Art. 3.
    L'avanzo   finale   di  liquidazione  unitamente  agli  interessi
maturati  e  maturandi  alla  data  di  estinzione del conto corrente
esistente  presso  la  Banca  nazionale  del  lavoro  ed intestato al
predetto  ente,  e'  devoluto allo Stato e versato nel conto n. 21029
(ex 255), di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.
    Il   presente   decreto,   corredato   del   bilancio  finale  di
liquidazione,  sara'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 20 dicembre 2001

                       Il ragioniere generale dello Stato
                                    Monorchio