Art. 3. Criteri e limiti per le assunzioni di personale nelle amministrazioni provinciali. 1. Per l'anno 2004, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni provinciali, ai sensi del comma 60 del citato art. 3, le classi demografiche sono le seguenti: oltre 2.000.000 abitanti; da 500.000 a 2.000.000 abitanti; fino a 499.999 abitanti. 2. Le province con popolazione superiore ai 2.000.000 di abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003 ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge n. 350/2003 (allegata tabella B). Detti enti, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell'essenzialita' dei servizi da garantire. 3. Le province con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti possono, in alternativa alle modalita' di cui al precedente comma 2, procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unita' pari al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (allegata tabella B). 4. Le province con popolazione fino ai 2.000.000 di abitanti, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unita' pari al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge n. 350/2003 (allegata tabella B), delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003 moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai seguenti parametri: a) classe demografica: enti con popolazione fino a 499.999 abitanti - parametro 1,15; enti con popolazione da 500.000 a 999.999 abitanti - parametro 1.00; enti con popolazione da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti - parametro 0.80; b) incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti accertata nell'ultimo consuntivo approvato nel corso del 2000. Inferiore o uguale al 26% - parametro 1,15; Superiore al 26% parametro - 0,85; c) tipologia di servizi: servizi istruzione, formazione e lavoro - parametro 1,20; servizi tecnici ed ambientali - parametro 1,15; servizi di vigilanza - parametro 1,10; servizi culturali e sportivi - parametro 0,85; servizi amministrativi e contabili - parametro 0,90; altri servizi - parametro 0,80. 5. Ai fini del calcolo per la determinazione delle unita' di personale da assumere nell'anno 2004 e' consentito alle province l'arrotondamento per eccesso. 6. Le province con popolazione da 500.000 a 2.000.000 abitanti non possono, comunque, assumere a tempo indeterminato un numero di dipendenti superiore al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge n. 350/2003 (allegata tabella B), delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2003, anche se dal calcolo di cui al precedente comma 4 dovessero risultare percentuali superiori. 7. Le province con popolazione fino a 499.999 abitanti, fermo restando l'applicazione dei parametri previsti dal comma 3, sono escluse dai limiti di cui ai precedente comma 6. 8. Alle province il cui turn over relativo all'anno 2003 sia pari a zero o ad una unita', e' consentita comunque l'assunzione di una unita'.