Art. 3.
  1.  L'ISVAP  provvede  a  comunicare alle singole imprese l'importo
dovuto e la banca incaricata della riscossione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 giugno 2004
                                                Il Ministro: Tremonti