Art. 3.
                       Fonti di finanziamento
  1.   Al   funzionamento  ed  allo  sviluppo  dell'Universita'  sono
destinati  le tasse, i contributi e i diritti versati dagli studenti,
i  finanziamenti  ed i contributi dello Stato, compresi quelli di cui
all'art.  17,  comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e della
provincia  autonoma  di  Bolzano,  nonche'  i  beni, i contributi, le
sovvenzioni e i fondi devoluti a qualunque titolo.
                       II - ORGANI E FACOLTA'