Art. 3. Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 ed il decreto ministeriale di cui all'art. 12, primo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, gli atti dello stato civile saranno redatti secondo le formule e i moduli indicati negli articoli precedenti. Roma, 5 aprile 2002 Il Ministro: Scajola