Art. 3.
                           Limiti di spesa

  1.  Tutti  i limiti di spesa indicati nel presente provvedimento si
intendono con esclusione dell'I.V.A.
  2.  Il ricorso alla procedura in economia e' consentito per le voci
di  spesa  previste  dalla  lettera  a)  alle lettere cc) del comma 1
dell'art.  2  del  presente  provvedimento  e  dalla  lettera a) alla
lettera  d)  del  comma 2 del predetto art. 2, quando l'importo della
spesa non sia superiore a:
    a) 130.000 euro, per le acquisizioni di servizi;
    b) 130.000   euro,   per   le   acquisizioni  dei  beni  elencati
nell'allegato  2  al  decreto  legislativo  24 luglio 1992, n. 358, e
successive modificazioni;
    c) 200.000 euro, per l'acquisizione di tutti gli altri beni.
  3.  Per  le  acquisizioni  di beni e servizi compresi nelle lettere
dd),  ee),  ff) del comma 1 dell'art. 2, il ricorso alla procedura in
economia e' consentito quando l'importo della spesa non sia superiore
a 80.000 euro.
  4.  Il  ricorso  alla  procedura  in  economia e' sempre consentito
quando  l'importo dell'acquisizione di beni e servizi sia inferiore a
20.000 euro. E' vietato frazionare artificiosamente l'acquisizione di
beni  e  servizi  aventi  carattere  di  unitarieta'  allo  scopo  di
sottoporla alla disciplina del presente provvedimento.