Art. 3.

  Entro  il  termine  perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale, i creditori o chiunque vi abbia interesse
possono  presentare  a  questa  Direzione  provinciale  del lavoro di
Verona,  via Q. Filopanti n. 3, formale e motivata domanda, intesa ad
ottenere  la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, decorso
il  termine,  di cui sopra, si provvedera' alla comunicazione di rito
al  conservatore  del  registro  delle  imprese  di  Verona,  per  la
cancellazione dell'ente cooperativo.
  Avverso   il   presente   provvedimento   e'   proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  TAR  competente  o ricorso straordinario al Capo
dello  Stato,  rispettivamente  nel  termine di sessanta e centoventi
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Copia del presente provvedimento e' inviata:
    al Ministro delle attivita' produttive - Direzione generale degli
enti cooperativi; alle societa' cooperative indicate nella tabella di
cui all'art. 1;
    al  presidente  del  collegio sindacale delle societa' stesse, se
nominato;
    al tribunale fallimentare di Verona;
    all'ufficio  del  registro  delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
Verona;
    alla prefettura di Verona;
    all'Agenzia delle entrate di Verona;
    al  Ministero  della  giustizia,  Ufficio  pubblicazioni  leggi e
decreti.
      Verona, 1° dicembre 2004
                           Il direttore provinciale reggente: Epifani