Art. 3.
     Finalita' dell'attivita' di valutazione e di certificazione
  1.  La  procedura di valutazione e' finalizzata all'emissione di un
rapporto in cui viene dichiarato se:
    a.  l'ODV  soddisfa  il  traguardo di sicurezza con il livello di
fiducia richiesto;
    b.   il   profilo   di  protezione  e'  completo,  consistente  e
tecnicamente corretto;
    c.   il   traguardo  di  sicurezza  e'  completo,  consistente  e
tecnicamente  corretto  ed  adatto  ad  essere usato come base per la
valutazione del corrispondente ODV.
  2.  La  certificazione  stabilisce  che  la  valutazione  e'  stata
condotta   conformemente   ai   criteri  necessari  a  verificare  il
soddisfacimento   del   livello  di  fiducia,  della  robustezza  dei
meccanismi    o    delle   funzioni   di   sicurezza   dichiarati   e
conseguentemente garantisce i risultati della valutazione stessa.
  3.   La  certificazione  effettuata  dall'ISCTI  avviene  a  titolo
oneroso. Le relative tariffe e modalita' di versamento sono stabilite
dal   Ministro  delle  comunicazioni  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi  entro  trenta giorni
dall'entrata  in vigore del presente decreto, secondo le disposizioni
di  cui  all'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156.