Art. 3. L'avanzo finale di liquidazione unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al predetto ente, e' devoluto allo Stato e versato nel conto n. 21029 (ex 255), di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2001 Il ragioniere generale dello Stato Monorchio