Art. 3. Intervalli di sicurezza 1. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del presente decreto, previsti dall'allegato 5 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato ed integrato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e 20 novembre 2001.