Art. 3. 1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. 2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa. 3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'. 4. Il Commissario delegato - Presidente della regione autonoma della Sardegna, anche avvalendosi dei sindaci, e' altresi' autorizzato a concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti danneggiata in conseguenza degli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di Euro 10.000,00, per gli interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria agibilita' o funzionalita' agli immobili stessi, sulla base di apposita perizia tecnica giurata contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovra' essere considerato un'anticipazione. Fino al completamento di detti interventi, in favore dei nuclei familiari dei citati proprietari continuano a trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo.