Art. 3.
  I  compensi  convenzionali  di  cui  agli  articoli precedenti sono
aumentati annualmente della stessa misura percentuale e con la stessa
decorrenza  degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione
dell'art.  11  della  legge  30 dicembre  1992,  n. 503, e successive
modificazioni e integrazioni.