Art. 3.
           Composizione e compiti del comitato scientifico
  permanente e dei sottocomitati scientifici di progetto a termine
  1.  Il  Comitato  scientifico  permanente  nominato con decreto del
Ministro della salute e' composto da dieci esperti aumentabili fino a
quattordici,  di  cui  meta' individuati dal Ministro della salute, e
meta' su proposta delle regioni; del suo apporto possono avvalersi il
comitato  di indirizzo strategico, il comitato tecnico e la direzione
operativa.
  2.  Il comitato scientifico permanente esprime parere sui programmi
annuali,  valuta  la  dimensione  integrata  dei rischi in termini di
probabilita', gravita' e correlazioni ed esprime parere sui piani per
la  gestione  del  rischio  approntati  dalla direzione operativa, ma
anche  da  sottocomitati  scientifici  di volta in volta attivati dal
comitato scientifico permanente su specifici progetti a termine.
  3.  La  nomina  dei membri del comitato scientifico permanente dura
tre anni.
  4.  Il  comitato scientifico permanente viene attivato su specifici
temi   dalla  direzione  operativa  o  dal  presidente  del  comitato
strategico.
  I  documenti  dei  sottocomitati  scientifici  di  progetto vengono
acquisiti  dal  comitato  scientifico permanente per la validazione e
presentazione  al  comitato  strategico  di  indirizzo per ratifica e
diffusione.