Art. 3. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i creditori o chiunque vi abbia interesse possono presentare a questa Direzione provinciale del lavoro di Verona, via Q. Filopanti n. 3, formale e motivata domanda, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, decorso il termine, di cui sopra, si provvedera' alla comunicazione di rito al conservatore del registro delle imprese di Verona, per la cancellazione dell'ente cooperativo. Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso giurisdizionale al TAR competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Copia del presente provvedimento e' inviata: al Ministro delle attivita' produttive - Direzione generale degli enti cooperativi; alle societa' cooperative indicate nella tabella di cui all'art. 1; al presidente del collegio sindacale delle societa' stesse, se nominato; al tribunale fallimentare di Verona; all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona; alla prefettura di Verona; all'Agenzia delle entrate di Verona; al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti. Verona, 1° dicembre 2004 Il direttore provinciale reggente: Epifani