Art. 3.
  L'istruttoria   e  la  valutazione  dei  programmi  definitivi,  la
concessione   e   l'erogazione  dei  benefici  avvengono  secondo  le
modalita'  ed i termini individuati dalla direttiva 16 gennaio 2001 e
dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.