Art. 3. Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali 1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali: (( a) Joint Forge in Bosnia e alla missione Over the Horizon Force )) ad essa collegata; (( b) Multinational Specialized Unit )) (MSU) in Bosnia e in Kosovo; (( c) Joint Guardian )) in Kosovo e Fyrom; (( d) NATO Headquarters Skopje )) (NATO HQS) in Fyrom; (( e) United Nations Mission in Kosovo )) (UNMIK) e (( Criminal Intelligence Unit )) (CIU) in Kosovo; (( f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana )) (NATO HQT) in Albania; (( g) Temporary International Presence in Hebron )) (TIPH 2); (( h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea, )) (UNMEE). 2. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale (( Enduring Freedom )) e alle missioni (( Active Endeavour e Resolute Behaviour )) a essa collegate. 3. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale (( International Security Assistance Force-ISAF. )) 4. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. (( 5. E' differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42. )) 6. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 292.919.802 (( per l'anno 2004. )) Riferimenti normativi: - La legge 11 agosto 2003, n. 231, recante «Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 197 del 26 agosto 2003. Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 3, 4 e 5: «Art. 1 (Termini relativi alla partecipazione italiana a operazioni internazionali). - 1. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali: a) Joint Forge in Bosnia; b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo; c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom; d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania; g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2); h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE). 2. (Omissis). 3. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active Endeavour ad essa collegata. 4. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. 5. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.». - Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, recante «Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2003. Si riporta il testo dell'art. 2-bis: «Art. 2-bis (Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan). - 1. E' autorizzata la spesa di euro 141.319 per l'anno 2003 per la partecipazione di personale militare alla Conferenza di pace sulla Somalia e ai negoziati di pace sul Sudan, in corso in Kenya, nonche' alle attivita' della Commissione militare congiunta, prevista dall'Accordo di cessate il fuoco firmato il 19 gennaio 2002 per garantire l'accesso degli aiuti umanitari in tutta l'area dei Monti Nuba.».