Art. 3. Finalita' dell'attivita' di valutazione e di certificazione 1. La procedura di valutazione e' finalizzata all'emissione di un rapporto in cui viene dichiarato se: a. l'ODV soddisfa il traguardo di sicurezza con il livello di fiducia richiesto; b. il profilo di protezione e' completo, consistente e tecnicamente corretto; c. il traguardo di sicurezza e' completo, consistente e tecnicamente corretto ed adatto ad essere usato come base per la valutazione del corrispondente ODV. 2. La certificazione stabilisce che la valutazione e' stata condotta conformemente ai criteri necessari a verificare il soddisfacimento del livello di fiducia, della robustezza dei meccanismi o delle funzioni di sicurezza dichiarati e conseguentemente garantisce i risultati della valutazione stessa. 3. La certificazione effettuata dall'ISCTI avviene a titolo oneroso. Le relative tariffe e modalita' di versamento sono stabilite dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.