Art. 3.
  1.  L'esercizio  delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle
prescrizioni   di   cui   agli   articoli 1   e   2,  e'  subordinato
all'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 13 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
  2.  Ai sensi del suddetto art. 13, comma 5, la regione trasmettera'
al  Ministero  della salute una aggiornata e circostanziata relazione
sui risultati conseguiti.
  3.  La  relazione  di  cui  al  comma 2 deve essere corredata dalle
seguenti informazioni:
    a)  l'elenco delle industrie alimentari escluse dai provvedimenti
di deroga;
    b) il  programma  di controllo con individuazione della frequenza
dei parametri interessati dal presente decreto.