Art. 3. Fonti di finanziamento 1. Al funzionamento ed allo sviluppo dell'Universita' sono destinati le tasse, i contributi e i diritti versati dagli studenti, i finanziamenti ed i contributi dello Stato, compresi quelli di cui all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e della provincia autonoma di Bolzano, nonche' i beni, i contributi, le sovvenzioni e i fondi devoluti a qualunque titolo. II - ORGANI E FACOLTA'