Art. 3.
  L'iscrizione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far
data   dalla   sua   pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  fatti  salvi sopravvenuti motivi di decadenza.
Nell'ambito  del periodo di validita' dell'iscrizione, l'organismo di
controllo  "Agricontrol  S.r.l.  e'  tenuto  ad  adempiere a tutte le
disposizioni  complementari che l'autorita' nazionale competente, ove
lo ritenga utile, decida di impartire.