Art. 3.
((  1. Il comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
  "5.  Qualora  dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad
un  tasso  alcoolemico  superiore  a  0,5  grammi  per  litro  (g/l),
l'interessato   e'   considerato   in   stato  di  ebbrezza  ai  fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.".
  2. All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, il capoverso 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  Qualora  dall'accertamento,  eseguito  a  norma  dei commi 4 e
4-bis,  risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro
(g/l),  il  conducente  e'  considerato  in stato di ebbrezza ai fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.".
  3.  All'articolo  191,  comma  3, del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  dopo le parole: "o accompagnata da cane guida," sono
inserite  le  seguenti:  "o munita di bastone bianco-rosso in caso di
persona sordo-cieca,".))
                       Riferimenti normativi:
    - Il  testo  vigente  dell'art.  186  del  decreto legislativo n.
285/1992  e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
    "Art.  186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1. E' vietato
guidare  in  stato  di  ebbrezza  in  conseguenza dell'uso di bevande
alcooliche.
    2.  Chiunque  guida  in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto
non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda    da    lire    seicentotrentacinquemilanovanta   a   lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.  All'accertamento
del  reato  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un
mese  a sei mesi quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel
corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
    3.  Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona
idonea,   puo'   essere   fatto   trainare  fino  al  luogo  indicato
dall'interessato  o  fino  alla piu' vicina autorimessa e lasciato in
consegna  al  proprietario  o gestore di essa con le normali garanzie
per la custodia.
    4.  Quando  si  abbia  motivo  di  ritenere che il conducente del
veicolo  si  trovi  in  stato  di  alterazione psico-fisica derivante
dall'influenza  dell'alcool,  gli  organi  di polizia stradale di cui
all'art.  12  hanno  la  facolta'  di  effettuare  l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento.
    5.  Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad
un  tasso  alcoolemico  superiore  a  0,5  grammi  per  litro  (g/l),
l'interessato   e'   considerato   in   stato  di  ebbrezza  ai  fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
    6.  In  caso  di  rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il
conducente  e'  punito,  salvo  che  il  fatto costituisca piu' grave
reato,  con  l'arresto  fino  a  un  mese  e  con  l'ammenda  da lire
seicentotrentacinquemilanovanta                 a                lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta".
    - Il  testo  vigente  dell'art.  13  del  decreto  legislativo n.
9/2002, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
    "Art.  13.  -  1.  All'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
      a)   al  comma  2  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo:
"Quando  la  violazione e' commessa dal conducente di un autobus o di
veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero
di  complessi  di veicoli, con la sentenza di condanna e' disposta la
revoca  della patente di guida, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI. ;
      b) il  comma  e'  sostituito  dal seguente: "4. Quando si abbia
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di
alterazione  psico-fisica  derivante  dall'influenza dall'alcool, gli
organi  di  polizia  stradale  di cui all'art. 12, commi 1 e 2, anche
accompagnandolo  presso  il  piu'  vicino ufficio o comando, hanno la
facolta'  di  effettuare  l'accertamento  con  strumenti  e procedure
determinati dal regolamento. ;
      c) dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il seguente: "4-bis. Per i
conducenti  coinvolti  in  incidenti  stradali e sottoposti alle cure
mediche,  l'accertamento  del  tasso alcoolemico viene effettuato, su
richiesta  degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi
1  e  2,  da  parte  delle  strutture  sanitarie  di base o di quelle
accreditate  o  comunque  a  tali  fini  equiparate,  con strumenti e
modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministero  della  salute, di
concerto  con  il  Ministero  dell'interno.  Le  strutture  sanitarie
rilasciano    agli   organi   di   polizia   stradale   la   relativa
certificazione,   estesa   alla  prognosi  delle  lesioni  accertate,
assicurando  il  rispetto  della  riservatezza  dei dati in base alle
vigenti  disposizioni  di legge. I fondi necessari per l'espletamento
degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito
dei  fondi  destinati  al Piano nazionale della sicurezza stradale di
cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. ;
      d) il   comma   5  e'  sostituito  dal  seguente:  "5.  Qualora
dall'accertamento,  eseguito  a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un
tasso  alcoolemico  superiore  a  0,5  grammi  per  litro  (g/l),  il
conducente   e'   considerato   in   stato   di   ebbrezza   ai  fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. ;
      e) al  comma  6, le parole: "di cui al comma 4, sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 4-bis, ".
    - Il  testo  vigente  dell'art.  191  del  decreto legislativo n.
285/1992  e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
    "Art.   491  (Comportamento  dei  conducenti  nei  confronti  dei
pedoni).  -1.  Quando  il  traffico  non  e'  regolato da agenti o da
semafori,  i  conducenti  devono  dare  la  precedenza, rallentando e
all'occorrenza   fermandosi,   ai   pedoni   che   transitano   sugli
attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in
un'altra  strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale
devono  dare  la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi,
ai  pedoni  che  transitano  sull'attraversamento medesimo, quando ad
essi non sia vietato il passaggio.
    2.   Sulle   strade  sprovviste  di  attraversamenti  pedonali  i
conducenti  devono  consentire  al  pedone,  che  abbia gia' iniziato
l'attraversamento  impegnando  la carreggiata, di raggiungere il lato
opposto in condizioni di sicurezza.
    3.  I  conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con
ridotte  capacita'  motorie  o  su  carrozzella, o riunita di bastone
bianco,   o   accompagnata   da  cane  guida,  o  munita  di  bastone
bianco-rosso  in  caso  i  persona sordo-cieca, o comunque altrimenti
riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge a attraversarla
e  devono  comunque  prevenire  situazioni  di  pericolo  che possano
derivare  da  comportamenti  scorretti  o  maldestri  di bambini o di
anziani,   quando   sia  ragionevole  prevederli  in  relazione  alla
situazione di fatto.
    4.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  presente  articolo e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.".