Art. 3.
       Termini relativi alla partecipazione militare italiana
                     a operazioni internazionali
  1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo
1,  comma  1,  della  legge  11  agosto  2003,  n. 231, relativo alla
partecipazione   di   personale   militare  e  civile  alle  seguenti
operazioni internazionali:
((      a) Joint  Forge  in  Bosnia  e alla missione Over the Horizon
Force )) ad essa collegata;
((      b) Multinational  Specialized  Unit  ))  (MSU)  in  Bosnia  e
in Kosovo;
((     c) Joint Guardian )) in Kosovo e Fyrom;
((     d) NATO Headquarters Skopje )) (NATO HQS) in Fyrom;
((      e) United  Nations Mission in Kosovo )) (UNMIK) e (( Criminal
Intelligence Unit )) (CIU) in Kosovo;
((      f) Albit,  Albania 2 e NATO Headquarters Tirana )) (NATO HQT)
in Albania;
((     g) Temporary International Presence in Hebron )) (TIPH 2);
((     h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea, )) (UNMEE).
  2. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo
1,  comma  3,  della  legge  11  agosto  2003,  n. 231, relativo alla
partecipazione   di   personale   militare  e  civile  all'operazione
internazionale  ((  Enduring  Freedom  ))  e  alle missioni (( Active
Endeavour e Resolute Behaviour )) a essa collegate.
  3. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo
1,  comma  4,  della  legge  11  agosto  2003,  n. 231, relativo alla
partecipazione   di   personale   militare  e  civile  all'operazione
internazionale (( International Security Assistance Force-ISAF. ))
  4. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo
1,  comma  5,  della  legge  11  agosto  2003,  n. 231, relativo alla
partecipazione  alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei
territori della ex Jugoslavia-EUMM.
((    5.  E'  differito  al  30 giugno  2004 il termine relativo alla
partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e
il  Sudan,  di  cui  all'articolo  2-bis del decreto-legge 20 gennaio
2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003,
n. 42. ))
  6.  Per  le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata
la spesa di euro 292.919.802 (( per l'anno 2004. ))
          Riferimenti normativi:
              -   La   legge   11 agosto   2003,   n.   231,  recante
          «Differimento  della  partecipazione  italiana a operazioni
          internazionali»,  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
          serie  generale  - n. 197 del 26 agosto 2003. Si riporta il
          testo dell'art. 1, commi 1, 3, 4 e 5:
              «Art.  1 (Termini relativi alla partecipazione italiana
          a   operazioni   internazionali).   -  1. E'  differito  al
          31 dicembre  2003 il termine previsto dall'art. 1, comma 1,
          primo  periodo,  del  decreto-legge  20 gennaio 2003, n. 4,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003,
          n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e
          civile alle seguenti operazioni internazionali:
                a) Joint Forge in Bosnia;
                b) Multinational  Specialized  Unit (MSU) in Bosnia e
          Kosovo;
                c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
                d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
                e) United   Nations   Mission  in  Kosovo  (UNMIK)  e
          Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
                f) Albit,  Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO
          HQT) in Albania;
                g) Temporary  International  Presence in Hebron (TIPH
          2);
                h) United  Nations  Mission  in  Etiopia  ed  Eritrea
          (UNMEE).
              2. (Omissis).
              3. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
          dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n.
          4,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 18 marzo
          2003,  n.  42,  relativo  alla  partecipazione di personale
          militare  e  civile  all'operazione internazionale Enduring
          Freedom e alla missione Active Endeavour ad essa collegata.
              4. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
          dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n.
          4,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 18 marzo
          2003,  n.  42,  relativo  alla  partecipazione di personale
          militare    e    civile    all'operazione    internazionale
          International Security Assistance Force-ISAF.
              5. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
          dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n.
          4,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 18 marzo
          2003,  n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di
          monitoraggio  dell'Unione  europea  nei  territori della ex
          Jugoslavia-EUMM.».
              -  Il  decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  18 marzo  2003,  n.  42,
          recante  «Disposizioni  urgenti  per  la prosecuzione della
          partecipazione     italiana     a    operazioni    militari
          internazionali»,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie  generale  -  n.  66 del 20 marzo 2003. Si riporta il
          testo dell'art. 2-bis:
              «Art.  2-bis  (Partecipazione  italiana  ai processi di
          pace  in  corso  per  la  Somalia  e  il  Sudan).  -  1. E'
          autorizzata la spesa di euro 141.319 per l'anno 2003 per la
          partecipazione  di  personale  militare  alla Conferenza di
          pace  sulla  Somalia  e  ai negoziati di pace sul Sudan, in
          corso  in  Kenya,  nonche' alle attivita' della Commissione
          militare  congiunta,  prevista  dall'Accordo  di cessate il
          fuoco  firmato  il  19 gennaio 2002 per garantire l'accesso
          degli aiuti umanitari in tutta l'area dei Monti Nuba.».