Art. 3. L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta "Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese", cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata e la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.