previsti  dall'art.  17, ad
          un'imposta   sostitutiva   delle   imposte  sui  redditi  e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura
          pari  al  19  per cento. Come valore delle azioni si assume
          quello   risultante  dal  bilancio  relativo  all'esercizio
          chiuso  anteriormente  alla data di entrata in vigore della
          presente legge.
                 2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva
          ai  sensi  del  comma  1  e'  considerata costo fiscalmente
          riconosciuto  delle  azioni  ricevute.  Le  riserve o fondi
          costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di
          conferimento  si  considerano  assoggettati  ad imposta per
          l'ammontare  corrispondente  alla  predetta  differenza, al
          netto  dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non
          e' considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti
          delle societa' conferitarie.
                 3.  Nell'ipotesi  prevista dall'art. 17, comma 4, la
          societa'  risultante dalla fusione che abbia gia' applicato
          l'imposta    sostitutiva    prevista   dall'art.   23   del
          decreto-legge  23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  22 marzo  1995,  n.  85,  e
          successive  modificazioni,  in  misura pari al 14 per cento
          puo'  applicare  l'imposta  sostitutiva  di  cui al comma 1
          sulle  riserve o fondi costituiti dalla societa' conferente
          a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute
          in  sede di conferimento. In tal caso detti riserve o fondi
          si  considerano  assoggettati ad imposta per il loro intero
          ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.".
                 "Art.  19  (Societa'  destinatarie  di  conferimenti
          previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358). -
          1.  Le  disposizioni  dell'art.  17  si  applicano anche ai
          soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall'art. 4,
          comma  1,  del  decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
          recante  norme  in  materia  di  riordino delle imposte sui
          redditi   applicabili   alle   operazioni   di  cessione  e
          conferimento  di  aziende,  fusione, scissione e permuta di
          partecipazioni".
                 "Art. 20 (Disciplina dell'imposta sostitutiva). - 1.
          L'imposta  sostitutiva  applicata  ai  sensi  dell'art. 17,
          comma  1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve
          o  fondi  che,  per  effetto  dell'art.  17, comma 2, terzo
          periodo,   si   considerano  assoggettati  ad  imposta,  e'
          computata  nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e
          3  dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,
          recante   adempimenti   per   l'attribuzione   del  credito
          d'imposta  ai  soci o partecipanti sugli utili distribuiti,
          della  societa'  o  ente  conferente,  se  rientrano  tra i
          soggetti  di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del
          predetto testo unico.
                 2.   L'imposta   sostitutiva   applicata   ai  sensi
          dell'art.  17,  commi  1,  per  la parte eccedente la quota
          attribuita  ai  soggetti conferenti, 3 e 4, e dell'art. 18,
          commi  1  e 3, e' computata nell'ammontare delle imposte di
          cui  ai  commi  2  e 3 dell'art. 105 del citato testo unico
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          917  del  1986,  recante adempimenti per l'attribuzione del
          credito  d'imposta  ai  soci  o  partecipanti  sugli  utili
          distribuiti,  dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle
          predette disposizioni.
                 3.  L'imposta  sostitutiva non e' deducibile ai fini
          delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale sulle
          attivita' produttive e puo' essere computata, in tutto o in
          parte,  in  diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
          Le   somme   corrisposte   o  ricevute  per  effetto  della
          ripartizione     convenzionale    dell'onere    all'imposta
          sostitutiva  tra  i  soggetti interessati alle disposizioni
          dell'art.  17  non  concorrono  a formare il reddito ne' la
          base   imponibile  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive.".
                 Si   riporta   il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante "Riordino delle
          imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione
          e  conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
          partecipazioni",   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          24 ottobre 1997, n. 249:
                 "Art.  4  (Regimi  fiscali del soggetto conferente e
          del  soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di aziende
          possedute   per  un  periodo  non  inferiore  a  tre  anni,
          effettuati  tra  i soggetti indicati nell'art. 87, comma 1,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  non costituiscono realizzo di
          plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente
          deve  assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute,
          l'ultimo   valore   fiscalmente  riconosciuto  dell'azienda
          conferita   e   il  soggetto  conferitario  subentra  nella
          posizione  di  quello  conferente  in  ordine agli elementi
          dell'attivo  e  del  passivo  dell'azienda  stessa, facendo
          risultare  da  apposito  prospetto  di  riconciliazione, da
          allegare  alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in
          bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
                 2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del
          comma  1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto
          di  conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917, e dell'art. 1 del presente decreto. L'opzione puo'
          essere  esercitata anche per i conferimenti di cui all'art.
          1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante
          disposizioni  per  l'adeguamento alle direttive comunitarie
          relative   al   regime   fiscale   di  fusioni,  scissioni,
          conferimenti d'attivo e scambi di azioni.
                 3.  Qualora  non  sia esercitata l'opzione di cui al
          comma   2,  l'aumento  di  patrimonio  netto  del  soggetto
          conferitario   a  seguito  del  conferimento  si  considera
          formato  con gli utili di cui all'art. 41, comma 1, lettera
          e),  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986,   n.  917,  concernente  la  tassazione  degli  utili
          derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti
          all'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche, per la
          parte   che   eccede  il  valore  fiscalmente  riconosciuto
          dell'azienda conferita.".
                 Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 3, della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri",  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
                 "Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
                 3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
                 4. - 4-bis. (Omissis).".
                 Si   riporta  il  testo  dell'art.  31  della  legge
          24 novembre  2000,  n.  340,  recante  "Disposizioni per la
          delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di
          procedimenti  amministrativi  -  legge  di semplifi-cazione
          1999",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24 novembre
          2000, n. 275, cosi' come modificato dal presente articolo:
                 "Art.  31  (Soppressione  dei fogli annunzi legali e
          regolamento   sugli   strumenti  di  pubblicita).  -  1.  A
          decorrere  dal  novantesimo  giorno successivo alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i fogli degli
          annunzi  legali  delle  province  sono  aboliti.  La  legge
          30 giugno  1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio
          1895,  recante  istruzioni  speciali per l'esecuzione della
          legge  30 giugno  1876,  n. 3195, sulla pubblicazione degli
          annunzi  legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n.
          97,  convertito  dalla  legge  24 maggio 1932, n. 583, e la
          legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
                 2.  Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che
          le  accompagnano  presentate all'ufficio del registro delle
          imprese,   ad   esclusione   di   quelle  presentate  dagli
          imprenditori   individuali  e  dai  soggetti  iscritti  nel
          repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui
          all'art.  9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          7 dicembre  1995,  n.  581, sono inviate per via telematica
          ovvero   presentate   su   supporto  informatico  ai  sensi
          dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le
          modalita'  ed  i  tempi  per  l'assoggettamento al predetto
          obbligo  degli  imprenditori  individuali  e  dei  soggetti
          iscritti  solo  nel  repertorio  delle notizie economiche e
          amministrative  sono  stabilite  con  decreto  del Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
                 3.   Quando   disposizioni   vigenti   prevedono  la
          pubblicazione  nel  foglio  degli annunzi legali come unica
          forma  di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata nella
          Gazzetta Ufficiale.
                 4.  In  tutti  i  casi  nei  quali le norme di legge
          impongono  forme  di  pubblicita'  legale, l'individuazione
          degli  strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo
          e'  effettuata  con  regolamento emanato ai sensi dell'art.
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede
          alla  individuazione  degli  strumenti,  anche  telematici,
          differenziando, se necessario, per categorie di atti.".
                 Il   decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          26 ottobre  1972,  n. 642, recante "Disciplina dell'imposta
          di   bollo",   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario, n. 3.