Art. 3. Determinazione quantitativa degli obiettivi e provvedimenti di programmazione regionale 1. Gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia che devono essere conseguiti dai distributori di energia elettrica sono ottenuti attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria secondo le seguenti quantita' e cadenze annuali: a) 0,10 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2005; b) 0,20 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2006; c) 0,40 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2007; d) 0,80 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008; e) 1,60 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009. 2. Non meno del 50% degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), deve essere ottenuto attraverso una corrispondente riduzione dei consumi di energia elettrica, da conseguire con misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nella tabella A, dell'allegato 1. 3. Con successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati gli obiettivi nazionali per gli anni successivi al quinquennio di cui al comma 1, tenuto conto anche dei risultati del programma di cui all'art. 13, comma 2. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome, nel quadro degli obiettivi e delle modalita' di conseguimento previsti dal presente decreto, sentiti gli organismi di raccordo regioni-autonomie locali e tenuto conto delle connesse risorse economiche aggiuntive, determinano con provvedimenti di programmazione regionale i rispettivi obiettivi indicativi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia e le relative modalita' di raggiungimento. 5. Oltre il termine di cui al comma 4, gli enti predetti che non avessero provveduto possono adottare i medesimi provvedimenti con riferimento agli anni solari seguenti, tenendo conto delle riduzioni di consumo gia' conseguite, o previste da progetti avviati in conformita' al presente decreto. 6. In sede di Conferenza unificata e' verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali e sono individuate le azioni correttive eventualmente necessarie. 7. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di individuare propri obiettivi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, aggiuntivi rispetto a quelli nazionali, e di stabilire le modalita' per il relativo conseguimento.