Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente  articolo  avra'  inizio  il  collocamento  della  settima
tranche  dei  titoli  stessi  per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto;
tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori
"specialisti  in  titoli  di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3
del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159  del  9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della sesta
tranche  con  almeno  una  richiesta  effettuata  ad  un  prezzo  non
inferiore  al "prezzo di esclusione". La tranche supplementare verra'
assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del citato
decreto  del 13 marzo 2002, in quanto applicabili, e verra' collocata
al  prezzo  di  aggiudicazione  determinato  nell'asta  relativa alla
tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
12 del giorno 13 settembre 2002.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste  "ordinarie" dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di
cui  all'art.  1  del  presente  decreto  e  con esclusione di quella
relativa  all'operazione  di concambio di cui al decreto ministeriale
n.   006975  del  28  giugno  2002,  ed  il  totale  complessivamente
assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.