Art. 3.
           Criteri e limiti per le assunzioni di personale
                 nelle amministrazioni provinciali.
  1. Per  l'anno  2004,  per  le  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato  nelle  amministrazioni provinciali, ai sensi del comma
60 del citato art. 3, le classi demografiche sono le seguenti:
    oltre 2.000.000 abitanti;
    da 500.000 a 2.000.000 abitanti;
    fino a 499.999 abitanti.
  2.  Le  province con popolazione superiore ai 2.000.000 di abitanti
possono  procedere  ad  assunzioni di personale a tempo indeterminato
entro  percentuali  non  superiori  ai limiti della spesa annua lorda
corrispondente   al  48  per  cento  delle  cessazioni  dal  servizio
verificatesi  nel  corso  del  2003  ovvero  al 20 per cento nei casi
previsti  dal  comma 60 dell'art. 3 della legge n. 350/2003 (allegata
tabella B).
  Detti   enti,  nel  rispetto  della  programmazione  triennale  dei
fabbisogni  di  cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
procedono  nella  scelta  della  tipologia  e  della distribuzione di
personale  da  assumere,  in  relazione  agli specifici fabbisogni ed
esigenze,  tenendo  conto  dei profili professionali del personale da
assumere e dell'essenzialita' dei servizi da garantire.
  3.  Le  province  con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti
possono,  in alternativa alle modalita' di cui al precedente comma 2,
procedere  ad  assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un
numero  di  unita' pari al 48 per cento delle cessazioni dal servizio
verificatesi  nel  corso  dell'anno  2003, ovvero al 20 per cento nei
casi  previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (allegata tabella B).
  4.  Le  province  con  popolazione  fino  ai 2.000.000 di abitanti,
possono  procedere  ad  assunzioni di personale a tempo indeterminato
entro  un  numero  di  unita'  pari al 50 per cento, ovvero al 20 per
cento  nei  casi  previsti  dal  comma  60 dell'art. 3 della legge n.
350/2003   (allegata   tabella  B),  delle  cessazioni  dal  servizio
verificatesi  nel  corso  dell'anno  2003  moltiplicato  per i valori
numerici attribuiti ai seguenti parametri:
    a) classe demografica:
      enti con popolazione fino a 499.999 abitanti - parametro 1,15;
      enti  con popolazione da 500.000 a 999.999 abitanti - parametro
1.00;
      enti  con  popolazione  da  1.000.000  a  2.000.000  abitanti -
parametro 0.80;
    b) incidenza  della  spesa  del  personale sulle entrate correnti
accertata nell'ultimo consuntivo approvato nel corso del 2000.
      Inferiore o uguale al 26% - parametro 1,15;
      Superiore al 26% parametro - 0,85;
    c) tipologia di servizi:
      servizi istruzione, formazione e lavoro - parametro 1,20;
      servizi tecnici ed ambientali - parametro 1,15;
      servizi di vigilanza - parametro 1,10;
      servizi culturali e sportivi - parametro 0,85;
      servizi amministrativi e contabili - parametro 0,90;
      altri servizi - parametro 0,80.
  5.  Ai  fini  del  calcolo  per  la  determinazione delle unita' di
personale  da  assumere  nell'anno  2004  e' consentito alle province
l'arrotondamento per eccesso.
  6.  Le province con popolazione da 500.000 a 2.000.000 abitanti non
possono,  comunque,  assumere  a  tempo  indeterminato  un  numero di
dipendenti superiore al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi
previsti  dal  comma 60 dell'art. 3 della legge n. 350/2003 (allegata
tabella  B),  delle  cessazioni  dal  servizio verificatesi nell'anno
2003,  anche  se  dal  calcolo di cui al precedente comma 4 dovessero
risultare percentuali superiori.
  7.  Le  province  con  popolazione  fino  a 499.999 abitanti, fermo
restando  l'applicazione  dei  parametri  previsti  dal comma 3, sono
escluse dai limiti di cui ai precedente comma 6.
  8. Alle province il cui turn over relativo all'anno 2003 sia pari a
zero  o  ad  una  unita',  e' consentita comunque l'assunzione di una
unita'.