Art. 3. 1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Fiano di Avellino» che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacita' non superiore a 5 litri, e' concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento: di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici; di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra; di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici. 2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2002 o di anni precedenti, purche' documentabili. 3. Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonche' gli estremi della relativa denuncia.