Art. 3. Limiti di spesa 1. Tutti i limiti di spesa indicati nel presente provvedimento si intendono con esclusione dell'I.V.A. 2. Il ricorso alla procedura in economia e' consentito per le voci di spesa previste dalla lettera a) alle lettere cc) del comma 1 dell'art. 2 del presente provvedimento e dalla lettera a) alla lettera d) del comma 2 del predetto art. 2, quando l'importo della spesa non sia superiore a: a) 130.000 euro, per le acquisizioni di servizi; b) 130.000 euro, per le acquisizioni dei beni elencati nell'allegato 2 al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni; c) 200.000 euro, per l'acquisizione di tutti gli altri beni. 3. Per le acquisizioni di beni e servizi compresi nelle lettere dd), ee), ff) del comma 1 dell'art. 2, il ricorso alla procedura in economia e' consentito quando l'importo della spesa non sia superiore a 80.000 euro. 4. Il ricorso alla procedura in economia e' sempre consentito quando l'importo dell'acquisizione di beni e servizi sia inferiore a 20.000 euro. E' vietato frazionare artificiosamente l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere di unitarieta' allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente provvedimento.