Art. 3. Requisiti di ammissione dei progetti 1. Per l'attuazione del Programma di cui all'art. l possono presentare progetti solamente gli istituti di ricerca afferenti al Ministero delle politiche agricole e forestali di cui agli articoli 1, 10, 11, 12 e allegato I del decreto legislativo n. 454/1999, anche unitamente ad Universita', altri enti pubblici di ricerca, enti di ricerca privati, che abbiano tra le loro prioritarie attivita' statutarie la ricerca e possano dimostrare di possedere adeguate competenze tecnico-scientifiche nel settore. 2. I progetti devono essere redatti in coerenza con una o piu' tematiche e con una o piu' filiere tra quelle indicate all'art. 1, avendo cura di indicare sia la/le tematiche sia la/le filiere di prodotto cui si riferiscono, come indicato nella modulistica di cui al successivo art. 4. 3. Considerata la necessita' di attivare ricerche che tengano conto di tutte le competenze necessarie per il raggiungimento di risultati trasferibili al mondo produttivo e dell'uso efficace delle risorse, i progetti dovranno prevedere un numero minimo di quattro unita' operative (di seguito denominate UU.OO.) e comunque non superiore ad otto; indipendentemente dal numero di UU.OO previste, il finanziamento da erogarsi a carico di questa amministrazione per ciascun progetto dovra' essere compreso tra Euro 230.000 (lire 445.342.100) e Euro 430.000 (lire 833.333.333) per anno, di cui almeno il 50% dovra' essere destinato ad enti di ricerca MiPAF. Sono ammissibili a finanziamento i progetti: a) coordinati da uno degli istituti di ricerca afferente alla rete del MiPAF, di cui agli articoli 1, 10, 11, 12, e allegato I del decreto legislativo n. 454/1999; b) aventi durata massima di tre anni; c) corredati dei dati e delle informazioni previste nei moduli allegati.