Art. 3.
  1.  Il  Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei sindaci, e'
autorizzato  ad  assegnare  ai  nuclei  familiari  la  cui abitazione
principale,  abituale  e continuativa, sia stata distrutta in tutto o
in  parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti
delle  competenti  autorita',  adottati  a  seguito degli eccezionali
eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma
sistemazione  fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque,
nel  limite  di  Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare
abitualmente  e  stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti
di  un  nucleo  familiare  composto da una sola unita', il contributo
medesimo  e'  stabilito  in Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare
siano  presenti  persone  di  eta'  superiore a 65 anni, portatori di
handicap,  ovvero  disabili  con  una  percentuale di invalidita' non
inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00
mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
  2.  Il  Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei sindaci, e'
autorizzato,  laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione
dei   nuclei   familiari,  a  disporre  per  il  reperimento  di  una
sistemazione alloggiativa alternativa.
  3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere
dalla  data  di  sgombero  dell'immobile,  e  sino a che non si siano
realizzate  le  condizioni  per il rientro nell'abitazione, ovvero si
sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
    4.  Il  Commissario  delegato - Presidente della regione autonoma
della   Sardegna,   anche   avvalendosi   dei  sindaci,  e'  altresi'
autorizzato a concedere un contributo in favore dei proprietari degli
immobili  la  cui  abitazione  principale,  abituale  e  continuativa
risulti  danneggiata  in  conseguenza degli eventi alluvionali di cui
alla  presente  ordinanza,  nel limite massimo di Euro 10.000,00, per
gli  interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria
agibilita'  o  funzionalita'  agli  immobili  stessi,  sulla  base di
apposita  perizia  tecnica  giurata  contenente  la descrizione degli
interventi  da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le
eventuali   ulteriori   determinazioni   da   assumere   in  sede  di
ricostruzione  in  ordine  agli  aiuti finanziari che potranno essere
appositamente  previsti,  e  rispetto ai quali il beneficio di cui al
presente  comma  dovra'  essere considerato un'anticipazione. Fino al
completamento di detti interventi, in favore dei nuclei familiari dei
citati  proprietari  continuano  a trovare applicazione i benefici di
cui al presente articolo.