Art. 3.
                   Dati da inserire negli elenchi

  1. Gli interessati hanno il diritto di decidere se i dati personali
che  li  riguardano  debbano  essere  riportati  o meno negli elenchi
conoscibili  da  chiunque,  a  prescindere  dalla  forma con cui sono
realizzati.
  2.  Il  consenso all'inserimento di specifici tali dati deve essere
espresso  liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto,
sulla base di un'idonea informativa ai sensi dell'art. 10 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e delle prescrizioni di seguito indicate.
  3.  L'elenco  telefonico  generale  include  i dati personali degli
abbonati  e  degli  acquirenti del traffico prepagato della telefonia
mobile   e   personale  limitatamente  agli  elementi  necessari  per
l'identificazione  di  un  determinato  interessato:  nome,  cognome,
indirizzo  postale,  numero  di  telefono fisso e, nel caso di elenco
misto per la telefonia vocale/mobile, numero mobile.
  4.  Nel  caso  in  cui  sia  riportato  esclusivamente il numero di
telefonia  mobile  e'  omesso, salvo che l'interessato vi acconsenta,
l'indirizzo  postale.  L'interessato  puo'  pero'  chiedere  che  sia
indicato il comune di residenza o di domicilio.
  5.  L'interessato  puo' chiedere che l'indirizzo postale sia omesso
in  parte.  Puo' anche richiedere di non essere contraddistinto da un
riferimento che ne riveli il sesso, mediante abbreviazione del nome.
  6.  L'  interessato puo' esprimere un ulteriore consenso secondo le
modalita' di cui al precedente comma 1 dell'art. 3:
    a) all'inserimento di altri dati personali che lo riguardano, ove
pertinenti  e  non  eccedenti  rispetto  alle  finalita'  dell'elenco
generale.  Deve  essere  possibile  esprimere  tale  consenso in modo
differenziato  in  relazione  a  singoli  dati (titolo di studio o di
specializzazione;  professione;  ulteriori  indirizzi o recapiti, ivi
compreso l'indirizzo di posta elettronica; numero di telefonia mobile
nel caso di elenco riservato alla sola telefonia fissa);
    b) all'utilizzazione dei dati per finalita' diverse dalla ricerca
di  dati  su  persone  sulla  base  del loro nome, in particolare per
quanto riguarda:
      1)  l'inclusione  dei dati personali che riguardano il medesimo
interessato  nell'ambito  di  quelli ottenibili attraverso servizi di
c.d.  ricerca derivata o a criteri multipli che permettano a chiunque
di risalire alle generalita' di uno o piu' interessati disponendo del
solo numero telefonico o di un altro dato non identificativo;
      2)   l'utilizzazione  dei  dati  personali  che  riguardano  il
medesimo  interessato  (sia  attraverso  chiamate,  sia per inoltri a
domicilio),  a  fini  di  informazione  commerciale  o  di  invio  di
materiale   pubblicitario   o  di  vendita  diretta,  ovvero  per  il
compimento  di  ricerche  di  mercato  o di comunicazione commerciale
interattiva.
  7.  Nel prevedere le modalita' di gestione degli utenti dei servizi
prepagati,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  2,  comma  3, della
delibera  n. 36/02/CONS, negli elenchi e' indicato il sottoscrittore.
Nel  caso  in  cui  l'utenza  sia  utilizzata  stabilmente  da  altro
soggetto,  quest'ultimo  puo', con atto sottoscritto sotto la propria
responsabilita',  dichiarare  di  essere  l'utilizzatore  effettivo e
stabile  dell'utenza  che, previa informativa al sottoscrittore, puo'
quindi  essere  indicato  negli  elenchi  e  al  quale  devono essere
riconosciuti i diritti in materia.
  8.  Le  manifestazioni di volonta' e le richieste degli interessati
devono  essere documentate per iscritto e non devono comportare oneri
per gli interessati medesimi.
  9. Gli operatori devono indicare a disposizione del pubblico almeno
un  indirizzo  postale,  un  numero di telefax, un indirizzo di posta
elettronica  e  un  ufficio  cui  gli  interessati possono rivolgersi
agevolmente.  Va, altresi', indicato un recapito telefonico presso il
quale ottenere informazioni con chiamata gratuita.