Art. 3. (( 1. Il comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: "5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.". 2. All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il capoverso 5 e' sostituito dal seguente: "5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.". 3. All'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "o accompagnata da cane guida," sono inserite le seguenti: "o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca,".)) Riferimenti normativi: - Il testo vigente dell'art. 186 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. 3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. 4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. 5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta". - Il testo vigente dell'art. 13 del decreto legislativo n. 9/2002, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 13. - 1. All'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la violazione e' commessa dal conducente di un autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna e' disposta la revoca della patente di guida, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. ; b) il comma e' sostituito dal seguente: "4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dall'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. ; c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e modalita' stabilite con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. ; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. ; e) al comma 6, le parole: "di cui al comma 4, sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 4-bis, ". - Il testo vigente dell'art. 191 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 491 (Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni). -1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio. 2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia gia' iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. 3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacita' motorie o su carrozzella, o riunita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso i persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge a attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.".